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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 37990/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3333/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] N. 20 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Foggia, [OSCURATO:PERSONA]

301. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Foggia, [OSCURATO:PERSONA]

301. -CONTRORICORRENTE - -INTIMATO- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATE- Oggetto: condominio avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 1734/2017, pubblicata in data 6.11.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il tribunale di Foggia, chiedendo l'annullamento della delibera del 7 maggio 2009, poiché approvata da un'assemblea comune ai due plessi di cui si componeva il Condominio di Via F.lli Biondi n. 20 di Foggia e senza il rispetto delle maggioranze richieste dal regolamento, pur riguardando in larga parte questioni relative ad uno soli di essi (ossia quello corrispondente alla scala B1, in cui erano collocate le proprietà dei ricorrenti).

Ha dedotto che l'assemblea si era riunita in un luogo insalubre ed inidoneo al regolare svolgimento della riunione (un'area interrata di manovra dei veicoli) e che pertanto la Frentana servizi s.a.s., amministratrice del condominio, doveva rispondere del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Nella resistenza del [OSCURATO:SOCIETA]., il tribunale ha dichiarato invalida la delibera, rigettando ogni altra domanda, inclusa la riconvenzionale di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dai convenuti.

Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’unità abitativa appartenente alla porzione edificio di cui alla scala B2, sostenendo che la delibera rispettava i quorum deliberativi e costitutivi, poiché i condomini della scala B1 presenti in assemblea erano 5 su 14, rappresentando più di un terzo dei millesimi necessari per la validità della deliberazione in seconda convocazione.

Pietro e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna della società amministratrice al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata, lamentando che l’amministratore aveva continuato a violare le disposizioni regolamentari, avendo convocato altre riunioni nei locali destinati ad autorimessa.

Dichiarata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello del Palumbo, condomino della scala B2, sul rilievo che in primo grado era stata annullata l’intera delibera (non solo per la parte riguardante la scala B1), la Corte di merito ha considerato rituale il deposito del fascicolo effettuato primo grado dal Condominio dopo che la causa, assunta in decisione, era stata rimessa sul ruolo.

Ha ritenuto che la delibera fosse stata regolarmente approvata con la partecipazione di un terzo dei condomini della scala B1 e con il voto favorevole di tutti i partecipanti, non occorrendo lo svolgimento di riunioni separate per ciascun plesso.

Ha invece respinto la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., per carenza di prova del danno, precisando chei capitoli di prova diretti a provare l’insalubrità degli ambienti erano generici e che comunque i condomini aveva deliberato di continuare a riunire l’assemblea nei locali interrati, non ritenuti malsani.

La cassazione della sentenza è chiesta da Pietro e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di Via F.lli Biondi n. 20; le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.112 c.p.c., 1117, 1123, comma secondo c.c., 3 e 30 del regolamento condominiale, sostenendo che la delibera non era stata approvata con le maggioranze previste dalla tabella A, relativa a ciascuna scala, ma con quelle contemplate dalle tabelle generali dell’edificio, in violazione anche delle disposizioni del regolamento.

Si sostiene che le delibere del condominio parziale vanno approvate con la partecipazione dei soli condomini interessati, dovendosi costituiree svolgere assemblee separate in relazione alle questioni che interessino le singole porzioni dell’edificio.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 100, 112, 113, 115 c.p.c., 1130, 1131 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte di merito ritenuto che il Palumbo, condomino della scala B1, fosse legittimato ad impugnare la sentenza che aveva annullato la delibera condominiale assunta dai condomini dell’altra scala, trascurando che la predetta delibera riguardava la gestione degli interessi comuni ed era impugnabile solo dall’amministratore.

Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 77, 112, 116, 169, 189, 190 c.p.c., 77 disp. att. c.p.c., 1130, 1131 e 1399 c.c. , per aver la sentenza reputato ammissibile l’acquisizione del fascicolo di costituzione del Condominio dopo che la causa era stata assunta in decisione e rimessa sul ruolo esclusivamente per acquisire copia della comparsa di costituzione e risposta non rinvenuta nel fascicolo d’ufficio.

Non era ammissibile la rimessione in istruttoria per consentire il deposito della produzione di parte, dovendosi presumere che gli atti fossero stati intenzionalmente ritirati, in mancanza di contraria annotazione a verbale.

1.1. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso.

La censura è fondata, dovendo escludersi che il singolo condomino potesse impugnare la decisione del tribunale.

Nel caso di delibere riguardanti non i diritti individuali sulle cose comuni, ma la gestione del condominio, sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore nelle controversia introdotte ai sensi dell’art. 1137 c.c., in quanto la controversia ha per oggetto un interesse comune, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno dei comproprietari (Cass. 2636/2021; Cass.29748/2017; Cass. 19223/2011; Cass. 8286/2005; Cass.14037/1999; Cass. 12379/1992; Cass. 8198/1990).

In tal caso ciascun condomino (ove sia decaduto dal potere di impugnare la delibera) può svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio proposto da altro comproprietario, ma gli è preclusa la facoltà di appellare la decisione.

E’ intervento adesivo dipendente quello che svolga il comproprietario per sostenere la validità della delibera, facendo propria la posizione difensiva del Condominio; anche in tal caso gli è quindi preclusa la possibilità di impugnare (Cass. 2636/2021; Cass. 29748/2017).

E’ invece ammessa la facoltà di intervento autonomo ove il singolo sia ancora munito del potere di agire ai sensi dell’art. 1137 c.c. (e in tal caso questi può proporre impugnazione anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera dell’attore originario).

Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito da questa Corte anche dopo la pronuncia delle S.U. n. 10934/2019, che ha riconosciuto la legittimazione concorrente del singolo ad impugnare la decisione che riguardi diritti sulle porzioni comuni.

Solo in tale ipotesi, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota".

Nel caso in esame, la delibera riguardava la gestione di interessi comuni (cfr. ricorso, pag. 3), non pretese introdotte da un terzo o da un condòmino riguardanti diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato (Cass. s.u. 10934/2019). [OSCURATO:PERSONA], che - aveva proposto appello per sostenere la validità della delibera riguardante, come detto, la semplice gestione del condominio, non poteva pertanto impugnare la sentenza di primo grado, che quindi, in parte qua, era passata in giudicato, spettando tale facoltà al solo amministratore.

Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento della prima e della terza censura (che vertono rispettivamente sulla regolarità della delibera e sull’ammissibilità dell’acquisizione della produzione contenente la delibera impugnata, con l’indicazione dei quorum costitutivi e deliberativi e illustrativa delle modalità d’approvazione).

2. Il quarto motivo deduce la violazi one degli artt. 100, 112, 113, 115 c.p.c., 1130, 1131, 1398, 1399 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la sentenza ritenuto che l’amministratore potesse costituirsi in appello senza necessità di autorizzazione assembleare.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1131 c.c., l'amministratore, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ed essendo però tenuto a dare notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., può costituirsi in giudizio,e anche impugnare la sentenza sfavorevole, senza la preventiva autorizzazione assembleare, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'organo collegiale, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione o dell’impugnazione (Cass. s.u. 18331/2010).

Tale principio riguarda – tuttavia - solo le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131, commi secondo e terzo, non anche le controversie relative alle materie elencate nell’art. 1130 c.c. (Cass. 1451/2014; Cass. 10865/2016; Cass. 2127/2021).

In particolare, nel compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, affidato all'amministratore dall'art. 1130, n.1, c.c. -per il cui espletamento nel successivo art. 1131 gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio – è implicitamente ricompreso sia quello di difendere la validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono adottare (cfr., in termini, Cass. 993/1967, nonché Cass.1451/2014; Cass. 16260/2016; Cass. 19651/2017; Cass.7095/2017; Cass. 6735/2020).

