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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 22117/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9531-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L. ANDRONICO , N. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Brescia,con sentenza n. 1539/2016,dichiarava che la partita di rame oggetto di furto ai suoi danni, già sottoposta a sequestro penale in data 03.04.1997, era di Ric. 2019 n. 09531 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - proprietà della società attrice.

Sul presupposto che mancasse il possesso dell'apparente venditore ai fini della fattispecie acquisitiva ex art. 1153 cod. civ. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda della società attrice.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Brescia che, parzialmente riformando la pronuncia impugnata, rigettava nel resto il gravame.

A giudizio della Corte distrettuale, gli effetti delle fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1153 cod.civ. non potevano essere invocati, in quanto essi incontrano il limite della colpa grave addebitabile all’appellante.

A prescindere dal potere di fatto esercitato sui beni in questione dalla sua dante causa , una serie di circostanze incontestate in punto di fatto inducevano a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non avesse impiegato, al momento dell'acquisto, quel minimo di diligenza che le avrebbe consentito di nutrire un ragionevole sospetto circa l'esistenza di una situazione di legittima provenienza della partita di rame.

3. Avverso detta pronuncia ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,affidando il ricorso a tre motivi.

Si difendeva la [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato.

In prossimità dell'adunanza la ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il ricorrente contesta che le circostanze poste dalla Corte d'Appello di Brescia a sostegno della presunzione di colpa grave siano gravi, precise e concordanti; oltre al fatto che molti Ric. 2019 n. 09531 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - altri indizi – orientati in direzione del tutto opposta alla ricostruzione operata dal giudice del merito- non sono stati affatto considerati complessivamente o comparativamente.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, exart. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

Non operando la preclusione di cui all'art.348-ter, comma 5, cod. proc. civ. -trattandosi di decisione che, pur confermando quella di primo grado, non è (ex art. 348 - ter , comma 4) fondata sulle ragioni inerenti alla questione di fatto a base della decisione di prime cure impugnata (non sussistenza del possesso del dante causa), posto che il giudice di seconde cure ha deciso unicamente in virtù della non sussistenza della buona fede dell’acquirente a non domino - le stesse considerazioni esposte nel primo mezzo di gravame possono essere valutate in questa sede anche sotto il diverso profilo della vera e propria omissione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

In particolare, la ricorrente censura la pronuncia impugnata laddove non ha preso in considerazione una serie di elementi che, singolarmente e complessivamente considerati, avrebbero dovuto indurre il giudice di seconde cure a ritenere sussistente la buona fede dell'acquirente.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano -sotto i due diversi aspetti della violazione di legge e dell’omissione di fatto decisivo - la medesima parte della pronuncia ove il giudice di seconde cure ha rilevato la colpa grave dell’acquirente a non domino.

Entrambi sono inammissibili, poiché sotto le mentite spoglie della violazione delle norme di legge relative alla prova presuntiva, nonché dell’omissione di fatti decisivi, la ricorrente ripropone il riesame del merito della causa.

Non si rinviene, infatti, nelle numerose pagine dedicate alla ricostruzione delle circostanze in tesi male interpretate o no n considerate dalla Corte Ric. 2019 n. 09531 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - d’Appello, alcun argomento specifico dedicato alla contestazione puntuale della precisione, gravità e concordanza degli elementi indiziari utilizzati dal giudice del merito (cfr. sul tema , ex plurimis di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29.03.2023 - Rv. 667508 - 02) .

Al contrario, la Corte territoriale ha correttamente esercitato la propria discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, con esplicitazione del criterio logico a base della selezione degli indizi e delle ragioni del suo convincimento, nel rispetto della scansione del ragionamento presuntivo, articolata in un primo momento analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (pp. 5-6); e in un secondo momento, invece, sintetico (p. 6, ultimo capoverso), tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

Sicché, nell'odierna sede di legittimità è insindacabile la motivazione di un tale percorso logico-giuridico (Cass. 13 novembre 2015, n. 23201; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1575).

