CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ferrara avverso la sentenza del 01/03/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle costituite parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del grado; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 marzo 2021 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo il 14 novembre 2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso ideologico ex art. 480 cod. pen. di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato in anni due di reclusione la pena irrogatagli per il reato di tentata concussione di cui al capo A), confermando le pene accessorie, con la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. 1.1. I Giudici di merito hanno dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli per avere, nella qualità di medico dirigente, direttore della struttura complessa di assistenza primaria dell'ULS 18 di Rovigo, abusato delle sue funzioni, compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario della casa per anziani "[OSCURATO:PERSONA]" di Villadose, a stipulare un contratto di "consulenza gestionale" sulla base di un compenso mensile di circa euro millecinquecento, per ottenere in cambio le prestazioni e i servizi relativi all'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), dovuti alla struttura e non forniti in maniera sufficiente, senza riuscire nell'intento per la resistenza della persona offesa. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo plurimi vizi della motivazione per avere la Corte d'appello omesso di rispondere alle doglianze oggetto del primo motivo di gravame, in merito ai profili di inattendibilità e all'assenza di riscontri documentali delle dichiarazioni rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario della casa per anziani "Anni azzurri": la sentenza impugnata, al riguardo, si è limitata a richiamare genericamente le intercettazioni e le sommarie informazioni testimoniali in atti, nonostante la puntualità delle argomentazioni svolte dalla difesa. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi in relazione alla documentata ragione di doglianza prospettata in sede di appello riguardo all'assenza di una convenzione con l'USL di Rovigo della predetta casa di riposo, che ospitava solo pazienti in libero mercato, sicché il servizio sanitario regionale non poteva, in difetto di una convenzione, erogare i prodotti nutrizionali, i presidi medico-chirurgici e/o gli ausili richiesti, tanto che il materiale erogato dall'USL, risultando a carico della struttura e dei suoi ospiti, veniva fatturato e pagato dalla società proprietaria della struttura residenziale "Anni azzurri" (ossia dalla costituita parte civile "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.). 2.2. Ulteriori vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, costituiscono oggetto del terzo motivo, avendo la Corte d'appello erroneamente fatto riferimento a due missive che la direzione generale dell'USL di Rovigo avrebbe, in persona del dr. Orsini, inviato al Romagnoli per sollecitarlo al rispetto della procedura da seguire al fine di garantire, pur in mancanza di una convenzione, le forniture alla su indicata struttura residenziale: le missive in atti rinvenute si riferiscono, infatti, a due lettere di corrispondenza scambiate tra l'Orsiní ed un'altra persona, ossia la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], responsabile della direzione del distretto [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, per una richiesta di chiarimenti in merito alla normativa vigente in tema di ammissione dei pazienti ospiti di strutture non convenzionate. 2.3. Con un quarto motivo si censurano plurimi vizi della motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, per avere la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione i rilievi difensivi prospettati nel giudizio di appello riguardo: a) alla normativa applicabile ratione temporis in merito alle prestazioni di assistenza domiciliare attivata su richiesta del medico di medicina generale in favore delle strutture non convenzionate (la convenzione con l'USL 18 Rovigo veniva infatti attivata soltanto nel settembre 2014, sicché il servizio sanitario regionale non poteva erogare i prodotti e gli ausili richiesti, rimanendo questi ultimi a carico della struttura residenziale, che a sua volta erogava prestazioni solo in forma privata, sì come documentato con il pagamento delle fatture); b) al fatto che la "disparità" di erogazione dei materiali tra ospiti convenzionati .re non è venuta meno soltanto con un provvedimento regionale adottato il 5 settembre 2017; c) al fatto che la Corte distrettuale ha posto a fondamento della decisione impugnata talune dichiarazioni testimoniali dei vertici dell'ASL (secondo cui le forniture per prestazioni A.D.I. dovevano essere garantite anche alla struttura privata de qua), il cui contenuto si poneva in grave contraddizione con quanto invece emergeva dalle richiamate prove documentali; d) alle ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale direttore del distretto