Potendo l’amministratore costituirsi sia in primo grado che in appello, è irrilevante accertare se l’autorizzazione fosse stata invalidamente concessa, trattandosi di mero atto di assenso di un’attività processuale esercitabile autonomamente dall’amministratore (Cass. 10865/2016; Cass. 13504/1999).

3. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 94, 96, 112, 115 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia respinto la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per carenza di prova di un pregiudizio derivante dallo svolgimento della riunione nei locali interrati, pur avendo la società amministratrice, più volte diffidata, continuato a convocare e a far svolgere le assemblee condominiali in un locale insalubre, potendo il giudice pronunciare la condanna al risarcimento anche d’ufficio.

Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della causa, per aver la sentenza respinto la domanda risarcitoria, reputando generiche l’istanza di prova orale volta a dimostrare l’insalubrità dei locali, prove invece articolate in capitoli specifici e la cui ammissione era stata richiesta solo in via subordinata, essendo ampiamente dimostrato o comunque non contestato che il locale ove si erano svolte le riunioni era del tutto inadatto , tanto essendo esplicitamente affermato anche nell’ordinanza istruttoria del 18.5.2011.

Non aveva invece rilievo che i condomini avessero deliberato di continuare ad indire le riunione nei localidestinati alla manovra dei veicoli.

I due motivi sono infondati.

La Corte di merito ha dato rilievo all’assenza di prova di un concreto pregiudizio risarcibile, alla luce della formulazione dell’art.96 c.p.c., nel testo anteriore alla novella della L. 69/2009 e sulla scia del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il potere del giudice di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività (Cass. s.u. 9912/2018, che sottolinea la differenza tra le ipotesi contemplate dai primi due commi della disposizione, che esigono la prova del pregiudizio, da quella oggetto del comma terzo, che invece ne prescinde; Cass. 3311/2017; Cass. 21798/2015; Cass.9080/2013).

La norma non ha inteso trasformare il risarcimento in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, ma confermare la natura riparatoria del risarcimento, che presuppone l’esistenza di un pregiudizio concretamente riscontrato (Cass.17902/2010), pur restando ovviamente ammissibile la liquidazione in via equitativa (Cass. 22588/2022).

Le deduzioni dei ricorrenti secondo cui l’insalubrità dei locali di riunione era fatto pacifico, non si confrontano con il principio evocato dalla sentenza, che ha riguardo alla necessità che il risarcimento investa direttamente le conseguenze pregiudizievoli della condotta, non potendo discendere automaticamente dalla sola consumazione di una condotta contra ius, quale danno in re ipsa.

Ad integrazione di quanto evidenziato dalla Corte di merito va precisato che la speciale ipotesi di responsabilità processuale dell’art. 96 c.p.c. può discendere esclusivamente da condotte processuali, ossia dal fatto che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave (art. 96, commi primo e secondo, c.p.c.) o abusato dello strumento processuale (comma terzo; cfr. Cass. s.u. 25041/2021; Cass. 3830/2021).

Mancava, quindi, non solo la prova del danno, ma la stessa condotta antigiuridica contemplata dall’art. 96 c.p.c., tale non potendo considerarsi lo svolgimento della riunione condominiale in locali inadatti.

Tali considerazioni assorbono ogni altro profilo dedotto in ricorso, sia riguardo all’omesso esame dell’atteggiamento di non contestazione dei convenuti e del contenuto dell’ordinanza istruttoria del maggio 2011, sia riguardo alla mancata ammissione dei capitoli di prova vertenti sull’insalubrità degli ambienti.

3. I l settimo motivo lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., deducendo che, avendo la Corte di merito ingiustamente respinto le domande dei ricorrenti, questi ultimi non potevano in alcun modo rispondere delle spese.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le spese, tenendo conto dell’esito finale della causa.

In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, sono respinti il quarto, il quinto e il sesto, con assorbimento del primo, del terzo e del settimo motivo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa compensazione, che dovrà regolare anche le spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il primo, il terzo ed il settimo, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3333/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] N. 20 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Foggia, [OSCURATO:PERSONA] 301. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Foggia, [OSCURATO:PERSONA] 301. -CONTRORICORRENTE - -INTIMATO- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATE- Oggetto: condominio avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 1734/2017, pubblicata in data 6.11.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il tribunale di Foggia, chiedendo l'annullamento della delibera del 7 maggio 2009, poiché approvata da un'assemblea comune ai due plessi di cui si componeva il Condominio di Via F.lli Biondi n. 20 di Foggia e senza il rispetto delle maggioranze richieste dal regolamento, pur riguardando in larga parte questioni relative ad uno soli di essi (ossia quello corrispondente alla scala B1, in cui erano collocate le proprietà dei ricorrenti). Ha dedotto che l'assemblea si era riunita in un luogo insalubre ed inidoneo al regolare svolgimento della riunione (un'area interrata di manovra dei veicoli) e che pertanto la Frentana servizi s.a.s., amministratrice del condominio, doveva rispondere del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Nella resistenza del [OSCURATO:SOCIETA]., il tribunale ha dichiarato invalida la delibera, rigettando ogni altra domanda, inclusa la riconvenzionale di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dai convenuti. Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’unità abitativa appartenente alla porzione edificio di cui alla scala B2, sostenendo che la delibera rispettava i quorum deliberativi e costitutivi, poiché i condomini della scala B1 presenti in assemblea erano 5 su 14, rappresentando più di un terzo dei millesimi necessari per la validità della deliberazione in seconda convocazione. Pietro e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna della società amministratrice al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata, lamentando che l’amministratore aveva continuato a violare le disposizioni regolamentari, avendo convocato altre riunioni nei locali destinati ad autorimessa. Dichiarata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello del Palumbo, condomino della scala B2, sul rilievo che in primo grado era stata annullata l’intera delibera (non solo per la parte riguardante la scala B1), la Corte di merito ha considerato rituale il deposito del fascicolo effettuato primo grado dal Condominio dopo che la causa, assunta in decisione, era stata rimessa sul ruolo. Ha ritenuto che la delibera fosse stata regolarmente approvata con la partecipazione di un terzo dei condomini della scala B1 e con il voto favorevole di tutti i partecipanti, non occorrendo lo svolgimento di riunioni separate per ciascun plesso. Ha invece respinto la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., per carenza di prova del danno, precisando chei capitoli di prova diretti a provare l’insalubrità degli ambienti erano generici e che comunque i condomini aveva deliberato di continuare a riunire l’assemblea nei locali interrati, non ritenuti malsani. La cassazione della sentenza è chiesta da Pietro e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di Via F.lli Biondi n. 20; le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.112 c.p.c., 1117, 1123, comma secondo c.c., 3 e 30 del regolamento condominiale, sostenendo che la delibera non era stata approvata con le maggioranze previste dalla tabella A, relativa a ciascuna scala, ma con quelle contemplate dalle tabelle generali dell’edificio, in violazione anche delle disposizioni del regolamento. Si sostiene che le delibere del condominio parziale vanno approvate con la partecipazione dei soli condomini interessati, dovendosi costituiree svolgere assemblee separate in relazione alle questioni che interessino le singole porzioni dell’edificio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 100, 112, 113, 115 c.p.c., 1130, 1131 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte di merito ritenuto che il Palumbo, condomino della scala B1, fosse legittimato ad impugnare la sentenza che aveva annullato la delibera condominiale assunta dai condomini dell’altra scala, trascurando che la predetta delibera riguardava la gestione degli interessi comuni ed era impugnabile solo dall’amministratore. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 77, 112, 116, 169, 189, 190 c.p.c., 77 disp. att. c.p.c., 1130, 1131 e 1399 c.c. , per aver la sentenza reputato ammissibile l’acquisizione del fascicolo di costituzione del Condominio dopo che la causa era stata assunta in decisione e rimessa sul ruolo esclusivamente per acquisire copia della comparsa di costituzione e risposta non rinvenuta nel fascicolo d’ufficio. Non era ammissibile la rimessione in istruttoria per consentire il deposito della produzione di parte, dovendosi presumere che gli atti fossero stati intenzionalmente ritirati, in mancanza di contraria annotazione a verbale. 1.1. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso. La censura è fondata, dovendo escludersi che il singolo condomino potesse impugnare la decisione del tribunale. Nel caso di delibere riguardanti non i diritti individuali sulle cose comuni, ma la gestione del condominio, sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore nelle controversia introdotte ai sensi dell’art. 1137 c.c., in quanto la controversia ha per oggetto un interesse comune, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno dei comproprietari (Cass. 2636/2021; Cass.29748/2017; Cass. 19223/2011; Cass. 8286/2005; Cass.14037/1999; Cass. 12379/1992; Cass. 8198/1990). In tal caso ciascun condomino (ove sia decaduto dal potere di impugnare la delibera) può svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio proposto da altro comproprietario, ma gli è preclusa la facoltà di appellare la decisione. E’ intervento adesivo dipendente quello che svolga il comproprietario per sostenere la validità della delibera, facendo propria la posizione difensiva del Condominio; anche in tal caso gli è quindi preclusa la possibilità di impugnare (Cass. 2636/2021; Cass. 29748/2017). E’ invece ammessa la facoltà di intervento autonomo ove il singolo sia ancora munito del potere di agire ai sensi dell’art. 1137 c.c. (e in tal caso questi può proporre impugnazione anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera dell’attore originario). Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito da questa Corte anche dopo la pronuncia delle S.U. n. 10934/2019, che ha riconosciuto la legittimazione concorrente del singolo ad impugnare la decisione che riguardi diritti sulle porzioni comuni. Solo in tale ipotesi, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota". Nel caso in esame, la delibera riguardava la gestione di interessi comuni (cfr. ricorso, pag. 3), non pretese introdotte da un terzo o da un condòmino riguardanti diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato (Cass. s.u. 10934/2019). [OSCURATO:PERSONA], che - aveva proposto appello per sostenere la validità della delibera riguardante, come detto, la semplice gestione del condominio, non poteva pertanto impugnare la sentenza di primo grado, che quindi, in parte qua, era passata in giudicato, spettando tale facoltà al solo amministratore. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento della prima e della terza censura (che vertono rispettivamente sulla regolarità della delibera e sull’ammissibilità dell’acquisizione della produzione contenente la delibera impugnata, con l’indicazione dei quorum costitutivi e deliberativi e illustrativa delle modalità d’approvazione). 2. Il quarto motivo deduce la violazi one degli artt. 100, 112, 113, 115 c.p.c., 1130, 1131, 1398, 1399 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la sentenza ritenuto che l’amministratore potesse costituirsi in appello senza necessità di autorizzazione assembleare. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 1131 c.c., l'amministratore, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ed essendo però tenuto a dare notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., può costituirsi in giudizio,e anche impugnare la sentenza sfavorevole, senza la preventiva autorizzazione assembleare, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'organo collegiale, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione o dell’impugnazione (Cass. s.u. 18331/2010). Tale principio riguarda – tuttavia - solo le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131, commi secondo e terzo, non anche le controversie relative alle materie elencate nell’art. 1130 c.c. (Cass. 1451/2014; Cass. 10865/2016; Cass. 2127/2021). In particolare, nel compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, affidato all'amministratore dall'art. 1130, n.1, c.c. -per il cui espletamento nel successivo art. 1131 gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio – è implicitamente ricompreso sia quello di difendere la validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono adottare (cfr., in termini, Cass. 993/1967, nonché Cass.1451/2014; Cass. 16260/2016; Cass. 19651/2017; Cass.7095/2017; Cass. 6735/2020). Potendo l’amministratore costituirsi sia in primo grado che in appello, è irrilevante accertare se l’autorizzazione fosse stata invalidamente concessa, trattandosi di mero atto di assenso di un’attività processuale esercitabile autonomamente dall’amministratore (Cass. 10865/2016; Cass. 13504/1999). 3. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 94, 96, 112, 115 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia respinto la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per carenza di prova di un pregiudizio derivante dallo svolgimento della riunione nei locali interrati, pur avendo la società amministratrice, più volte diffidata, continuato a convocare e a far svolgere le assemblee condominiali in un locale insalubre, potendo il giudice pronunciare la condanna al risarcimento anche d’ufficio. Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della causa, per aver la sentenza respinto la domanda risarcitoria, reputando generiche l’istanza di prova orale volta a dimostrare l’insalubrità dei locali, prove invece articolate in capitoli specifici e la cui ammissione era stata richiesta solo in via subordinata, essendo ampiamente dimostrato o comunque non contestato che il locale ove si erano svolte le riunioni era del tutto inadatto , tanto essendo esplicitamente affermato anche nell’ordinanza istruttoria del 18.5.2011. Non aveva invece rilievo che i condomini avessero deliberato di continuare ad indire le riunione nei localidestinati alla manovra dei veicoli. I due motivi sono infondati. La Corte di merito ha dato rilievo all’assenza di prova di un concreto pregiudizio risarcibile, alla luce della formulazione dell’art.96 c.p.c., nel testo anteriore alla novella della L. 69/2009 e sulla scia del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il potere del giudice di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività (Cass. s.u. 9912/2018, che sottolinea la differenza tra le ipotesi contemplate dai primi due commi della disposizione, che esigono la prova del pregiudizio, da quella oggetto del comma terzo, che invece ne prescinde; Cass. 3311/2017; Cass. 21798/2015; Cass.9080/2013). La norma non ha inteso trasformare il risarcimento in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, ma confermare la natura riparatoria del risarcimento, che presuppone l’esistenza di un pregiudizio concretamente riscontrato (Cass.17902/2010), pur restando ovviamente ammissibile la liquidazione in via equitativa (Cass. 22588/2022). Le deduzioni dei ricorrenti secondo cui l’insalubrità dei locali di riunione era fatto pacifico, non si confrontano con il principio evocato dalla sentenza, che ha riguardo alla necessità che il risarcimento investa direttamente le conseguenze pregiudizievoli della condotta, non potendo discendere automaticamente dalla sola consumazione di una condotta contra ius, quale danno in re ipsa. Ad integrazione di quanto evidenziato dalla Corte di merito va precisato che la speciale ipotesi di responsabilità processuale dell’art. 96 c.p.c. può discendere esclusivamente da condotte processuali, ossia dal fatto che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave (art. 96, commi primo e secondo, c.p.c.) o abusato dello strumento processuale (comma terzo; cfr. Cass. s.u. 25041/2021; Cass. 3830/2021). Mancava, quindi, non solo la prova del danno, ma la stessa condotta antigiuridica contemplata dall’art. 96 c.p.c., tale non potendo considerarsi lo svolgimento della riunione condominiale in locali inadatti. Tali considerazioni assorbono ogni altro profilo dedotto in ricorso, sia riguardo all’omesso esame dell’atteggiamento di non contestazione dei convenuti e del contenuto dell’ordinanza istruttoria del maggio 2011, sia riguardo alla mancata ammissione dei capitoli di prova vertenti sull’insalubrità degli ambienti. 3. I l settimo motivo lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., deducendo che, avendo la Corte di merito ingiustamente respinto le domande dei ricorrenti, questi ultimi non potevano in alcun modo rispondere delle spese. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio regolare nuovamente le spese, tenendo conto dell’esito finale della causa. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, sono respinti il quarto, il quinto e il sesto, con assorbimento del primo, del terzo e del settimo motivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa compensazione, che dovrà regolare anche le spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il primo, il terzo ed il settimo, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in
Sentenza Cassazione n. 37990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris