CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto di un telefono cellulare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, non avendo la Corte giustificato il mancato rinvenimento dell'oggetto del reato e la mancata individuazione del supporto per il mezzo del codice IMEI e dei tabulati telefonici, non è deducibile dinanzi al giudice di legittimità, perché, oltre che generico, è fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con una motivazione congrua ed esente da vizi logici; in tal senso si tratta di motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Considerato che analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al secondo motivo, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., laddove, invece, la Corte di appello ha correttamente escluso la speciale causa di non punibilità per l'abitualità della tipologia di condotta, annoverando l'imputata plurime condanna per reati contro il patrimonio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione -al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,,osì deciso il 25 giugno 2024. Il Consigliere estensore M a T esa [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA](ra-)il