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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34368/2026

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a MANDURIA il 25/10/1988 avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9264/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che le censure formulate in ricorso - in ordine alla scelta della pena sostitutiva, individuata nella detenzione domiciliare anziché nel lavoro di pubblica utilità - investono un profilo già esaustivamente scrutinato dalla Corte di appello, che implica valutazioni in fatto riservate al giudice di merito; considerato che la sentenza impugnata ha motivato in termini adeguati l'opzione per la detenzione domiciliare, muovendo dalla analisi della qualità dei precedenti ascritti al ricorrente, da cui ha dedotto un elevato indice di pericolosità, avendo precisato come, proprio alla stregua di tali tipologie criminose, una pena che lasci piena libertà di azione al ricorrente, come il lavoro sostitutivo, sia disfunzionale rispetto al duplice obiettivo di prevenire il pericolo di condotte reiterative e di assicurare la rieducazione del condannato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MANDURIA il 25/10/1988 avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9264/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che le censure formulate in ricorso - in ordine alla scelta della pena sostitutiva, individuata nella detenzione domiciliare anziché nel lavoro di pubblica utilità - investono un profilo già esaustivamente scrutinato dalla Corte di appello, che implica valutazioni in fatto riservate al giudice di merito; considerato che la sentenza impugnata ha motivato in termini adeguati l'opzione per la detenzione domiciliare, muovendo dalla analisi della qualità dei precedenti ascritti al ricorrente, da cui ha dedotto un elevato indice di pericolosità, avendo precisato come, proprio alla stregua di tali tipologie criminose, una pena che lasci piena libertà di azione al ricorrente, come il lavoro sostitutivo, sia disfunzionale rispetto al duplice obiettivo di prevenire il pericolo di condotte reiterative e di assicurare la rieducazione del condannato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris