CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02EHUMI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HQDEY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha condannato i ricorrenti per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 in relazione a diverse cessioni di stupefacente del tipo cocaina. [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine alla responsabilità)affermata relativamente ad un solo episodio di cessione, non avendo il giudice di merito ritenuto credibile e plausibile la tesi difensiva dell'imputato e avendo affermato il possesso della sostanza stupefacente sulla base dei precedenti penali di cui l'imputato è gravato. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, e difetto di giurisdizione, posto che l'azione penale era stata già esercitata dalle autorità giudiziarie spagnole. Considerato che le doglianze formulate da entrambi i ricorrenti non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. In particolare, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 9 e 10 della sentenza gravata, il giudice a quo ha affermato di non ritenere credibile la tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe offerto 50 grammi di cocaina solo fittiziamente, non disponendo in realtà dello stupefacente sigg" e con l'intenzione di impossessarsi del denaro consegnato per poi scomparire. Il giudice a quo ha infatti ritenuto che l'imputato non sarebbe potuto così facilmente "scomparire" dopo aver tentato di truffare il Margian, in quanto sarebbe stato facilmente rintracciato e punito. Il giudice di merito ha anche afferm,9 Qhe dalle intercettazioni telefoniche ei e e.w. emerge con evidenza che il Marglan fosse a conoscenza che l'imputato aveva disponibilità di stupefacente, che vi erano state delle precedenti transazioni e contrattazioni e che non risulta neppure confortata dalle intercettazioni la tesi secondo cui l'imputato aveva intenzione di farsi dare solo un acconto, riservandosi di non consegnare la sostanza stupefacente, in quanto non vi è stata alcuna pattuizione sul pagamento di un acconto.Con riferimento alla posizione del Voja si richiamano le considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 6 e 7 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle intercettazioni telefoniche e ambientali a carico dell'imputato emerge la sussistenza di rapporti di cessione di cocaina intercorsi con il Margian, e precisamente ha richiamato il fatto che il Voja e il Margian erano soliti fare degli scambi di automobili, a fronte della cessione di sostanza stupefacente. Anche la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana è stata analizzata dalla Corte territoriale chi ha richiamato i principi giuridici e giurisprudenziali in tema di reati commessi all'estero evidenziando che una frazione della condotta è stata commessa in Italia e che il traffico di stupefacente, che avveniva mediante trasporto in auto con doppi fondi, prevedeva la fornitura [OSCURATO:PERSONA], ove vi sono le coltivazioni di stupefacente, e il trasporto fino in Italia. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]