CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33195/2025 RG Gkiouo kk letto il ricorso proposto nell'interesse di VincenzNomano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso é inammissibile perché con l'unico motivo si deducono doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pagina n. 2 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M