CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41557/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3085-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio RINALDI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] Z ARETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1168/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Do tt. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03085 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Rg 3085/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle entrate + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento per Ires anno 2010, emesso a seguito di verifica fiscale, per omessa contabilizzazione di interessi attivi relativi alla concessione di finanziamenti infruttiferi a favore di società controllate estere. La CTP aveva accolto il ricorso della società non ritenendo applicabile l'art. 110 comma 7 tuir in quanto il mutuo infragruppo sarebbe stato stipulato senza interessi; la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio in base all'art. 110 TUIR comma 7, che, quale norma speciale "prevale sulla disciplina generale in materia di presunzione (relativa) di onerosità per i capitali concessi a mutuo di cui all'art. 45 TUIR". La CTR ha ritenuto ininfluenti le giustificazioni addotte dalla ricorrente - secondo cui la Alíed avrebbe apportato liquidità alla Caspían per motivate strategie aziendali avuto riguardo alle condizioni economiche della Caspian. L'Agenzia si costituisce con controricorso. La società ricorrente deposita memoria. Con l'unico motivo si deduce violazione a falsa applicazione dell'art. 110 comma 7 TUIR ex art. 360 n. 3 c.p.c.. La CTR avrebbe distorto la difesa della società laddove richiama la memoria che farebbe riferimento a "norme sopravvenute con conseguente novità dei motivi addotti", mentre esiste continuità e coerenza fra i principi della direttiva OCSE 1979 e OCSE 2010, che specifica quanto contenuto nella precedente direttiva. Quanto alla valutazione dei prezzi di trasferimento relativi alle transazioni fra società appartenenti allo stesso gruppo, deduce che la fattispecie non costituisce operazione di carattere finanziario (data la situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] in perdita e con patrimonio netto negativo) ma costituisce apporto di capitale finalizzato a realizzare specifiche strategie commerciali. Considerato che: non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa per la trattazione in pubblica udienza alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni provvedimenti.