CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05WLPDF [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Venezia confermava il provvedimento del 1° settembre 2022, con il quale il Giudice per 1E! indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] HEMIDA, in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in relazione al delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, commesso, la notte del 21 agosto 2022, in danno di Gabriele RIGHETTI e [OSCURATO:PERSONA] FRANCO all'esterno della discoteca PIPER di Verona. Incontestata la materialità dei fatti, i Giudici del riesame osservavano che, l'utilizzo di un'arma da taglio, la profondità e la pluralità dei colpi inferti e le zone corporee attinte, vicine ad organi vitali, costituivano indici di un animus necandi che travalicava il dolo di lesioni, "attestando l'esistenza di un dolo omicidiario, quanto meno nella forma eventuale". Quanto all'aggravante della premeditazione, il Collegio de libertate rileva che, sebbene l'aggressione posta in essere da HEMIDA fosse avvenuta a breve distanza di tempo dallo screzio che l'aveva preceduta, esisteva tra i due momenti un apprezzabile iato sufficiente a ritenere che l'azione illecita successiva rappresentasse la realizzazione di un proposito enucleatosi in precedenza, in reazione all'incomprensione sorta tra l'indagato e le persone offese, e rafforzatosi nell'indagato nei momenti immediatamente successivi. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] HEMIDA, a mezzo del difensore di fiducia, sulla base di un unico, articolato motivo, denunciante violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza delle circostanze aggravanti. Nel ravvisare il dolo di omicidio, il Tribunale non avrebbe considerato, quali elementi inconciliabili con tale elemento psicologico, la superficialità delle ferite inferte, la prognosi di pochi giorni, la dimissione dall'ospedale nel giro di poche ore con codice "verde", le piccole dimensioni dell'arma, il non attingimento di zone corporee sedi di organi vitali, la superiorità numerica degli aggrediti. La difesa del ricorrente contesta, poi, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, osservando che le fasi concitate dell'azione non deponevano per la ritenuta sussistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria inviata per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. rnod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nell'iter argomentativo che ha condotto il Tribunale del riesame ad accreditare la sussunzione della condotta dell'indagato nella figura del tentato omicidio, non risultano, in primo luogo, adeguatamente chiariti alcuni profili fattuali utili a giustificare la prescelta qualificazione giuridica in luogo di quella inerente al meno grave reato di lesioni personali. Ed invero, nel ravvisare, in capo allo HEMIDA, l'animus necandi, il giudice a quo ha omesso di valutare e/o di riportare: a) la circostanza della superiorità numerica degli aggrediti e SE costoro fossero o meno armati; b) le caratteristiche dell'arma utilizzata per offendere, in funzione dimostrativa della profondità delle ferite; c) gli esiti degli esami medici condensati nel referto, così da non lasciar comprendere, tra l'altro, su quali evidenze fosse fondata la sua affermazione circa la ''profondità" delle ferite. Inoltre, non risulta operata, nell'ordinanza impugnata, alcuna distinzione, nel novero delle lesioni elencate, tra quelle certamente provocate dal coltello, in tesi potenzialmente letali, e quelle provocate da corpi contundenti, quali l'ematoma al collo, e la frattura al seno mascellare. Tale incompleta rassegna delle circostanze di fatto, utili ad essere apprezzate alla stregua di indicatori sintomatici dell'elemento soggettivo che guidò la condotta delittuosa dell'indagato, ha portato il Tribunale del riesame ad una ambigua conclusione, inficiata da un vistoso errore di diritto, laddove ha attestato "l'esistenza di un dolo omicidiario, quanto meno nella forma eventuale", trascurando di considerare la notoria incompatibilità concettuale fra il dolo eventuale e il tentativo (fra molte, Sez. 1, n. 25114 del 31/3/2010, Visamara, Rv. 247707). 3. Una frattura logica insanabile mina, poi, dalle fondamenta la giustificazione della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, atteso che il Tribunale del riesame, dopo aver riconosciuto che l'aggressione perpetrata da HEMIDA era avvenuta "a breve distanza di tempo" dallo screzio che la precedette, ha concluso che tra i due momenti del litigio e dell'aggressione esisteva un "apprezzabile iato" sufficiente a ritenere che l'azione illecita rappresentò la realizzazione di un proposito enucleatosi in precedenza, valutazione, tuttavia, del tutto eccentrica rispetto al fine di accertare se, in una situazione pacificamente descritta come connotata da concitazione e da brevi cadenze temporali, fosse trascorso tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione un intervallo di tempo tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (per tutte, Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149). 4. I vizi di motivazione e gli errori di diritto rilevati impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Venezia, che provvederà ad emendare i vizi medesimi attenendosi ai principi di diritto richiamati. Vanno eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, clisp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 f