CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2020
Cassazione n. 35612/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21407/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 695/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 2/3/2020, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la società appellante al pagamento di somme di denaro in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso stato sottoscritto dalla sola parte personalmente e non già del relativo difensore, in violazione dell'art. 365 c.p.c.; ferma tale assorbente ragione di inammissibilità, varrà peraltro ri- levare come il ricorso debba ritenersi ulteriormente inammissibile, sic- come privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; al riguardo, varrà osservare come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa ido- neo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la contro- versia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01);Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 21407/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'in- dicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- posti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; la confusa e disordinata esposizione di circostanze eterogenee e la conseguente assoluta mancanza degli elementi indispensabili più sopra indicati nel corpo dell'odierno ricorso - ivi ricompresa l'esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l'ado- zione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede; dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsox,24/-~N 2 „ , 12,4-1/bévut - Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 21407/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. Il residente LLERIA 2s 21 ca ffi=6