sanitario; e) alle risultanze della consulenza tecnica del P.M., là dove criticata da una consulenza tecnica di parte depositata in sede di udienza preliminare, secondo cui non ricorrevano casi di omissioni o ritardi addebitabili all'imputato, che aveva puntualmente evaso per tutto l'anno 2014 le richieste di valutazione presentate dal medico di medicina generale. Si assume, in particolare, che l'imputato aveva in più occasioni chiarito che le richieste avanzate dalla struttura "[OSCURATO:PERSONA]" non potevano essere soddisfatte in assenza di una convenzione con l'USL e che tale comportamento non costituiva minaccia o costrizione poiché non si prospettava in tal modo un danno contra ius, ma l'immediata conseguenza applicativa della vigente normativa regionale. Si prospetta, ancora, l'infondatezza della tesi secondo cui l'imputato avrebbe svolto un ruolo decisivo nell'ambito dell'USL, quale referente territoriale per l'A.D.I., e sarebbe stato a conoscenza dell'interpretazione che i suoi colleghi davano della pertinente normativa, non essendo emerso, al riguardo, alcun elemento di riscontro probatorio, tenuto conto, per quanto dianzi esposto, dell'inesistenza delle missive che gli sarebbero state inoltrate dal dr. Orsini. Né risultano esaminate, peraltro, le doglianze difensive inerenti all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni relative alle conversazioni tra il dott. [OSCURATO:PERSONA], direttore della struttura "[OSCURATO:PERSONA]", e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dipendente della medesima struttura, come pure quelle relative alle conversazioni intercorse fra lo stesso imputato e il dott. [OSCURATO:PERSONA], ove il primo ha chiarito al secondo di aver parlato con il proprio superiore gerarchico e con altri uffici (convenzioni e libera professione) al fine di poter attuare ciò che il direttore della predetta struttura privata aveva richiesto. Nel caso di specie, conclude il ricorrente, non sono emersi elementi da cui possa desumersi, con riferimento all'accettazione della proposta ricevuta dal pubblico ufficiale, la sussistenza di una "costrizione" intesa quale minaccia di un male ingiusto ai danni delle costituite parti civili. 2.4. Con un quinto motivo, infine, si lamentano vizi della motivazione riguardo alla mancata concessone delle attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell'imputato, reiterandosi anche sotto tale profilo la doglianza attinente all'inesistenza delle missive che egli avrebbe ricevuto dall'Orsini. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 febbraio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile "[OSCURATO:SOCIETA].", ha replicato alle argomentazioni dal ricorrente addotte a sostegno delle censure mosse alla impugnata decisione ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 febbraio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), costituiti quali parti civili nel presente procedimento, ha replicato alle argomentazioni dal ricorrente addotte a sostegno delle censure mosse alla impugnata decisione ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. 6. Con istanza trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 febbraio 2022, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato l'avviso di udienza pubblica per il 3 marzo 2022, sì come trasmesso dalla Cancelleria della Sesta Sezione penale di questa Suprema Corte in data 14 gennaio 2022, opponendosi alla richiesta della Procura generale di celebrazione dell'udienza senza discussione orale e chiedendo, pertanto, di procedere in pubblica udienza, con discussione orale e in presenza, come da provvedimento comunicato in data 14 gennaio 2022. 6.1. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 febbraio 2022, il difensore dell'imputato ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, ribadendo le censure oggetto dei motivi di ricorso ed insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che l'istanza dal ricorrente proposta in data 17 febbraio 2022 (v., in narrativa, il par. 6) è stata rigettata con provvedimento assunto dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] in data 22 febbraio 2022, non avendo il ricorrente formulato richiesta di discussione orale del procedimento de quo nei termini previsti dalla legge, con la conseguente sua trattazione in forma "scritta" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 3. Nel richiamare la ricostruzione della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa e il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha, con congrua ed esaustiva motivazione, puntualmente disatteso ciascuna delle, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, ponendo in rilievo, segnatamente, i dirimenti argomenti qui di seguito sinteticamente indicati: a) le sequenze ricostruttive dei comportamenti che hanno preceduto la decisione di sporgere denuncia del fatto alla Polizia e i correlativi elementi dimostrativi dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti e ad [OSCURATO:PERSONA], direttore generale dell'USL di Rovigo, dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], direttore sanitario della su menzionata residenza per anziani, in quanto pienamente riscontrate nel loro contenuto sia dagli esiti delle numerose conversazioni oggetto delle attività d'intercettazione in motivazione puntualmente richiamate, che dalle dichiarazioni rese dalle altre persone informate dei fatti; b) le problematiche legate ai ritardi e alle difficoltà nella fornitura di servizi e prestazioni alla predetta struttura assistenziale e le relative segnalazioni effettuate dal suo direttore sanitario all'ULS di competenza, seguite dai contatti intercorsi, personalmente o attraverso altri dirigenti e funzionari della casa di risposo, con il Romagnoli stesso, quale referente territoriale per gli ausili di quella unità sanitaria; c) l'iniziativa direttamente assunta dall'imputato - dopo un primo incontro nel corso del quale aveva genericamente affermato che "avrebbe fatto i passi dovuti" - per contattare la persona offesa e chiederle un incontro riservato (cui si fa riferimento nella richiamata intercettazione ambientale del 8 luglio 2014), ove le rappresentò che per la risoluzione del problema avrebbe dovuto stipulare in suo favore un contratto di consulenza in regime di libera professione, per un corrispettivo di circa mille euro mensili al netto delle imposte, ottenendo in cambio lo sblocco delle forniture; d) la circostanza che l'imputato, direttore dell'organismo collegiale che si occupava del procedimento di ammissione all'A.D.I., specificò nell'occasione che l'accettazione del rapporto di consulenza era la condizione necessaria per lo sblocco delle relative procedure; e) la circostanza che fu l'imputato stesso a suggerire il contenuto e il compenso dovuto per il rapporto di consulenza, da realizzare attraverso una visita settimanale alla residenza per anziani, rimanendo la persona offesa del tutto silente e interdetta, prima di confidarsi e chiedere consiglio ad alcune persone di fiducia, per poi denunziare il fatto alle Autorità di Polizia. 3.1. Nell'esaminare l'insieme delle ragioni di doglianza in sede di gravame prospettate riguardo all'ipotizzata impossibilità di attivare i programmi relativi alle prestazioni di assistenza domiciliare qualora il paziente si trovasse domiciliato presso una struttura sanitaria non convenzionata, la Corte d'appello ne ha puntualmente disatteso la fondatezza, per un verso illustrando, anche in relazione alle implicazioni logicamente sottese all'asserita incompatibilità della tentata condotta costrittiva con la normativa regionale in vigore (cfr. pagg. 11-12 della motivazione), le ragioni giustificative della ritenuta irrilevanza del fatto che la struttura privata fosse o meno convenzionata con il servizio pubblico, per altro verso individuando una serie di convergenti elementi di prova, coerentemente ritenuti dimostrativi, all'esito di un vaglio delibativo analiticamente e globalmente espletato, dell'assenza di obiettive preclusioni all'erogazione del servizio in favore dei pazienti domiciliati presso strutture non convenzionate, e segnatamente: a) il contenuto — puntualmente richiamato e congruamente argomentato - dell'intercettazione ambientale della conversazione svoltasi tra il Romagnoli e lo [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2014, ove lo stesso imputato confermava l'equipollenza di un domicilio rispetto all'altro, in tal guisa contraddicendo qualsiasi ipotesi di differenziazione nel trattamento fra persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o domiciliate presso altre strutture; b) il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dalla caposala [OSCURATO:PERSONA] e dalla responsabile della struttura operativa semplice del distretto di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla applicabilità delle procedure di ammissione all'A.D.'. anche per i pazienti ospitati presso residenze sanitarie assistite non convenzionate; c) le conformi conclusioni sotto tale profilo raggiunte dalla richiamata consulenza tecnica del P.M.; d) il contenuto delle conformi dichiarazioni testimoniali rese dall'Orsini, direttore generale dell'USL di Rovigo. Né, sulla base di quanto logicamente argomentato nelle conformi ricostruzioni dai Giudici di merito operate alla stregua delle molteplici risultanze probatorie ivi specificamente richiamate, avrebbero potuto altrimenti spiegarsi: a) il fatto che ad alcuni dei pazienti domiciliati presso strutture non convenzionate il servizio venisse comunque prestato senza alcuna difficoltà; b) la circostanza che alcune forniture venissero regolarmente consegnate senza alcuna contestazione riguardo alle caratteristiche della struttura; c) il carattere altalenante delle motivazioni addotte dal Romagnoli, che mutavano a seconda delle circostanze; d) l'atteggiamento ostruzionistico da lui tenuto rispetto all'evasione delle richieste provenienti da taluni ospiti della struttura assistenziale de qua. 3.2. Ininfluente, ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato, deve altresì ritenersi - avuto riguardo al complesso delle implicazioni logicamente sottese ai risultati delle richiamate emergenze probatorie e all'insieme delle conoscenze e dei compiti obiettivamente riconducibili alla posizione apicale, dal ricorrente rivestita, di referente territoriale dell'ULS per le procedure di ammissione all'A.D.I. - la evocata circostanza di fatto legata all'assenza di prova riguardo alla prospettata esistenza di missive che gli sarebbero state inoltrate dall'Orsini per sollecitarlo al rispetto di talune procedure gestionali relative alla branca del settore di sua competenza. Parimenti sfornito di decisività, sul piano della valenza probatoria che dovrebbe necessariamente investire l'accertamento dell'intero nucleo storico- fattuale oggetto del tema d'accusa, deve ritenersi l'evocato riferimento alle spese sostenute dalla struttura privata per il materiale erogato dall'USL, sia per avere la sentenza impugnata spiegato come fosse irrilevante il dato della mancanza di una convenzione tra la struttura ed il servizio sanitario ai fini della ammissione ai progetti relativi all'A.D.I., sia in ragione del fatto che l'anticipazione delle spese per l'acquisto dei presidi medico-chirurgici che la struttura aveva comunque dovuto assicurare ai propri assistiti confermava il dato della loro necessaria fornitura. Né può ipotizzarsi alcuna sequenza logicamente concatenata nei termini di un rapporto di causa ed effetto tra l'evocata circostanza di fatto che il ricorrente si sarebbe limitato ad applicare la normativa da lui, in tesi, ritenuta in vigore sul territorio regionale e la conseguente non configurabilità della tentata condotta costrittiva oggetto del tema d'accusa, i cui elementi costitutivi sono stati, di converso, puntualmente ricostruiti e linearmente apprezzati dai Giudici di merito sulla base del riscontrato abuso della qualità soggettiva con riferimento: a) alla dirimente circostanza che la stipula del contratto di consulenza e la conseguente assunzione del ruolo di geriatra-nutrizionista presso la struttura residenziale de qua costituivano la condizione necessaria per la cessazione dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dall'imputato; b) al ruolo apicale da lui ricoperto ai fini della predisposizione dei provvedimenti relativi all'A.D.I., con il conseguente potere di interferire sia al momento dell'ammissione che, successivamente, all'atto dell'erogazione dei relativi servizi; c) alla strumentalizzazione della sua posizione di preminenza rispetto al direttore della struttura residenziale; d) all'iniziativa, dallo stesso imputato assunta nei confronti della persona offesa, dapprima assicurando la disponibilità a risolvere le problematiche emerse nella gestione delle procedure relative ad alcuni pazienti della struttura, quindi proponendo al suo direttore il contratto di consulenza, del quale venivano specificati i termini e le condizioni, facendogli intendere le conseguenze che altrimenti ne sarebbero derivate; e) al fatto che per la persona offesa non v'era altro modo per assicurare agli ospiti della struttura da lui diretta le necessarie prestazioni sanitarie. Sulla base di tali premesse argomentative, dunque, deve rilevarsi come la Corte distrettuale abbia puntualmente evidenziato il nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima al fine di ottenerne un'indebita prestazione, facendo buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 25255 del 01/04/2014, R., Rv. 259973; Sez. F, n. 38658 del 08/08/2019, Cappadona, Rv. 277305), secondo cui, ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione. 4. Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in relazione alle doglianze oggetto dell'ultimo motivo di ricorso, avendo i Giudici di merito congruamente esposto, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, le ragioni per le quali hanno ritenuto che lo stato di incensuratezza e il fatto di non essersi sottratto all'espletamento dell'esame fossero elementi connotati da una valenza recessiva a fronte degli elementi rappresentati dalla durata della condotta di abuso, dal disvalore legato alle particolari modalità di realizzazione del reato e dal grado di intensità del dolo, così esercitando in termini affatto irragionevoli, e da questa Suprema Corte pertanto non censurabili, la discrezionalità del vaglio delibativo ad essi propriamente riservato. 5. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative connotate da tratti di decisività sul piano probatorio, né illogicità ictu ocull percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del percorso ragionativo delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su aspetti del tutto marginali della vicenda storico- fattuale, ovvero su opzioni valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, giustificandone la rilevanza penale ed il correlato epilogo sanzionatorio sulla base di un'analisi critico- argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Ne discende, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate, per ciascuna di esse, secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio indicate. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sos