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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03948/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6008-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1935/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presentò alla Procura della Repubblica di Lodi una denuncia contro [OSCURATO:PERSONA].

Nella denuncia si esponeva che [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che era stato successivamente licenziato; che al momento del licenziamento aveva restituito al datore di lavoro il personal computer concessogli in uso per lo svolgimento dell’attività lavorativa; che dall’ispezione del suddetto PC era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva divulgato a terzi informazioni riservate e strategiche, concernenti l’attività aziendale.

La denuncia fu archiviata.

2. Il 30.12.2008 [OSCURATO:PERSONA] denunciò a sua volta [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Lodi per calunnia. [OSCURATO:PERSONA] fu rinviato a giudizio e nel 2014 il Tribunale di Lodi lo condannò per il delitto di calunnia.

Con la medesima sentenza il Tribunale condannò l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte lesa, costituitasi parte civile.

3. La Corte d’appello di Milano, accogliendo l’impugnazione dell’imputato, lo assolse; la Corte di cassazione con la sentenza 28 febbraio 2017 n. 13419 accolse il ricorso della parte civile e cassò la sentenza di appello, rinviandoil processo dinanzi al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., poiché nel frattempo era maturata la prescrizione del reato.

4. La Corte d’appello di Milano, al termine del giudizio di rinvio, con sentenza 21 luglio 2020 n. 1935 ritenne insussistente il reatodi calunnia e rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte milanese ritenne che non vi fosse prova sufficiente né dell’elemento oggettivo, né di quello soggettivo del reato.

Ritenne non esservi prova dell’elemento oggettivo del reato, poiché mancava qualsiasi “elemento per poter affermare la falsità” della perizia fatta eseguire dalla Akzo sul PC restituito da [OSCURATO:PERSONA], e dalla quale sarebbe emersa la violazione dei segreti aziendali.

Aggiunse che non vi era prova nemmeno dell’elemento soggettivo del reato, perché la consumazione del delitto di calunnia esige la consapevolezza nel reo dell’innocenza del calunniato; nel caso di specie, però, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la denuncia contro [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una perizia informatica che aveva dimostrato effettivamente la violazione del sistema informatico aziendale, sicché non poteva affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] avesse la certezza dell’innocenza del calunniato.

5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 384 c.p.c. e 622 c.p.p..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la corte d’appello di Milano avrebbe “violato la sentenza 13419/17 della corte di cassazione”: questa, infatti, aveva demandato al giudice di rinvio di accertare “con debito giudizio tecnico” l’effettiva sussistenza d’una violazione dei sistemi informatici della Akzo; la sentenza impugnata, per contro, senza disporre alcuna consulenza sul PC che [OSCURATO:PERSONA] ebbe in uso, aveva basato la propria decisione “sulla non falsità della perizia [di parte disposta dalla Akzo] e, quindi, [sul] la verità del fatto di accesso abusivo informatico contestato al Ferraro”.

1.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.

Il ricorrente in sostanza si lamenta del fatto che la Corte d’appello avrebbe “dato per accertata” la circostanza della violazione del sistema informatico della Akzo, e di conseguenza escluso l’elemento oggettivo del reato di calunnia, senza accertare se davvero il PC della società fosse stato manomesso mentre era in uso ad [OSCURATO:PERSONA].

Tale censura, tuttavia, è inammissibile in quanto investe il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti.

Aggiungasi che: a) il giudice di merito non aveva alcun obbligo di disporre una consulenza tecnica, la quale non costituisce un mezzo di prova ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; b) il ricorrente non chiarisce nemmeno se una consulenza tecnica fosse ancora materialmente possibile, a distanza di undici anni dai fatti (tanti ne trascorsero tra il momento della denuncia che si assume calunniosa e l’introduzione del giudizio di rinvio), il che impedisce di apprezzare la decisività del motivo in esame.

1.2. Ad abundantiam rileva il Collegio che il motivo sarebbe comunque infondato nel merito, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 622 c.p.p..

La sentenza di questa corte che annullò con rinvio la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non affermò alcun principio di diritto cui il giudice di rinvio dovesse attenersi, ma si limitò a rilevare la insufficienza della motivazione, alla stregua dei parametri di cui all’art. 606 c.p.p..

Sicché, riassunto il giudizio dinanzi al giudice civile, questi non aveva altro vincolo che adottare una motivazione “sufficiente” ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

E nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata supera certamente il c.d.

“minimo costituzionale”, in quanto ha correttamente fatto applicazione del principio per cui nei giudizi di danno è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della pretesa.

Sicché, avendo ritenuto non provato l’elemento oggettivo del reato (con giudizio di fatto non censurabile in questa sede, per quanto detto), correttamente ha rigettato la domanda.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 622 c.p.p., nonché degli articoli 115, 116 e 384 c.p.c..

Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Nella illustrazione del motivo si sostiene che, così decidendo, il giudice di rinvio avrebbe “violato la sentenza 13419/17” della Corte di cassazione.

A sostegno di tale censura il ricorrente articola una tesi giuridica che si può così riassumere: -) questa Corte, in sede penale, annullò la sentenza assolutoria demandando al giudice di rinvio ulteriori accertamenti sulla questione della identità tra il computer in uso ad [OSCURATO:PERSONA] e quello dalla cui analisi era emersa la violazione dei sistemi informatici aziendali; -) così giudicando la Corte di cassazione aveva “implicitamente ritenuto” sussistente la prova dell’elemento soggettivo del reato: se, infatti, quella prova fosse mancata, non avrebbe avuto senso cassare con rinvio la sentenza d’appello al fine di demandare al giudice di rinvio un accertamento sull’elemento oggettivo del reato; tale accertamento, infatti, in mancanza di prova dell’elemento soggettivo mai avrebbe potuto portare, da solo, alla pronuncia d’una sentenza di condanna.

2.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che quanto una sentenza di merito venga cassata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero sia di (ri)valutare i fatti già accertati, sia di prendere in esami altri fatti non precedentemente considerati, col solo divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez.

U., Sentenza n. 18303 del 3/09/2020, Rv. 658632 - 02; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2652 del 2/02/2018, Rv. 647108 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 13719 del 14/06/2006, Rv. 590355 -01).

Nel caso di specie la Corte d’appello di Milano, con la sentenza penale poi cassata in sede di legittimità, secondo quanto si legge nella decisione di questa Corte 13419/17 aveva assolto l’imputato per mancanza di prova dell’elemento oggettivo del reato (e cioè la oggettiva falsità dell’accusa di manomissione dei sistemi informatici aziendali da parte di [OSCURATO:PERSONA]).

La questione della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia, pertanto, non fu mai affrontata dalla sentenza penale d’appello, né fu mai esaminata dalla sentenza penale di legittimità.

Quest’ultima si limitò a rilevare l’insufficienza della motivazione in merito alla verità del fatto denunciato, senza nulla statuire - né implicitamente, né esplicitamente - sulla questione del dolo dell’imputato/convenuto.

Il giudice di rinvio, pertanto, non era soggetto né a vincoli, né a preclusioni per quanto concerne l’accertamento del dolo di calunnia in capo al convenuto. 3.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 4.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, oltre euro 26,80 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6008-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1935/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presentò alla Procura della Repubblica di Lodi una denuncia contro [OSCURATO:PERSONA]. Nella denuncia si esponeva che [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che era stato successivamente licenziato; che al momento del licenziamento aveva restituito al datore di lavoro il personal computer concessogli in uso per lo svolgimento dell’attività lavorativa; che dall’ispezione del suddetto PC era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva divulgato a terzi informazioni riservate e strategiche, concernenti l’attività aziendale. La denuncia fu archiviata. 2. Il 30.12.2008 [OSCURATO:PERSONA] denunciò a sua volta [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Lodi per calunnia. [OSCURATO:PERSONA] fu rinviato a giudizio e nel 2014 il Tribunale di Lodi lo condannò per il delitto di calunnia. Con la medesima sentenza il Tribunale condannò l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte lesa, costituitasi parte civile. 3. La Corte d’appello di Milano, accogliendo l’impugnazione dell’imputato, lo assolse; la Corte di cassazione con la sentenza 28 febbraio 2017 n. 13419 accolse il ricorso della parte civile e cassò la sentenza di appello, rinviandoil processo dinanzi al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., poiché nel frattempo era maturata la prescrizione del reato. 4. La Corte d’appello di Milano, al termine del giudizio di rinvio, con sentenza 21 luglio 2020 n. 1935 ritenne insussistente il reatodi calunnia e rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte milanese ritenne che non vi fosse prova sufficiente né dell’elemento oggettivo, né di quello soggettivo del reato. Ritenne non esservi prova dell’elemento oggettivo del reato, poiché mancava qualsiasi “elemento per poter affermare la falsità” della perizia fatta eseguire dalla Akzo sul PC restituito da [OSCURATO:PERSONA], e dalla quale sarebbe emersa la violazione dei segreti aziendali. Aggiunse che non vi era prova nemmeno dell’elemento soggettivo del reato, perché la consumazione del delitto di calunnia esige la consapevolezza nel reo dell’innocenza del calunniato; nel caso di specie, però, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la denuncia contro [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una perizia informatica che aveva dimostrato effettivamente la violazione del sistema informatico aziendale, sicché non poteva affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] avesse la certezza dell’innocenza del calunniato. 5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 384 c.p.c. e 622 c.p.p.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la corte d’appello di Milano avrebbe “violato la sentenza 13419/17 della corte di cassazione”: questa, infatti, aveva demandato al giudice di rinvio di accertare “con debito giudizio tecnico” l’effettiva sussistenza d’una violazione dei sistemi informatici della Akzo; la sentenza impugnata, per contro, senza disporre alcuna consulenza sul PC che [OSCURATO:PERSONA] ebbe in uso, aveva basato la propria decisione “sulla non falsità della perizia [di parte disposta dalla Akzo] e, quindi, [sul] la verità del fatto di accesso abusivo informatico contestato al Ferraro”. 1.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato. Il ricorrente in sostanza si lamenta del fatto che la Corte d’appello avrebbe “dato per accertata” la circostanza della violazione del sistema informatico della Akzo, e di conseguenza escluso l’elemento oggettivo del reato di calunnia, senza accertare se davvero il PC della società fosse stato manomesso mentre era in uso ad [OSCURATO:PERSONA]. Tale censura, tuttavia, è inammissibile in quanto investe il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti. Aggiungasi che: a) il giudice di merito non aveva alcun obbligo di disporre una consulenza tecnica, la quale non costituisce un mezzo di prova ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; b) il ricorrente non chiarisce nemmeno se una consulenza tecnica fosse ancora materialmente possibile, a distanza di undici anni dai fatti (tanti ne trascorsero tra il momento della denuncia che si assume calunniosa e l’introduzione del giudizio di rinvio), il che impedisce di apprezzare la decisività del motivo in esame. 1.2. Ad abundantiam rileva il Collegio che il motivo sarebbe comunque infondato nel merito, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 622 c.p.p.. La sentenza di questa corte che annullò con rinvio la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non affermò alcun principio di diritto cui il giudice di rinvio dovesse attenersi, ma si limitò a rilevare la insufficienza della motivazione, alla stregua dei parametri di cui all’art. 606 c.p.p.. Sicché, riassunto il giudizio dinanzi al giudice civile, questi non aveva altro vincolo che adottare una motivazione “sufficiente” ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. E nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata supera certamente il c.d. “minimo costituzionale”, in quanto ha correttamente fatto applicazione del principio per cui nei giudizi di danno è onere dell’attore provare i fatti costitutivi della pretesa. Sicché, avendo ritenuto non provato l’elemento oggettivo del reato (con giudizio di fatto non censurabile in questa sede, per quanto detto), correttamente ha rigettato la domanda. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 622 c.p.p., nonché degli articoli 115, 116 e 384 c.p.c.. Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Nella illustrazione del motivo si sostiene che, così decidendo, il giudice di rinvio avrebbe “violato la sentenza 13419/17” della Corte di cassazione. A sostegno di tale censura il ricorrente articola una tesi giuridica che si può così riassumere: -) questa Corte, in sede penale, annullò la sentenza assolutoria demandando al giudice di rinvio ulteriori accertamenti sulla questione della identità tra il computer in uso ad [OSCURATO:PERSONA] e quello dalla cui analisi era emersa la violazione dei sistemi informatici aziendali; -) così giudicando la Corte di cassazione aveva “implicitamente ritenuto” sussistente la prova dell’elemento soggettivo del reato: se, infatti, quella prova fosse mancata, non avrebbe avuto senso cassare con rinvio la sentenza d’appello al fine di demandare al giudice di rinvio un accertamento sull’elemento oggettivo del reato; tale accertamento, infatti, in mancanza di prova dell’elemento soggettivo mai avrebbe potuto portare, da solo, alla pronuncia d’una sentenza di condanna. 2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che quanto una sentenza di merito venga cassata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero sia di (ri)valutare i fatti già accertati, sia di prendere in esami altri fatti non precedentemente considerati, col solo divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. U., Sentenza n. 18303 del 3/09/2020, Rv. 658632 - 02; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2652 del 2/02/2018, Rv. 647108 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13719 del 14/06/2006, Rv. 590355 -01). Nel caso di specie la Corte d’appello di Milano, con la sentenza penale poi cassata in sede di legittimità, secondo quanto si legge nella decisione di questa Corte 13419/17 aveva assolto l’imputato per mancanza di prova dell’elemento oggettivo del reato (e cioè la oggettiva falsità dell’accusa di manomissione dei sistemi informatici aziendali da parte di [OSCURATO:PERSONA]). La questione della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia, pertanto, non fu mai affrontata dalla sentenza penale d’appello, né fu mai esaminata dalla sentenza penale di legittimità. Quest’ultima si limitò a rilevare l’insufficienza della motivazione in merito alla verità del fatto denunciato, senza nulla statuire - né implicitamente, né esplicitamente - sulla questione del dolo dell’imputato/convenuto. Il giudice di rinvio, pertanto, non era soggetto né a vincoli, né a preclusioni per quanto concerne l’accertamento del dolo di calunnia in capo al convenuto. 3.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 4.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, oltre euro 26,80 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norm
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