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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2012

Cassazione n. 30145/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3466/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma viale Mazzini n. 113; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 122/12 depositata il 20/12/2012; Oggetto: Leasing in costruendo Fondo svalutazione crediti [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. con la l . 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] In data 30 novembre 2005 l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] - notificava alla societ à [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento per il periodo di imposta 2002 con maggiori IRPEG, IRAP e IVA.

La società proponeva ricorso presso la CTP di [OSCURATO:PERSONA] impugnando l’avviso di accertamento recante i seguenti rilievi: a) mancato utilizzo del fondo svalutazione crediti su perdita da remissione di debito (euro 320.841,35); b) indebito storno di plusvalenza derivante da ce ssione di fabbricato attraverso nota di credito (euro 688.609,21), c) recupero dell’IVA relativa allo storno di plusvalenza (euro 137.721,84).

La CTP di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 65/03/10 accoglieva parzialmente il ricorso conriferimento ai punti a) e c); rigettava il ricorso con riferimento al rilievo sub b). [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello.

L’Ufficio presentava a sua volta appelloincidentale.

La CT Regionale, con la sentenza n. 122/10/12, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso della società, salvo che con riferimento alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, e accoglieva quello incidentale con riferimento a tutti i punti a) b) e c) sopra indicati.

La CTR, nello specifico, osservava: 1) quanto al mancato utilizzo del fondo svalutazione crediti, nella fattispecie di leasing in costruendo , a fronte della corresponsione di canoni di prelocazione e di successiva rideterminazione in diminuzione degli interessi contrattuali dovuti dalla concessionaria, si era in presenza di un credito da compensare nel detto fondo; 2) quanto allo storno di plusvalenza derivante da cessione di fabbricato a favore della [OSCURATO:SOCIETA], le rettifiche contabili portate all’atto di compravendita non erano corrette perch é si era proceduto alla modifica dell’imputazione delle somme versate dall'utilizzatrice, da canoni di prelocazione e quindi ricavi del contratto di leasing, a versamenti in conto capitale sul prezzo di vendita, senza precise giustificazioni giuridiche ed economiche non presenti negli accordi contrattuali; 3) era indebito, conseguentemente, il riaccredito dell’IVA relativa all’importo stornato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]; 4) quanto alle sanzioni, trovava applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre mezzi.

Replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso contenente ricorso incidentale con un unico motivoriguardante le sanzioni.

Deposita memoria la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce falsa applicazione degli artt. 66 e 71 d.P.R. n. 917/86 (ante riforma) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Con riferimento ad un contratto di leasing c.d. in costruendo l’Ufficio aveva rilevato che nel 2002 erano stati rideterminati in diminuzione interessi di prelocazione sul leasing per complessivi euro 320.841,36; tale perdita, che si riferiva per euro 44.766,56 a interessi dell’esercizio e per euro 276.074,80 ad interessi contabilizzati in precedenti esercizi, era stata imputata per intero a conto economico pur disponendo la società di un fondo rischi per perdite su crediti pari ad euro 7.707.519,00; l’Ufficio, quindi, aveva recuperato a tassazione l’intero importo contestando la violazione degli artt. 66 e 71 TUIR previgenti con riferimento alla disciplina dei crediti.

Secondo la società, invece, poiché il contratto di leasing non era operativo, in quanto l’immobile non era stato ancora consegnato, gli importi pattuiti per interessi, portati in conto economico tra i proventi ma non fatturati, erano stati capitalizzati nel costo dell’immobile e non costituivano credito a pieno titolo; pertanto, la perdita aveva importato una rettifica in diminuzione del costo dell’immobile con conseguente riduzione dei ricavi in conto economico.

La CTR ha ritenuto che «il contratto di leasing fosse in essere, tant’è che esso contemplava la corresponsione di somme catalogate come canoni di prelocazione……registrate tra i ricavi dell’esercizio corrispondente…….» e che le pattuizioni intervenute successivamente non potevano «minare la natura e la caratteristica dei canoni di prelocazione, imputati per competenza ai vari esercizi, in relazione al momento del sorgere del credito nei confronti della società utilizzatrice»; ha quindi concluso che, data la «natura di credito», la diminuzione degli interessi doveva trovare compensazione nel fondo svalutazione crediti.

La ricorrente censura la sentenza osservando che, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria, operate attraverso rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali oggetto dei contratti stessi, sono equiparate alle svalutazioni dei crediti previste dal comma 3 dell'art. 71 del TUIR, a condizione che le immobilizzazioni materiali oggetto della svalutazione rientrino fra quelle ammortizzate con il metodo finanziario di cui all'art. 67 comma 8 dello stesso [OSCURATO:PERSONA] imposte sui redditi, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 137/E del 15.5.1997.

Questa condizione nel caso di specie non si era verificata perché il contratto di leasing non era entrato in ammortamento in quanto l’opera prevista dal contratto non era stata conclusa (si trattava, infatti, di leasing in costruendo) e il bene non era stato ancora consegnato all’utilizzatore.

1.1. Il motivo è ina mmissibile in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza: la CTR , infatti, attribuisce a quel provento per interessi natura di credito esplicito - come sostenuto dall’Ufficio -e non implicito, cosicché la doglianza risulta inconferente.

1.2. T radizionalmente si distingue il leasing operativo dal leasing traslativo: mentre il primo può essere assimilato ad una locazione (perché il contratto ha una durata sostanzialmente pari alla vita economica del bene e ha, quindi, una funzione di godimento), nel secondo la vita economica del bene eccede la durata del contratto e si prevede a favore dell’utilizzatore la possibilità di acquistare il bene, attraverso il pagamento di un canone finale inferiore al valore residuo del bene (riscatto), perch é i canoni da corrispondere nel corso del contratto comprendono anche una quota rapportata al prezzo del bene.

Il leasing traslativo ha, quindi, anche una funzione di finanziamento,assicurando all’utilizzatore no n solo il godimento del bene ma anche il suo acquisto mediante un impegno economico dilazionato nel tempo (Cass. sez. un. n. 65 del 1993).

E’ noto che sul piano contabile, secondo il metodo patrimoniale, il bene concesso in locazione finanziaria trova spazio tra le immobilizzazioni del concedente , poich é prima dell’eventuale riscatto il bene resta di sua proprietà (l’art. 2424 c.c. stabilisc e, però, per le immobilizzazion i la « separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria»).

Non è ind ifferente, comunque , l’aspetto finanziario che mostra un credito di quest’ultimo verso l’utilizzatore, pari al capitale impiegato per l’acquisto, rispetto al quale i canoni, iscritti tra i ricavi in conto economico, rappresentano la restituzione di quote del capitale oltre agli interessi pattuiti: già la Circolare della Banca d’Italia n. 166 del 30.7.1992, concernente le modalità di redazione dei bilanci delle banche e degli enti finanziari di cui all’art. 1 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 87 del 1992, pur pr evede ndo ( punto 2.2.6 ) la registrazione dell’importo dei beni dati (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria tra le immobilizzazioni, stabiliva l’indicazione nella nota integrativa delle informazioni necessarie a stimare gli effetti derivanti sulla rappresentazione patrimoniale di quella finanziaria e del risultato economico dall’applicazione del cd. metodo finanziario secondo cui «all’inizio di ciascun contratto di locazione finanziaria l’importo del credito corrisponde al costo del bene locato» e «durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento»(v. ora l’art. 2427 n. 22 c.c.).

Si parla, quindi, di crediti impliciti, compresi nei canoni di locazione del bene, che h anno trovano riconoscimento sul piano fiscale nell’art. 71 comma 4 TUIR ante riforma, come modificato dalla legge n. 549 del 1995 («Per gli enti creditizi e finanziari nell’ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria»),e per i quali vi è la possibilità di procedere alla svalutazione dei crediti previsti in bilancio come previsto dall’art. 71 comma 3 TUIR (per l’applicazione di questa normativaai crediti impliciti del leasing, v.

Cass. n. 956 del 2018). 1.3.Il leasing in costruendo costituisce una tipologia di leasing traslativo in cui il concedente oltre ad acquistare il bene si impegna, sempre con capitali propri, a eseguire lavori sul bene, al termine dei quali l’immobile sarà concesso all’utilizzatore.

La legge n. 127 del 2017 ha dato una definizione generale della figura, comprendente anche il leasing in costruendo (v. art . 1 comma 136, «la banca o l’intermediario finanziario (…) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto»), ma questa normativa non si applica retroattivamente ai rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla sua entrata in vigore (Cass. sez. un n. 2061 del 2021).

In dottrina e giurisprudenza, per i contratti precedenti alla legge n. 127/2017,si possono distinguere due diversi orientamenti quanto al leasing in costruendo.

Secondo il primo, i canoni di prelocazione devono essere ricondotti ad una operazione finanziaria precedente ed autonoma rispetto al leasing vero e proprio, operativo al momento di consegna del bene all’utilizzatore.

Secondo altro orientamento, recepito da questa Corte che si è occupata della figura con riguardo al trattamento dei costi sostenuti dal lessee rappresentati dai canoni di prelocazione (Cass. n. 8897 del 2018, Cass. n. 6965 del 2021), prevale l'unitarietà funzionale della fattispecie, a cui vanno ricondotti anche gli oneri finanziari a carico del futuro utilizzatore nella fase della costruzione del bene.A questa stregua, l’operazione ha un carattere unitario e i canoni di preammortamento o prelocazione, che consistono prevalentemente negli interessi dovuti al lessor sui capitali impiegati per la realizzazione o l’adeguamento del bene, costituiscono in sostanza canoni anticipati rispetto a quelli di leasing, deducibili da parte dell’utilizzatore, una volta consegnato il bene, secondo il metodo del risconto.

1.4. E’ unanime , quindi, il riconoscimento di effetti negoziali di natura creditizia o finanziaria anteriormente alla consegna del bene, restando controversa soltanto la fonte di questi effetti (una autonoma operazione di finanziamento o lo stesso contratto di leasing).

La sentenza impugnata riconduce i canoni di prelocazione al contratto di leasing e soprattutto ri conosc e la natura di credito in senso proprio, osservando che essi erano stati «imputati per competenza ai vari esercizi, in relazione al momento del sorgere del credito nei confronti della società utilizzatrice», scandito dall’anticipazione dei capitaliimpiegati per i lavori convenuti con il clientesu cui maturavano gli interessi nella misura pattuita .

Non si ravvisano ragioni per disattendere questa lettura atteso che, da un lato, l a natura consensuale e non reale del contratto consente, anteriormente alla consegna del bene, la produzione d i effetti negoziali - nella specie di natura eminentemente creditizia - e, d’altro lato, non essendo ancora iniziato il piano di ammortamento finanziario, nei cui canoni di locazione si celano i crediti impliciti, il credito avente ad oggetto gli interessi di prelocazione(sul capitale utilizzato per i lavori) non può che essere esplicito.

La stess a ricorrente , discorrendo di «rideterminazione degli interessi di prelocazione applicati ai capitali via via erogati per finanziare le operedi ristrutturazione/costruzione», conta bilizzati in conto economico come «proventi da prelocazione» (v. ricorso pag. 11), sembra ammette re che il contratto doveva aver prodotto effetti prima della consegna del bene ; esclude , però, che fosse sorto un credito per interessi , p oiché questi « anzich é esser pagati dal cliente mano a mano che venivano calcolati, venivano invece, capitalizzati e aggiunti in monte al capitale finanziato a mezzo delle anticipazioni alle quali gli stessi si riferivano» (v. memoria pag. 4).

Peraltro, la previsione della capitalizzazion e , in luogo dell’immediato pagamento, non esclude la sussistenza del credito del lessor perché non deve confondersi la scadenza o esigibilità degli interessi con la loro maturazione , che avviene «giorno per giorno in ragionedella durata del diritto» (art. 821 c.c.).

In conclusione, la doglianza della ricorrente, secondo cui per i crediti impliciti del leasing il ricorso al fondo di svalutazione crediti è ammesso solo a condizione che le immobilizzazioni materiali oggetto della svalutazione rientrino fra quelle ammortizzate con il metodo finanziario di cui all'art. 67, comma 8, dello stesso TUIR vigente ratione temporis - e, quindi, quando il bene è già stato consegnato all’utilizzatore -, risulta non pertinente perch é nel caso di specie non ci si trovava (ancora) di fronte a crediti impliciti , ma vi era un credito esplicito sugli interessi maturati a seguito dell’anticipazione del capitale impiegato per i lavori convenuti. 2.Passando al secondo motivo, è bene premettere che in data 22.4.2002 la ricorrente aveva ceduto per atto pubblico alla società [OSCURATO:SOCIETA] un complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 3.611.924,99 oltre IVA -bene già oggetto di contratto di leasing in costruendo tra le parti, stipulato nel 1997, in forza del quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato tra il 1997 e 1998 complessivi euro 688.609,20.

Nel rogito era stato precisato che si trattava di beni immobili già concessi in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA] e si dava atto , all’art. 1, del lo scioglimento per mutuo consenso del contratto di locazione finanziaria (v. trascrizione avviso di accertamento in controricorso punto 17).

Il prezzo equivaleva al valore iscritto a bilancio, comprensivo del prezzo pagato dalla società di leasing per l’acquisto e di tutti i lavori effettuati.

In data 25.6.2002, però, la società aveva emesso a favore di [OSCURATO:SOCIETA] una nota di credito per l’importo pari al prezzo sopra indicato e aveva emesso una nuova fattura attiva per l’importo di euro 2.923.315,79 (era stato detratto l’importo corrispondente a quanto versato da [OSCURATO:SOCIETA], pari ad euro 688.609,21) con la dicitura «vendita di beni».

L’Ufficio ha accertato una plusvalenza di euro 688.609,20, corrispondente ai versamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] tra il 1997 e il 1998, registrati tra i ricavi e per i quali era stata contabilizzata una quota di ammortamento del bene di pari importo; ha contestato, quindi, la correttezza dello storno di questa plusvalenza sia per ragioni giuridiche (invocando, in particolare, l’art. 2700 c.c.) sia sul piano dell’economicità.

Secondo la società, lo storno poneva rimedio alla precedente errata contabilizzazione che non poteva modificare la natura delle somme che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato, in attesa dell’operatività del contratto di leasing, da considerarsi anticipazioni sul prezzo.

Sulla base del preesistente rapporto tra le parti, in c ui i versamenti erano stati imputati a ricavi e quindi a canoni di prelocazione, e del tenore del contratto di cessione, la CTR ha concluso che le successive rettifiche contabili non potevano essere effettuate con scambio di corrispondenza, ma richiedevano precise giustificazioni giuridiche ed economiche, risultate insussistenti, ed ha accolto la tesi dell’Agenzia. 2.1.La ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., della falsa applicazione degli artt. 54 ( «la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo al netto degli oneri di diretta imputazione e il costo non ammortizzato») e 67 d.P.R. n. 917 del 1986, vigenti ratione temporis ( « Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato»).

In particolare, secondo la ricorrente, poiché il bene non era stato ancora consegnato, il contratto di leasing non era ancora operativo e non era in ammortamento, cosicché il contratto doveva costituire una vera e propria vendita del bene; quindi, le somme versate dalla [OSCURATO:SOCIETA] non rappresentavano ricavi ma anticipazioni sul prezzo della vendita, corrispondente al capitale finanziato (pari a quanto anticipato dalla società per acquisto dell’immobile e per lavori di ristrutturazione), e non vi era stata alcuna plusvalenza, emergente dalla riduzione del valore del costo del bene in conseguenza dell’ammortamento (pari ad euro 688.609,20) erroneamente contabilizzato (e poi stornato).

L’errore in cui era incorsa la CTR consisteva, sempre secondo la [OSCURATO:SOCIETA], proprio nell’aver considerato come ricavi per canoni il versamento di euro 688.609,20 effettuato quando il contratto di leasing non era ancora in ammortamento finanziario e non poteva generare néammortamenti né ricavi. 2.2.Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

Le doglianze presentano profili di inammissibilità laddove tentano una ricostruzione della concreta fattispecie in termini diversi da quelli accertati dalla CTR.

Il motivo , più che l’interpretazione della norma o la sussunzione della fattispecie concreta nella previsione astratta, riguarda l’apprezzamento in fatto, tentando di rimettere in discussione l'individuazione della comune volontà delle parti.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, tale indagine è un tipico accertamento riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 3115 del 2021), che nel caso di specie si fonda sul rilievo, pacifico, che la società aveva «girato a ricavi per canoni gli acconti percepiti sul contratto di leasing per un importo di euro 688.609,20, spesando contemporaneamente una quota di ammortamento di pari importo» (v. trascrizione avviso di accertamento punto f, in controricorso).

Da ciò, secondo i giudici d’appello, deriva l’accertamento del prodursi degli effetti del contratto: «detti ricavi, a fortiori, hanno trovato conferma nella corrispondente iscrizione in contabilità nello stesso anno di competenza di una quota d’ammortamento del contratto di leasing.

Ciò, si ritiene che comprovi la efficacia ed operatività delle clausole contrattuali previste in sede di stipulazione del leasing nel 1997».

L’avvenutaproduzione degli effetti contrattuali è riscontrata dal fatto che si giunse alla determinazione di sciogliere il rapporto nel 2002 a causa proprio delle insolvenze della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto agli accordi (v. trascrizione avviso di accertamento punto d) e questo riferimento all’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] conferma che i precedenti versamenti non potevano costituire anticipazioni sulla vendita: poiché lo scioglimento del c ontratto di leasing e l a cessione del bene alla [OSCURATO:SOCIETA] vennero decisi e stipulati proprio a seguito dell’inosservanzadelle pattuizioni da parte di quest’ultima, i versamenti per euro 688.609,20 dovevano riferirsi all’operazione finanziata e, in sostanza, come osservato dalla sentenza, andavano considerati «come canoni di prelocazione».

2.3. La doglianza è,inoltre, infondata.

Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione dell’art. 54 cit..

Il contratto aveva prodotto effetti anticipati rispetto alla consegna del bene, vi erano stati ricavi derivanti dal finanziamento dell’acquisto e/o dei lavori su quel bene, costituente immobilizzazione materiale per la società concedente, su cui erano stati iscritti ammortamenti (v. art. 2426 c.c.); legittimamente, quindi, si è tenuto conto di quella iscrizione per il calcolo del «costo non ammortizzato» (non è da trascurare, tra l’altro, che senza quell’ammortamento i ricavi di pari importo, costituiti dai canoni di prelocazione, si sarebbero dovuti recuperare a tassazione, come segnalato dall’Ufficio).

Contraddittoriamente, poi, la ricorrente, secondo la quale la locazione finanziaria non era in corso perché il bene non era stato ancora consegnato, denuncia la violazione dell’art. 67 comma 8 TUIR: se gli effetti della locazione finanziaria non si erano ancora prodotti la norma invocata, relativa proprio all’ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria,appare inconferente. 3.Con il terzo motivo la società deduce violazione degli artt. 19 e 26 d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, e contesta la sentenza della CTR per aver ritenuto legittimo il recupero dell’IVA relativa all’importo stornato.

Il motivo è infondato.

Pare evidente che, una volta affermata l’illegittimità dello storno della plusvalenza, si dovesse procedere al recupero della relativa IVA riaccreditata alla [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.Premesso che incombe sul contribuente, ai fini IVA, l’onere della prova dell’inerenza(Cass. n. 3706 del 2010, Cass. n. 2362 del 2013, Cass. n. 16853 del 2013, Cass. n. 2240 del 2018, Cass. n. 18904 del 2018), non emerge violazione di quel principio, anche perché lo storno della plusvalenza, di cui l’Erario ha eccepito l’inopponibilità inquanto contrastante con quanto riportato nell’atto pubblico, era con tutta evidenza contrario a canoni di congruità, ragionevolezza ed economicità.

Non si comprendono, infatti, le ragioni economiche o imprenditoriali dello storno che si è tradotto, in sostanza, in una liberalità a favore di [OSCURATO:SOCIETA] con danno dell’Erario, atteso che, in caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo, non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. ma si produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto (Cass. n. 27999 del 2019) e, quindi, la concedente poteva legittimamente trattenere quanto incassato sino a quel momento.

Oltretutto, si giunse alla cessione del bene a seguito di inadempimenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA], a fronte dei quali la ricorrente evitò di far valere le relative clausole contrattuali che prevedevano interessi e penali a carico del primo (trascrizione avviso di accertamento, punto e); inoltre, il prezzo di vendita fu notevolmente inferiore a quello di mercato, tanto è vero che lo stesso giorno in cui lo aveva acquistato, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivenduto il bene ad una terza società «ad un prezzo pressoché doppio rispetto a quello di acquisto» (trascrizione avviso di accertamento, punto g).

E’ noto che anche i n tema di IVA , ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, può rilevare l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica(Cass n. 27 961 del 2021 ; Cass. n. 22130 del 2013).

3.2. Infondato, infine, è il riferimento all’art. 26 comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972 perché in questo caso non si tratta di «rettifica di inesattezze della fatturazione», come affermato dalla ricorrente, ma di modifiche contabili e di fatturazione in contrasto con quanto risultante dalcontratto stipulato per atto pubblico .

4. Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, questa deduce violazione o falsa applicazione degli art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472 del 1997 e art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando l’annullamento delle sanzioni in difetto di una oggettiva situazione di incertezza normativa perché, secondo l’Ufficio, non sono sufficienti l’atipicità dei contratti di leasingné la generica incertezza applicativa delle disposizioni. 4.1.Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, è infondato.

La contestazione mossa dall’Agenzia riguarda più l’accertamento in fatto che l’interpretazione della norma o la sua applicazione.

Va considerato, comunque, che in tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in epoca precedente l'avviso di accertamento, costituisce presupposto di una condizione di incertezza nell ’ interpretazione delle norme violate (Cass. n.15866 del 2021).

A questo proposito giova sottolineare che sul leasing in costruendo non esisteva, all’epoca, alcun orientamento di legittimità; gli unici riferimenti con un certo grado di attendibilità erano la sopra citata circolare e le istruzioni della Banca d’Italia.

Va aggiunto, infine, che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, questi non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell'affidamento, dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212/2000 (Cass., n. 20819 del 2020; Cass., n. 18618 del 2019; Cass., n. 370 del 2019; Cass., n. 10195 del 2016; Cass., n. 3757 del 2012).

5. Entrambi i ricorsi, quindi, devono essere rigettati e l a reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese. p.q.m. rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3466/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma viale Mazzini n. 113; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 122/12 depositata il 20/12/2012; Oggetto: Leasing in costruendo Fondo svalutazione crediti [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. con la l . 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] In data 30 novembre 2005 l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] - notificava alla societ à [OSCURATO:SOCIETA] avviso di accertamento per il periodo di imposta 2002 con maggiori IRPEG, IRAP e IVA. La società proponeva ricorso presso la CTP di [OSCURATO:PERSONA] impugnando l’avviso di accertamento recante i seguenti rilievi: a) mancato utilizzo del fondo svalutazione crediti su perdita da remissione di debito (euro 320.841,35); b) indebito storno di plusvalenza derivante da ce ssione di fabbricato attraverso nota di credito (euro 688.609,21), c) recupero dell’IVA relativa allo storno di plusvalenza (euro 137.721,84). La CTP di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 65/03/10 accoglieva parzialmente il ricorso conriferimento ai punti a) e c); rigettava il ricorso con riferimento al rilievo sub b). [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello. L’Ufficio presentava a sua volta appelloincidentale. La CT Regionale, con la sentenza n. 122/10/12, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso della società, salvo che con riferimento alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, e accoglieva quello incidentale con riferimento a tutti i punti a) b) e c) sopra indicati. La CTR, nello specifico, osservava: 1) quanto al mancato utilizzo del fondo svalutazione crediti, nella fattispecie di leasing in costruendo , a fronte della corresponsione di canoni di prelocazione e di successiva rideterminazione in diminuzione degli interessi contrattuali dovuti dalla concessionaria, si era in presenza di un credito da compensare nel detto fondo; 2) quanto allo storno di plusvalenza derivante da cessione di fabbricato a favore della [OSCURATO:SOCIETA], le rettifiche contabili portate all’atto di compravendita non erano corrette perch é si era proceduto alla modifica dell’imputazione delle somme versate dall'utilizzatrice, da canoni di prelocazione e quindi ricavi del contratto di leasing, a versamenti in conto capitale sul prezzo di vendita, senza precise giustificazioni giuridiche ed economiche non presenti negli accordi contrattuali; 3) era indebito, conseguentemente, il riaccredito dell’IVA relativa all’importo stornato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]; 4) quanto alle sanzioni, trovava applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre mezzi. Replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso contenente ricorso incidentale con un unico motivoriguardante le sanzioni. Deposita memoria la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce falsa applicazione degli artt. 66 e 71 d.P.R. n. 917/86 (ante riforma) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Con riferimento ad un contratto di leasing c.d. in costruendo l’Ufficio aveva rilevato che nel 2002 erano stati rideterminati in diminuzione interessi di prelocazione sul leasing per complessivi euro 320.841,36; tale perdita, che si riferiva per euro 44.766,56 a interessi dell’esercizio e per euro 276.074,80 ad interessi contabilizzati in precedenti esercizi, era stata imputata per intero a conto economico pur disponendo la società di un fondo rischi per perdite su crediti pari ad euro 7.707.519,00; l’Ufficio, quindi, aveva recuperato a tassazione l’intero importo contestando la violazione degli artt. 66 e 71 TUIR previgenti con riferimento alla disciplina dei crediti. Secondo la società, invece, poiché il contratto di leasing non era operativo, in quanto l’immobile non era stato ancora consegnato, gli importi pattuiti per interessi, portati in conto economico tra i proventi ma non fatturati, erano stati capitalizzati nel costo dell’immobile e non costituivano credito a pieno titolo; pertanto, la perdita aveva importato una rettifica in diminuzione del costo dell’immobile con conseguente riduzione dei ricavi in conto economico. La CTR ha ritenuto che «il contratto di leasing fosse in essere, tant’è che esso contemplava la corresponsione di somme catalogate come canoni di prelocazione……registrate tra i ricavi dell’esercizio corrispondente…….» e che le pattuizioni intervenute successivamente non potevano «minare la natura e la caratteristica dei canoni di prelocazione, imputati per competenza ai vari esercizi, in relazione al momento del sorgere del credito nei confronti della società utilizzatrice»; ha quindi concluso che, data la «natura di credito», la diminuzione degli interessi doveva trovare compensazione nel fondo svalutazione crediti. La ricorrente censura la sentenza osservando che, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti impliciti relativi a contratti di locazione finanziaria, operate attraverso rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali oggetto dei contratti stessi, sono equiparate alle svalutazioni dei crediti previste dal comma 3 dell'art. 71 del TUIR, a condizione che le immobilizzazioni materiali oggetto della svalutazione rientrino fra quelle ammortizzate con il metodo finanziario di cui all'art. 67 comma 8 dello stesso [OSCURATO:PERSONA] imposte sui redditi, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 137/E del 15.5.1997. Questa condizione nel caso di specie non si era verificata perché il contratto di leasing non era entrato in ammortamento in quanto l’opera prevista dal contratto non era stata conclusa (si trattava, infatti, di leasing in costruendo) e il bene non era stato ancora consegnato all’utilizzatore. 1.1. Il motivo è ina mmissibile in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza: la CTR , infatti, attribuisce a quel provento per interessi natura di credito esplicito - come sostenuto dall’Ufficio -e non implicito, cosicché la doglianza risulta inconferente. 1.2. T radizionalmente si distingue il leasing operativo dal leasing traslativo: mentre il primo può essere assimilato ad una locazione (perché il contratto ha una durata sostanzialmente pari alla vita economica del bene e ha, quindi, una funzione di godimento), nel secondo la vita economica del bene eccede la durata del contratto e si prevede a favore dell’utilizzatore la possibilità di acquistare il bene, attraverso il pagamento di un canone finale inferiore al valore residuo del bene (riscatto), perch é i canoni da corrispondere nel corso del contratto comprendono anche una quota rapportata al prezzo del bene. Il leasing traslativo ha, quindi, anche una funzione di finanziamento,assicurando all’utilizzatore no n solo il godimento del bene ma anche il suo acquisto mediante un impegno economico dilazionato nel tempo (Cass. sez. un. n. 65 del 1993). E’ noto che sul piano contabile, secondo il metodo patrimoniale, il bene concesso in locazione finanziaria trova spazio tra le immobilizzazioni del concedente , poich é prima dell’eventuale riscatto il bene resta di sua proprietà (l’art. 2424 c.c. stabilisc e, però, per le immobilizzazion i la « separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria»). Non è ind ifferente, comunque , l’aspetto finanziario che mostra un credito di quest’ultimo verso l’utilizzatore, pari al capitale impiegato per l’acquisto, rispetto al quale i canoni, iscritti tra i ricavi in conto economico, rappresentano la restituzione di quote del capitale oltre agli interessi pattuiti: già la Circolare della Banca d’Italia n. 166 del 30.7.1992, concernente le modalità di redazione dei bilanci delle banche e degli enti finanziari di cui all’art. 1 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 87 del 1992, pur pr evede ndo ( punto 2.2.6 ) la registrazione dell’importo dei beni dati (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria tra le immobilizzazioni, stabiliva l’indicazione nella nota integrativa delle informazioni necessarie a stimare gli effetti derivanti sulla rappresentazione patrimoniale di quella finanziaria e del risultato economico dall’applicazione del cd. metodo finanziario secondo cui «all’inizio di ciascun contratto di locazione finanziaria l’importo del credito corrisponde al costo del bene locato» e «durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento»(v. ora l’art. 2427 n. 22 c.c.). Si parla, quindi, di crediti impliciti, compresi nei canoni di locazione del bene, che h anno trovano riconoscimento sul piano fiscale nell’art. 71 comma 4 TUIR ante riforma, come modificato dalla legge n. 549 del 1995 («Per gli enti creditizi e finanziari nell’ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria»),e per i quali vi è la possibilità di procedere alla svalutazione dei crediti previsti in bilancio come previsto dall’art. 71 comma 3 TUIR (per l’applicazione di questa normativaai crediti impliciti del leasing, v. Cass. n. 956 del 2018). 1.3.Il leasing in costruendo costituisce una tipologia di leasing traslativo in cui il concedente oltre ad acquistare il bene si impegna, sempre con capitali propri, a eseguire lavori sul bene, al termine dei quali l’immobile sarà concesso all’utilizzatore. La legge n. 127 del 2017 ha dato una definizione generale della figura, comprendente anche il leasing in costruendo (v. art . 1 comma 136, «la banca o l’intermediario finanziario (…) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto»), ma questa normativa non si applica retroattivamente ai rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla sua entrata in vigore (Cass. sez. un n. 2061 del 2021). In dottrina e giurisprudenza, per i contratti precedenti alla legge n. 127/2017,si possono distinguere due diversi orientamenti quanto al leasing in costruendo. Secondo il primo, i canoni di prelocazione devono essere ricondotti ad una operazione finanziaria precedente ed autonoma rispetto al leasing vero e proprio, operativo al momento di consegna del bene all’utilizzatore. Secondo altro orientamento, recepito da questa Corte che si è occupata della figura con riguardo al trattamento dei costi sostenuti dal lessee rappresentati dai canoni di prelocazione (Cass. n. 8897 del 2018, Cass. n. 6965 del 2021), prevale l'unitarietà funzionale della fattispecie, a cui vanno ricondotti anche gli oneri finanziari a carico del futuro utilizzatore nella fase della costruzione del bene.A questa stregua, l’operazione ha un carattere unitario e i canoni di preammortamento o prelocazione, che consistono prevalentemente negli interessi dovuti al lessor sui capitali impiegati per la realizzazione o l’adeguamento del bene, costituiscono in sostanza canoni anticipati rispetto a quelli di leasing, deducibili da parte dell’utilizzatore, una volta consegnato il bene, secondo il metodo del risconto. 1.4. E’ unanime , quindi, il riconoscimento di effetti negoziali di natura creditizia o finanziaria anteriormente alla consegna del bene, restando controversa soltanto la fonte di questi effetti (una autonoma operazione di finanziamento o lo stesso contratto di leasing). La sentenza impugnata riconduce i canoni di prelocazione al contratto di leasing e soprattutto ri conosc e la natura di credito in senso proprio, osservando che essi erano stati «imputati per competenza ai vari esercizi, in relazione al momento del sorgere del credito nei confronti della società utilizzatrice», scandito dall’anticipazione dei capitaliimpiegati per i lavori convenuti con il clientesu cui maturavano gli interessi nella misura pattuita . Non si ravvisano ragioni per disattendere questa lettura atteso che, da un lato, l a natura consensuale e non reale del contratto consente, anteriormente alla consegna del bene, la produzione d i effetti negoziali - nella specie di natura eminentemente creditizia - e, d’altro lato, non essendo ancora iniziato il piano di ammortamento finanziario, nei cui canoni di locazione si celano i crediti impliciti, il credito avente ad oggetto gli interessi di prelocazione(sul capitale utilizzato per i lavori) non può che essere esplicito. La stess a ricorrente , discorrendo di «rideterminazione degli interessi di prelocazione applicati ai capitali via via erogati per finanziare le operedi ristrutturazione/costruzione», conta bilizzati in conto economico come «proventi da prelocazione» (v. ricorso pag. 11), sembra ammette re che il contratto doveva aver prodotto effetti prima della consegna del bene ; esclude , però, che fosse sorto un credito per interessi , p oiché questi « anzich é esser pagati dal cliente mano a mano che venivano calcolati, venivano invece, capitalizzati e aggiunti in monte al capitale finanziato a mezzo delle anticipazioni alle quali gli stessi si riferivano» (v. memoria pag. 4). Peraltro, la previsione della capitalizzazion e , in luogo dell’immediato pagamento, non esclude la sussistenza del credito del lessor perché non deve confondersi la scadenza o esigibilità degli interessi con la loro maturazione , che avviene «giorno per giorno in ragionedella durata del diritto» (art. 821 c.c.). In conclusione, la doglianza della ricorrente, secondo cui per i crediti impliciti del leasing il ricorso al fondo di svalutazione crediti è ammesso solo a condizione che le immobilizzazioni materiali oggetto della svalutazione rientrino fra quelle ammortizzate con il metodo finanziario di cui all'art. 67, comma 8, dello stesso TUIR vigente ratione temporis - e, quindi, quando il bene è già stato consegnato all’utilizzatore -, risulta non pertinente perch é nel caso di specie non ci si trovava (ancora) di fronte a crediti impliciti , ma vi era un credito esplicito sugli interessi maturati a seguito dell’anticipazione del capitale impiegato per i lavori convenuti. 2.Passando al secondo motivo, è bene premettere che in data 22.4.2002 la ricorrente aveva ceduto per atto pubblico alla società [OSCURATO:SOCIETA] un complesso immobiliare in [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 3.611.924,99 oltre IVA -bene già oggetto di contratto di leasing in costruendo tra le parti, stipulato nel 1997, in forza del quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato tra il 1997 e 1998 complessivi euro 688.609,20. Nel rogito era stato precisato che si trattava di beni immobili già concessi in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA] e si dava atto , all’art. 1, del lo scioglimento per mutuo consenso del contratto di locazione finanziaria (v. trascrizione avviso di accertamento in controricorso punto 17). Il prezzo equivaleva al valore iscritto a bilancio, comprensivo del prezzo pagato dalla società di leasing per l’acquisto e di tutti i lavori effettuati. In data 25.6.2002, però, la società aveva emesso a favore di [OSCURATO:SOCIETA] una nota di credito per l’importo pari al prezzo sopra indicato e aveva emesso una nuova fattura attiva per l’importo di euro 2.923.315,79 (era stato detratto l’importo corrispondente a quanto versato da [OSCURATO:SOCIETA], pari ad euro 688.609,21) con la dicitura «vendita di beni». L’Ufficio ha accertato una plusvalenza di euro 688.609,20, corrispondente ai versamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] tra il 1997 e il 1998, registrati tra i ricavi e per i quali era stata contabilizzata una quota di ammortamento del bene di pari importo; ha contestato, quindi, la correttezza dello storno di questa plusvalenza sia per ragioni giuridiche (invocando, in particolare, l’art. 2700 c.c.) sia sul piano dell’economicità. Secondo la società, lo storno poneva rimedio alla precedente errata contabilizzazione che non poteva modificare la natura delle somme che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato, in attesa dell’operatività del contratto di leasing, da considerarsi anticipazioni sul prezzo. Sulla base del preesistente rapporto tra le parti, in c ui i versamenti erano stati imputati a ricavi e quindi a canoni di prelocazione, e del tenore del contratto di cessione, la CTR ha concluso che le successive rettifiche contabili non potevano essere effettuate con scambio di corrispondenza, ma richiedevano precise giustificazioni giuridiche ed economiche, risultate insussistenti, ed ha accolto la tesi dell’Agenzia. 2.1.La ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., della falsa applicazione degli artt. 54 ( «la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo al netto degli oneri di diretta imputazione e il costo non ammortizzato») e 67 d.P.R. n. 917 del 1986, vigenti ratione temporis ( « Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato»). In particolare, secondo la ricorrente, poiché il bene non era stato ancora consegnato, il contratto di leasing non era ancora operativo e non era in ammortamento, cosicché il contratto doveva costituire una vera e propria vendita del bene; quindi, le somme versate dalla [OSCURATO:SOCIETA] non rappresentavano ricavi ma anticipazioni sul prezzo della vendita, corrispondente al capitale finanziato (pari a quanto anticipato dalla società per acquisto dell’immobile e per lavori di ristrutturazione), e non vi era stata alcuna plusvalenza, emergente dalla riduzione del valore del costo del bene in conseguenza dell’ammortamento (pari ad euro 688.609,20) erroneamente contabilizzato (e poi stornato). L’errore in cui era incorsa la CTR consisteva, sempre secondo la [OSCURATO:SOCIETA], proprio nell’aver considerato come ricavi per canoni il versamento di euro 688.609,20 effettuato quando il contratto di leasing non era ancora in ammortamento finanziario e non poteva generare néammortamenti né ricavi. 2.2.Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. Le doglianze presentano profili di inammissibilità laddove tentano una ricostruzione della concreta fattispecie in termini diversi da quelli accertati dalla CTR. Il motivo , più che l’interpretazione della norma o la sussunzione della fattispecie concreta nella previsione astratta, riguarda l’apprezzamento in fatto, tentando di rimettere in discussione l'individuazione della comune volontà delle parti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, tale indagine è un tipico accertamento riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 3115 del 2021), che nel caso di specie si fonda sul rilievo, pacifico, che la società aveva «girato a ricavi per canoni gli acconti percepiti sul contratto di leasing per un importo di euro 688.609,20, spesando contemporaneamente una quota di ammortamento di pari importo» (v. trascrizione avviso di accertamento punto f, in controricorso). Da ciò, secondo i giudici d’appello, deriva l’accertamento del prodursi degli effetti del contratto: «detti ricavi, a fortiori, hanno trovato conferma nella corrispondente iscrizione in contabilità nello stesso anno di competenza di una quota d’ammortamento del contratto di leasing. Ciò, si ritiene che comprovi la efficacia ed operatività delle clausole contrattuali previste in sede di stipulazione del leasing nel 1997». L’avvenutaproduzione degli effetti contrattuali è riscontrata dal fatto che si giunse alla determinazione di sciogliere il rapporto nel 2002 a causa proprio delle insolvenze della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto agli accordi (v. trascrizione avviso di accertamento punto d) e questo riferimento all’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] conferma che i precedenti versamenti non potevano costituire anticipazioni sulla vendita: poiché lo scioglimento del c ontratto di leasing e l a cessione del bene alla [OSCURATO:SOCIETA] vennero decisi e stipulati proprio a seguito dell’inosservanzadelle pattuizioni da parte di quest’ultima, i versamenti per euro 688.609,20 dovevano riferirsi all’operazione finanziata e, in sostanza, come osservato dalla sentenza, andavano considerati «come canoni di prelocazione». 2.3. La doglianza è,inoltre, infondata. Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione dell’art. 54 cit.. Il contratto aveva prodotto effetti anticipati rispetto alla consegna del bene, vi erano stati ricavi derivanti dal finanziamento dell’acquisto e/o dei lavori su quel bene, costituente immobilizzazione materiale per la società concedente, su cui erano stati iscritti ammortamenti (v. art. 2426 c.c.); legittimamente, quindi, si è tenuto conto di quella iscrizione per il calcolo del «costo non ammortizzato» (non è da trascurare, tra l’altro, che senza quell’ammortamento i ricavi di pari importo, costituiti dai canoni di prelocazione, si sarebbero dovuti recuperare a tassazione, come segnalato dall’Ufficio). Contraddittoriamente, poi, la ricorrente, secondo la quale la locazione finanziaria non era in corso perché il bene non era stato ancora consegnato, denuncia la violazione dell’art. 67 comma 8 TUIR: se gli effetti della locazione finanziaria non si erano ancora prodotti la norma invocata, relativa proprio all’ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria,appare inconferente. 3.Con il terzo motivo la società deduce violazione degli artt. 19 e 26 d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, e contesta la sentenza della CTR per aver ritenuto legittimo il recupero dell’IVA relativa all’importo stornato. Il motivo è infondato. Pare evidente che, una volta affermata l’illegittimità dello storno della plusvalenza, si dovesse procedere al recupero della relativa IVA riaccreditata alla [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.Premesso che incombe sul contribuente, ai fini IVA, l’onere della prova dell’inerenza(Cass. n. 3706 del 2010, Cass. n. 2362 del 2013, Cass. n. 16853 del 2013, Cass. n. 2240 del 2018, Cass. n. 18904 del 2018), non emerge violazione di quel principio, anche perché lo storno della plusvalenza, di cui l’Erario ha eccepito l’inopponibilità inquanto contrastante con quanto riportato nell’atto pubblico, era con tutta evidenza contrario a canoni di congruità, ragionevolezza ed economicità. Non si comprendono, infatti, le ragioni economiche o imprenditoriali dello storno che si è tradotto, in sostanza, in una liberalità a favore di [OSCURATO:SOCIETA] con danno dell’Erario, atteso che, in caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo, non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. ma si produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto (Cass. n. 27999 del 2019) e, quindi, la concedente poteva legittimamente trattenere quanto incassato sino a quel momento. Oltretutto, si giunse alla cessione del bene a seguito di inadempimenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA], a fronte dei quali la ricorrente evitò di far valere le relative clausole contrattuali che prevedevano interessi e penali a carico del primo (trascrizione avviso di accertamento, punto e); inoltre, il prezzo di vendita fu notevolmente inferiore a quello di mercato, tanto è vero che lo stesso giorno in cui lo aveva acquistato, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva rivenduto il bene ad una terza società «ad un prezzo pressoché doppio rispetto a quello di acquisto» (trascrizione avviso di accertamento, punto g). E’ noto che anche i n tema di IVA , ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, può rilevare l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica(Cass n. 27 961 del 2021 ; Cass. n. 22130 del 2013). 3.2. Infondato, infine, è il riferimento all’art. 26 comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972 perché in questo caso non si tratta di «rettifica di inesattezze della fatturazione», come affermato dalla ricorrente, ma di modifiche contabili e di fatturazione in contrasto con quanto risultante dalcontratto stipulato per atto pubblico . 4. Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, questa deduce violazione o falsa applicazione degli art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472 del 1997 e art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando l’annullamento delle sanzioni in difetto di una oggettiva situazione di incertezza normativa perché, secondo l’Ufficio, non sono sufficienti l’atipicità dei contratti di leasingné la generica incertezza applicativa delle disposizioni. 4.1.Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, è infondato. La contestazione mossa dall’Agenzia riguarda più l’accertamento in fatto che l’interpretazione della norma o la sua applicazione. Va considerato, comunque, che in tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in epoca precedente l'avviso di accertamento, costituisce presupposto di una condizione di incertezza nell ’ interpretazione delle norme violate (Cass. n.15866 del 2021). A questo proposito giova sottolineare che sul leasing in costruendo non esisteva, all’epoca, alcun orientamento di legittimità; gli unici riferimenti con un certo grado di attendibilità erano la sopra citata circolare e le istruzioni della Banca d’Italia. Va aggiunto, infine, che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, questi non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell'affidamento, dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212/2000 (Cass., n. 20819 del 2020; Cass., n. 18618 del 2019; Cass., n. 370 del 2019; Cass., n. 10195 del 2016; Cass., n. 3757 del 2012). 5. Entrambi i ricorsi, quindi, devono essere rigettati e l a reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese. p.q.m. rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate.
Sentenza Cassazione n. 30145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris