CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30237/2021 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA] (03813020652), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 42 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 3620/2021 emessa da COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST. SALERNO,depositata il 30/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 2. 950 ,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 11/0