Del resto, nel ricorso (pp. 17-19) si fa riferimento alle circostanze (di poi ripresenel secondo mezzo di gravame : apparenza del possesso in capo al dante causa della [OSCURATO:PERSONA] l barba; circostanze successive all’acquisto; qualità personali dell’acquirente, odierno ricorrente) che, per condivisibili massime di esperienza, non sono state considerate dal giudice di seconde cure come foriere di un'oggettiva e decisiva portata indiziante.

Pure ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente a quest’ultimo , Ric. 2019 n. 09531 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - essendo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi (tali non essendo le circostanze soprarichiamate dalla ricorrente, e per questo ignorate dal giudice di seconde cure), e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata(Cass. Sez. 2, n. 482 del 10.01.2019).

3.1. In definitiva, la Corte d’Appello di Brescia, argomentando in modo logico e coerente, ha correttamente applicato il principio per cui la buona fede che rileva, exart. 1153 cod. civ., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili a non domino, corrisponde a quella di cui all'art.1147 cod. civ., sicché, ai sensi del comma 2 di dettanorma, essa non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando diledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede. (Cass. Sez. 2, n. 1593 del 20/01/2017 - Rv. 642469 – 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9782 del 14/09/1999 -Rv. 530044-01).

4. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

La ricorrente si duole del fattoche la Corte d'appello non si sia pronunciata sui motivi di gravame, senza chiarire se avesse implicitamente accolto i rilievi dell'appellante, ma senza neanche dichiararne l'eventuale assorbimento.

Pertanto, si chiede a questa Corte di pronunciarsi - condizionatamente all'accoglimento del primo motivo del presente ricorso - su almeno tre dei motivi d'appello (sul quarto pende contestazione d'inammissibilità dell'appellata, in quanto Ric. 2019 n. 09531 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - motivo nuovo) ignorati dal giudice di seconde cure, riguardanti: i. l’effettiva presa di possesso e l'avvenuta consegna delle merci di cui è causa da parte della [OSCURATO:PERSONA]; ii . la non necessità del possesso in capo al venditore del bene nell'acquisto a non domino; iii. in ogni caso, l'effettivo possesso corpore del dante causa, stante la possibilità di esercitare sulla merce i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso.

4.1. Avendo il Collegio rigettato i primi due motivi del ricorso, il terzo resta assorbito.

II.R [OSCURATO:PERSONA] .

5. Nell'eventualità dell’accoglimento dell'impugnazione principale, la controricorrente propone un unico motivo di ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, n. 4) cod. proc civ. (omessa motivazione).

Innanzitutto, insiste la ricorrente incidentale sul fatto che le questioni non decise dalla Corte d'Appello debbano ritenersi assorbite; nel caso in cui la Corte territorialeavesse inteso accogliere implicitamente le doglianze dell'appellante, la motivazione di tale accoglimento risulterebbe materialmente omessa.

Con riferimento, dunque, al primo motivo d’appello, secondo la ricorrente incidentale deve escludersi la trasmissione del possesso all’avente causa tramite consegna della bolla di trasporto al vettore, che non è documento rappresentativo della merce e quindi non è idoneo a trasferirneil possesso.

Quanto al secondo motivo d’appello, per la giurisprudenza della Corte di legittimità è evidente che il corpus possessionis debba sussistere in capo all'alienante, ai fini della fattispecie acquisitiva di cui all’art. 1153 cod. civ. (Cass. n. 11719/2002).

Ancora, con riferimento al terzo motivo d'appello non si ritiene sussistente il possesso corporesulla base della mera possibilità Ric. 2019 n. 09531 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 7 - di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso, perché si tratterebbe piuttosto di una possibilità virtuale che caratterizza il possesso solo animo.

Infine, il quarto motivo d'appello, relativo al fatto che l'acquisto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non dovesse considerarsi a non domino post o che non vi era prova della malafede della dante causa, proprietaria a tutti gli effetti dei beni venduti, era questione inammissibile poiché si basava su circostanze tardivamente dedotte con l'atto di citazione d'appello.

5.1. Avendo il Collegio rigettato il ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

6. In definitiva, il Collegio rigetta i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoprincipale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €2.2 00,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9531-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L. ANDRONICO , N. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Adito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Brescia,con sentenza n. 1539/2016,dichiarava che la partita di rame oggetto di furto ai suoi danni, già sottoposta a sequestro penale in data 03.04.1997, era di Ric. 2019 n. 09531 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - proprietà della società attrice. Sul presupposto che mancasse il possesso dell'apparente venditore ai fini della fattispecie acquisitiva ex art. 1153 cod. civ. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda della società attrice. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Brescia che, parzialmente riformando la pronuncia impugnata, rigettava nel resto il gravame. A giudizio della Corte distrettuale, gli effetti delle fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1153 cod.civ. non potevano essere invocati, in quanto essi incontrano il limite della colpa grave addebitabile all’appellante. A prescindere dal potere di fatto esercitato sui beni in questione dalla sua dante causa , una serie di circostanze incontestate in punto di fatto inducevano a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non avesse impiegato, al momento dell'acquisto, quel minimo di diligenza che le avrebbe consentito di nutrire un ragionevole sospetto circa l'esistenza di una situazione di legittima provenienza della partita di rame. 3. Avverso detta pronuncia ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,affidando il ricorso a tre motivi. Si difendeva la [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato. In prossimità dell'adunanza la ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente contesta che le circostanze poste dalla Corte d'Appello di Brescia a sostegno della presunzione di colpa grave siano gravi, precise e concordanti; oltre al fatto che molti Ric. 2019 n. 09531 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - altri indizi – orientati in direzione del tutto opposta alla ricostruzione operata dal giudice del merito- non sono stati affatto considerati complessivamente o comparativamente. 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, exart. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Non operando la preclusione di cui all'art.348-ter, comma 5, cod. proc. civ. -trattandosi di decisione che, pur confermando quella di primo grado, non è (ex art. 348 - ter , comma 4) fondata sulle ragioni inerenti alla questione di fatto a base della decisione di prime cure impugnata (non sussistenza del possesso del dante causa), posto che il giudice di seconde cure ha deciso unicamente in virtù della non sussistenza della buona fede dell’acquirente a non domino - le stesse considerazioni esposte nel primo mezzo di gravame possono essere valutate in questa sede anche sotto il diverso profilo della vera e propria omissione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente censura la pronuncia impugnata laddove non ha preso in considerazione una serie di elementi che, singolarmente e complessivamente considerati, avrebbero dovuto indurre il giudice di seconde cure a ritenere sussistente la buona fede dell'acquirente. 3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano -sotto i due diversi aspetti della violazione di legge e dell’omissione di fatto decisivo - la medesima parte della pronuncia ove il giudice di seconde cure ha rilevato la colpa grave dell’acquirente a non domino. Entrambi sono inammissibili, poiché sotto le mentite spoglie della violazione delle norme di legge relative alla prova presuntiva, nonché dell’omissione di fatti decisivi, la ricorrente ripropone il riesame del merito della causa. Non si rinviene, infatti, nelle numerose pagine dedicate alla ricostruzione delle circostanze in tesi male interpretate o no n considerate dalla Corte Ric. 2019 n. 09531 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - d’Appello, alcun argomento specifico dedicato alla contestazione puntuale della precisione, gravità e concordanza degli elementi indiziari utilizzati dal giudice del merito (cfr. sul tema , ex plurimis di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29.03.2023 - Rv. 667508 - 02) . Al contrario, la Corte territoriale ha correttamente esercitato la propria discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, con esplicitazione del criterio logico a base della selezione degli indizi e delle ragioni del suo convincimento, nel rispetto della scansione del ragionamento presuntivo, articolata in un primo momento analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (pp. 5-6); e in un secondo momento, invece, sintetico (p. 6, ultimo capoverso), tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Sicché, nell'odierna sede di legittimità è insindacabile la motivazione di un tale percorso logico-giuridico (Cass. 13 novembre 2015, n. 23201; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1575). Del resto, nel ricorso (pp. 17-19) si fa riferimento alle circostanze (di poi ripresenel secondo mezzo di gravame : apparenza del possesso in capo al dante causa della [OSCURATO:PERSONA] l barba; circostanze successive all’acquisto; qualità personali dell’acquirente, odierno ricorrente) che, per condivisibili massime di esperienza, non sono state considerate dal giudice di seconde cure come foriere di un'oggettiva e decisiva portata indiziante. Pure ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente a quest’ultimo , Ric. 2019 n. 09531 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - essendo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi (tali non essendo le circostanze soprarichiamate dalla ricorrente, e per questo ignorate dal giudice di seconde cure), e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata(Cass. Sez. 2, n. 482 del 10.01.2019). 3.1. In definitiva, la Corte d’Appello di Brescia, argomentando in modo logico e coerente, ha correttamente applicato il principio per cui la buona fede che rileva, exart. 1153 cod. civ., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili a non domino, corrisponde a quella di cui all'art.1147 cod. civ., sicché, ai sensi del comma 2 di dettanorma, essa non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando diledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede. (Cass. Sez. 2, n. 1593 del 20/01/2017 - Rv. 642469 – 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9782 del 14/09/1999 -Rv. 530044-01). 4. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. La ricorrente si duole del fattoche la Corte d'appello non si sia pronunciata sui motivi di gravame, senza chiarire se avesse implicitamente accolto i rilievi dell'appellante, ma senza neanche dichiararne l'eventuale assorbimento. Pertanto, si chiede a questa Corte di pronunciarsi - condizionatamente all'accoglimento del primo motivo del presente ricorso - su almeno tre dei motivi d'appello (sul quarto pende contestazione d'inammissibilità dell'appellata, in quanto Ric. 2019 n. 09531 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - motivo nuovo) ignorati dal giudice di seconde cure, riguardanti: i. l’effettiva presa di possesso e l'avvenuta consegna delle merci di cui è causa da parte della [OSCURATO:PERSONA]; ii . la non necessità del possesso in capo al venditore del bene nell'acquisto a non domino; iii. in ogni caso, l'effettivo possesso corpore del dante causa, stante la possibilità di esercitare sulla merce i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso. 4.1. Avendo il Collegio rigettato i primi due motivi del ricorso, il terzo resta assorbito. II.R [OSCURATO:PERSONA] . 5. Nell'eventualità dell’accoglimento dell'impugnazione principale, la controricorrente propone un unico motivo di ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, n. 4) cod. proc civ. (omessa motivazione). Innanzitutto, insiste la ricorrente incidentale sul fatto che le questioni non decise dalla Corte d'Appello debbano ritenersi assorbite; nel caso in cui la Corte territorialeavesse inteso accogliere implicitamente le doglianze dell'appellante, la motivazione di tale accoglimento risulterebbe materialmente omessa. Con riferimento, dunque, al primo motivo d’appello, secondo la ricorrente incidentale deve escludersi la trasmissione del possesso all’avente causa tramite consegna della bolla di trasporto al vettore, che non è documento rappresentativo della merce e quindi non è idoneo a trasferirneil possesso. Quanto al secondo motivo d’appello, per la giurisprudenza della Corte di legittimità è evidente che il corpus possessionis debba sussistere in capo all'alienante, ai fini della fattispecie acquisitiva di cui all’art. 1153 cod. civ. (Cass. n. 11719/2002). Ancora, con riferimento al terzo motivo d'appello non si ritiene sussistente il possesso corporesulla base della mera possibilità Ric. 2019 n. 09531 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 7 - di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza tipici del possesso, perché si tratterebbe piuttosto di una possibilità virtuale che caratterizza il possesso solo animo. Infine, il quarto motivo d'appello, relativo al fatto che l'acquisto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non dovesse considerarsi a non domino post o che non vi era prova della malafede della dante causa, proprietaria a tutti gli effetti dei beni venduti, era questione inammissibile poiché si basava su circostanze tardivamente dedotte con l'atto di citazione d'appello. 5.1. Avendo il Collegio rigettato il ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 6. In definitiva, il Collegio rigetta i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorsoprincipale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €2.2 00,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico