CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 23604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 28/09/2022, confermava la condanna alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 24/02/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p., 73, DPR n. 309 del 1990, commesso con recidiva specifica, reiterata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - la Corte di appello ha rigettato il gravame del ricorrente ed ha confermato la pena irrogata in primo grado in considerazione: a) della oggettiva gravità del fatto (desunta dalla notevole quantità delle sostanze detenute e dalla loro diversità tipologia); b) del precedente specifico; c) della natura "opportunistica" della confessione; d) della destinazione dei proventi al proprio sostentamento; - il progetto di decisione alternativa suggerito dal ricorrente si basa su una diversa valutazione dei fatti (e degli indici di valutazione di cui all'art. 133 c.p.) ma non può essere validamente proposto in questa sede perché la discrezionalità attribuita dal legislatore al giudice di merito in virtù degli artt.132 e 133 c.p. costituisce esclusivo appannaggio di questi e può essere censurata in sede di legittimità solo nei limiti stabiliti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che escludono la possibilità della Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito; - ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; - premesso che la pena irrogata è prossima al minimo edittale, si aggiunga che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammen