CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09317/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorrente contesta la mancata riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 610 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 629 cod. pen. non essendo configurabile alcun danno altrui (primo motivo), e la mancata sussunzione del delitto perpetrato ai danni del signor Rossitti nella fattispecie tentata (secondo motivo); che ambedue le doglianze risultano, oltre che manifestamente infondate, riproduttive di profili di censura già prospettati in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 3-5) che, quanto alla prima censura, con corretti argomenti logici e giuridici, i giudici di appello hanno congruamente evidenziato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la provenienza da un'attività illecita dell'oggetto della pretesa estorsiva non esclude il carattere ingiusto del profitto perseguito dal soggetto agente né la sussistenza del danno in capo alla vittima (cfr. Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285101; Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211); che, quanto alla seconda doglianza, in base alla ricostruzione operata dai giudici di merito (ed impermeabile allo scrutinio di legittimità, siccome scevra di illogicità o contraddittorietà), emerge come la condotta perpetrata dal ricorrente non possa ritenersi arrestata allo stadio di tentativo, avendo il contegno minaccioso posto in essere determinato una limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa (allontanatasi dal consueto luogo ove svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo, salvo che in rare occasioni, in assenza dei suoi estorsori), con conseguente ottenimento dell'ingiusto profitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così