CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procuraspeciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Battipaglia (SA), alla via Gen. Gonzaga, n. 81.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA]. 156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DiMaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 36.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.462/2025, depositata in data 02/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19606/2025Numero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 9744/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 16/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 3 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese