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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25184/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di che ha messo in evidenza come i fatti contestati fossero sintomatici, alla luce dei ben sessantaquattro precedenti penali anche della stessa indole, dell'accresciuta pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena previsto dalla citata aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di che ha messo in evidenza come i fatti contestati fossero sintomatici, alla luce dei ben sessantaquattro precedenti penali anche della stessa indole, dell'accresciuta pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena previsto dalla citata aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0
Sentenza Cassazione n. 25184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris