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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14709/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EMPLInCATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. 8-36484/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza del primo motivo e la genericità del secondo, non esplicitante critica specifica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni spese con i motivi di gravame proposti nel merito, adeguatamente confutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che non paiono affatto illogiche.

1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto è stata riconosciuta nel merito la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di arma comune da sparo, il cui possesso risulta da altri denunziato, senza offrire adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato a ritenere che l'imputato avesse ricevuto in modo illecito e non contrattuale quell'arma, nella consapevolezza della provenienza da delitto della res, non essendovi prova della provenienza da delitto di sottrazione o di alterazione del numero di matricola identificativo dell'arma.

Il motivo, tuttavia, non tiene conto del fatto che la condotta, contrariamente a quanto dedotto, risulta correttamente qualificata come violazione della L. n. 895 del 1967 artt. 2, 4 e 7 e pedissequa ricettazione.

La giurisprudenza di questa Corte è da alcuni lustri univoca nell'affermare, sia pure con riferimento a cessioni di armi tra privati, il principio secondo cui una vendita di armi "contra legem", non può essere ricondotta alla disciplina del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35 e integra il delitto di cui alla L. 497/1974 (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 25/3/1998, Rv. 210127; Sez. 4, Sentenza n. 6340 del 13/12/2006, dep. 2007, Rv. 236097; Sez. 1, n. 48240, del 28/9/2017, Rv. 271403).

La disciplina in materia mira ad un penetrante controllo sulle cessioni e tende a evitare che circolino armi senza che l'Autorità possa conoscere la presenza delle stesse sul territorio.

D'altro canto, la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico e abilita alla vendita di armi che vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa: Sez. 1, del 5 giugno 1998, Paviglianiti, n. 211283).

Il delitto di commercio d'armi senza licenza deve ritenersi integrato quando il titolare di autorizzazione ne violi i limiti per qualità o quantità; sarebbe evidentemente illogico ritenere che tale delitto non si configuri allorquando il soggetto titolare di licenza, venda a terzi delle armi, che pure era autorizzato a vendere, ma attraverso modalità penalmente illecite (falsi, contraffazioni, ecc.) e perciò ontologicamente diverse da quella tipizzata nell'autorizzazione e perciò consentita, al chiaro fine di mettere in circolazione una o più armi mediante cessioni fittizie, registrate con modalità ed indicazioni tali da rendere impossibile il controllo dei movimenti e dell'identità dei possessori.

Nella specifica vicenda la cessione è evidentemente avvenuta in maniera del tutto illecita ed il porto dell'arma avveniva al di fuori dei presupposti legittimanti e in un ambito nient'affatto autorizzato dal titolo richiamato.

Consegue che la ricezione non giustificata, né giustificabile di una res che reca precisi indici identificativi, che devono peraltro trovare corrispondenza con una denunciata cessione, induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale, Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324) nell'agente della provenienza da delitto della res acquistata.

Né risulta che nel merito l'imputato abbia altrimenti 8-36484/2021 dimostrato che l'arma gli era stata ceduta dal legittimo suo possessore.

La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto dell'oggetto ricevuto, avendo ciononostante realizzato l'acquisto.

Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Cass. Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108).

1.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta mera apparenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti, quella speciale prevista dalla legislazione in materia di armi (art. 5) e quelle generiche.

La Corte di merito ha viceversa espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non accessibile la ulteriore attenuazione richiesta in ragione della gravità della condotta di possesso illecito di arma da fuoco ed assenza di ulteriori elementi degni di positiva valutazione in tal senso.

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni poste con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLInCATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. 8-36484/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza del primo motivo e la genericità del secondo, non esplicitante critica specifica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni spese con i motivi di gravame proposti nel merito, adeguatamente confutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che non paiono affatto illogiche. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto è stata riconosciuta nel merito la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di arma comune da sparo, il cui possesso risulta da altri denunziato, senza offrire adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato a ritenere che l'imputato avesse ricevuto in modo illecito e non contrattuale quell'arma, nella consapevolezza della provenienza da delitto della res, non essendovi prova della provenienza da delitto di sottrazione o di alterazione del numero di matricola identificativo dell'arma. Il motivo, tuttavia, non tiene conto del fatto che la condotta, contrariamente a quanto dedotto, risulta correttamente qualificata come violazione della L. n. 895 del 1967 artt. 2, 4 e 7 e pedissequa ricettazione. La giurisprudenza di questa Corte è da alcuni lustri univoca nell'affermare, sia pure con riferimento a cessioni di armi tra privati, il principio secondo cui una vendita di armi "contra legem", non può essere ricondotta alla disciplina del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35 e integra il delitto di cui alla L. 497/1974 (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 25/3/1998, Rv. 210127; Sez. 4, Sentenza n. 6340 del 13/12/2006, dep. 2007, Rv. 236097; Sez. 1, n. 48240, del 28/9/2017, Rv. 271403). La disciplina in materia mira ad un penetrante controllo sulle cessioni e tende a evitare che circolino armi senza che l'Autorità possa conoscere la presenza delle stesse sul territorio. D'altro canto, la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico e abilita alla vendita di armi che vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa: Sez. 1, del 5 giugno 1998, Paviglianiti, n. 211283). Il delitto di commercio d'armi senza licenza deve ritenersi integrato quando il titolare di autorizzazione ne violi i limiti per qualità o quantità; sarebbe evidentemente illogico ritenere che tale delitto non si configuri allorquando il soggetto titolare di licenza, venda a terzi delle armi, che pure era autorizzato a vendere, ma attraverso modalità penalmente illecite (falsi, contraffazioni, ecc.) e perciò ontologicamente diverse da quella tipizzata nell'autorizzazione e perciò consentita, al chiaro fine di mettere in circolazione una o più armi mediante cessioni fittizie, registrate con modalità ed indicazioni tali da rendere impossibile il controllo dei movimenti e dell'identità dei possessori. Nella specifica vicenda la cessione è evidentemente avvenuta in maniera del tutto illecita ed il porto dell'arma avveniva al di fuori dei presupposti legittimanti e in un ambito nient'affatto autorizzato dal titolo richiamato. Consegue che la ricezione non giustificata, né giustificabile di una res che reca precisi indici identificativi, che devono peraltro trovare corrispondenza con una denunciata cessione, induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324) nell'agente della provenienza da delitto della res acquistata. Né risulta che nel merito l'imputato abbia altrimenti 8-36484/2021 dimostrato che l'arma gli era stata ceduta dal legittimo suo possessore. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto dell'oggetto ricevuto, avendo ciononostante realizzato l'acquisto. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Cass. Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108). 1.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta mera apparenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti, quella speciale prevista dalla legislazione in materia di armi (art. 5) e quelle generiche. La Corte di merito ha viceversa espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non accessibile la ulteriore attenuazione richiesta in ragione della gravità della condotta di possesso illecito di arma da fuoco ed assenza di ulteriori elementi degni di positiva valutazione in tal senso. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni poste con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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