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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43058/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 25 settembre 2018, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone condannava [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta patrimoniale, in relazione alla società "Germancar di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", dichiarata fallita in data 16 giugno 2015.

L'imputato - nella qualità di amministratore unico dal 6 novembre 2012 al 3 novembre 2014 e poi in quella di liquidatore - veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n.1, e 223, comma 1, legge fall. per avere dissipato i beni della società mediante le operazioni di seguito riassunte.

Avrebbe conferito inutili incarichi di consulenza professionale (per un importo di euro 262.647,89) per ricorrere a una preordinata procedura di concordato, finalizzata a ritardare il fallimento.

Avrebbe aggravato il passivo (per euro 631.414,80) creando, attraverso un contratto di leasing immobiliare, un credito nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", senza poi procedere ad azioni di recupero o garanzia di detto credito, dissimulando lo stato di insolvenza di detta società, di cui era amministratore.

Avrebbe rinunciato, senza alcuna giustificazione economica, al credito (di euro 186.623,00) per il finanziamento concesso alla società "[OSCURATO:SOCIETA].".

Con sentenza del 16 settembre 2021, la Corte di appello di Trieste riqualificava la prima delle condotte contestate nel reato di cui agli artt. 217, comma 1, e 224 legge fall., confermando la condanna per bancarotta fraudolenta in ordine alle altre condotte.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta, e non come bancarotta semplice, la condotta relativa al mancato esercizio di azioni di recupero o di garanzia del credito vantato nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.".

Al riguardo rappresenta che: la cessione del contratto di leasing risaliva al 2007, quando l'imputato non era ancora amministratore unico della società; l'operazione complessiva avrebbe avuto comunque l'effetto di eliminare un futuro debito dal bilancio della società fallita; il solo fatto che l'imputato fosse anche amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." non sarebbe sufficiente per ritenerlo in conflitto di interessi, conflitto che andava dimostrato dalla pubblica accusa.

Sostiene che, anche la condotta relativa alla rinuncia al credito per il finanziamento concesso alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (amministrata sempre dal Cesaro), andrebbe qualificata come bancarotta semplice.

Riguardo a tale condotta, il ricorrente ha evidenziato che si tratterebbe di un'operazione infragruppo e che il credito in questione sarebbe stato compensato con <<altri crediti infragruppo>>.

Il ricorrente, infine, sostiene che non sussisterebbe l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta, atteso che la volontà dell'imputato non era quella di recar pregiudizio ai creditori, bensì quella di salvare l'azienda, sebbene anche attraverso operazioni non sempre corrette.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

Manifestamente infondate si presentano le censure mosse alla qualificazione giuridica della condotta relativa al mancato esercizio di azioni di recupero o di garanzia del credito vantato nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.".

Invero, la circostanza che la cessione del contratto di leasing risaliva al 2007, quando l'imputato non era ancora amministratore unico della società, non appare rilevante, atteso che al Cesaro viene contestato di non aver esercitato le azioni a tutela del credito sorto con quell'operazione: azioni che potevano essere sicuramente esercitate nel periodo in cui egli era amministratore unico della società; egli, invece, come evidenziato nella sentenza impugnata, si era limitato, nel 2015, a comunicare una mera diffida ad adempiere.

Va poi rilevato che, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla convenienza dell'operazione nel momento di stipulazione del contratto e alla prospettiva di eliminare un futuro debito dal bilancio della società fallita, rimane comunque ingiustificata la successiva inerzia rispetto alla tutela del credito sorto con essa.

Priva di effettivo rilievo appare anche la presunta mancata dimostrazione del conflitto di interessi - che peraltro appare palese - atteso che comunque rimane ferma la condotta dissipativa realizzata, in pregiudizio dei creditori, non esercitando azioni a tutela del credito vantato.

Anche le censure mosse alla qualificazione giuridica della condotta relativa alla rinuncia al credito vantato nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." sono manifestamente infondate.Invero, quanto al rilievo che si tratterebbe di operazioni infragruppo, va ricordato che: « In materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo. (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901).

Ebbene, nel caso specifico, il ricorrente non ha alcun modo dimostrato lo specifico vantaggio derivato alla fallita dalla rinuncia al credito.

Va, invero, evidenziato che, quanto alla presunta compensazione con la cessione di altri crediti, la sentenza di appello dà atto che la tesi difensiva è smentita dalla relazione e dalle repliche del curatore, dalle quali emerge che si trattava di cessioni di crediti non riscontrati nella contabilità e facenti capo a società poi fallita.

Sotto tale profilo, il ricorso si presenta anche privo di specificità estrinseca poiché non si confronta con la sentenza impugnata.

La censura relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente dedotto al riguardo elementi concreti.

Per contro, va evidenziato che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla piena consapevolezza da parte dell'imputato delle condotte da lui poste in essere e delle evidenti conseguenze negative che ne derivavano per la società fallita e per i suoi creditori (cfr. pagina 10 della sentenza).

Motivazioni con le quali il ricorrente non sembra effettivamente confrontarsi, rendendo così il motivo carente anche sotto il profillo della specificità estrinseca.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25 settembre 2018, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone condannava [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta patrimoniale, in relazione alla società "Germancar di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", dichiarata fallita in data 16 giugno 2015. L'imputato - nella qualità di amministratore unico dal 6 novembre 2012 al 3 novembre 2014 e poi in quella di liquidatore - veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n.1, e 223, comma 1, legge fall. per avere dissipato i beni della società mediante le operazioni di seguito riassunte. Avrebbe conferito inutili incarichi di consulenza professionale (per un importo di euro 262.647,89) per ricorrere a una preordinata procedura di concordato, finalizzata a ritardare il fallimento. Avrebbe aggravato il passivo (per euro 631.414,80) creando, attraverso un contratto di leasing immobiliare, un credito nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", senza poi procedere ad azioni di recupero o garanzia di detto credito, dissimulando lo stato di insolvenza di detta società, di cui era amministratore. Avrebbe rinunciato, senza alcuna giustificazione economica, al credito (di euro 186.623,00) per il finanziamento concesso alla società "[OSCURATO:SOCIETA].". Con sentenza del 16 settembre 2021, la Corte di appello di Trieste riqualificava la prima delle condotte contestate nel reato di cui agli artt. 217, comma 1, e 224 legge fall., confermando la condanna per bancarotta fraudolenta in ordine alle altre condotte. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta, e non come bancarotta semplice, la condotta relativa al mancato esercizio di azioni di recupero o di garanzia del credito vantato nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.". Al riguardo rappresenta che: la cessione del contratto di leasing risaliva al 2007, quando l'imputato non era ancora amministratore unico della società; l'operazione complessiva avrebbe avuto comunque l'effetto di eliminare un futuro debito dal bilancio della società fallita; il solo fatto che l'imputato fosse anche amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." non sarebbe sufficiente per ritenerlo in conflitto di interessi, conflitto che andava dimostrato dalla pubblica accusa. Sostiene che, anche la condotta relativa alla rinuncia al credito per il finanziamento concesso alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." (amministrata sempre dal Cesaro), andrebbe qualificata come bancarotta semplice. Riguardo a tale condotta, il ricorrente ha evidenziato che si tratterebbe di un'operazione infragruppo e che il credito in questione sarebbe stato compensato con <<altri crediti infragruppo>>. Il ricorrente, infine, sostiene che non sussisterebbe l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta, atteso che la volontà dell'imputato non era quella di recar pregiudizio ai creditori, bensì quella di salvare l'azienda, sebbene anche attraverso operazioni non sempre corrette. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Manifestamente infondate si presentano le censure mosse alla qualificazione giuridica della condotta relativa al mancato esercizio di azioni di recupero o di garanzia del credito vantato nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.". Invero, la circostanza che la cessione del contratto di leasing risaliva al 2007, quando l'imputato non era ancora amministratore unico della società, non appare rilevante, atteso che al Cesaro viene contestato di non aver esercitato le azioni a tutela del credito sorto con quell'operazione: azioni che potevano essere sicuramente esercitate nel periodo in cui egli era amministratore unico della società; egli, invece, come evidenziato nella sentenza impugnata, si era limitato, nel 2015, a comunicare una mera diffida ad adempiere. Va poi rilevato che, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla convenienza dell'operazione nel momento di stipulazione del contratto e alla prospettiva di eliminare un futuro debito dal bilancio della società fallita, rimane comunque ingiustificata la successiva inerzia rispetto alla tutela del credito sorto con essa. Priva di effettivo rilievo appare anche la presunta mancata dimostrazione del conflitto di interessi - che peraltro appare palese - atteso che comunque rimane ferma la condotta dissipativa realizzata, in pregiudizio dei creditori, non esercitando azioni a tutela del credito vantato. Anche le censure mosse alla qualificazione giuridica della condotta relativa alla rinuncia al credito vantato nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." sono manifestamente infondate.Invero, quanto al rilievo che si tratterebbe di operazioni infragruppo, va ricordato che: « In materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo. (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901). Ebbene, nel caso specifico, il ricorrente non ha alcun modo dimostrato lo specifico vantaggio derivato alla fallita dalla rinuncia al credito. Va, invero, evidenziato che, quanto alla presunta compensazione con la cessione di altri crediti, la sentenza di appello dà atto che la tesi difensiva è smentita dalla relazione e dalle repliche del curatore, dalle quali emerge che si trattava di cessioni di crediti non riscontrati nella contabilità e facenti capo a società poi fallita. Sotto tale profilo, il ricorso si presenta anche privo di specificità estrinseca poiché non si confronta con la sentenza impugnata. La censura relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente dedotto al riguardo elementi concreti. Per contro, va evidenziato che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla piena consapevolezza da parte dell'imputato delle condotte da lui poste in essere e delle evidenti conseguenze negative che ne derivavano per la società fallita e per i suoi creditori (cfr. pagina 10 della sentenza). Motivazioni con le quali il ricorrente non sembra effettivamente confrontarsi, rendendo così il motivo carente anche sotto il profillo della specificità estrinseca. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali