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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20685/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con richiesta di liquidazione delle spese. lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 10 dicembre 2018 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa in concorso, per avere ottenuto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] somme di danaro per circa 12 mila euro facendole credere di poter essere assunta presso un'azienda e di dover pagare delle multe in relazione ad un procedimento penale.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa nonostante le incongruenze ed illogicità del suo racconto in ordine alle modalità della truffa subita, che rivelavano come ella non avesse assunto la benché minima prudenza nel corrispondere il denaro alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in forza di una promessa per nulla verificata in concreto sotto un qualche aspetto, tanto da rendere inverosimile la sua ricostruzione dei fatti.

Non risulterebbe conforme ai dati oggettivi la circostanza, evidenziata dalla Corte di appello per giustificare i contegni assunti dalla vittima, che costei versasse in situazioni di disagio economico o di fragilità emotiva.

Gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, provenienti dal padre e dal fratello e da documenti, non sarebbero rilevanti una volta esclusa l'attendibilità della fonte principale di accusa; 2) vizio della motivazione quanto al ritenuto concorso nel reato del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Preziuso, suo fidanzato, sarebbe stato estraneo ai fatti ed ella si sarebbe limitata a chiedergli in prestito la carta Postepay sulla quale erano state riversate parte delle somme corrisposte dalla vittima, evenienze non smentite da altre risultanze, non avendo la vittima mai avuto rapporti con il Preziuso, del quale la sentenza non ha messo in luce neanche la sussistenza del dolo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, costituita da una perizia grafologica su due scritture disconosciute dalla vittima ed attestanti un prestito elargitole dalla Lampasi, a dimostrazione della validità dell'alternativa ricostruzione difensiva, secondo la quale le somme versate alla Lampasi costituivano la restituzione di quanto da costei elargito alla persona offesa.

Sul punto, la Corte non avrebbe motivato nonostante lo specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] H ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ed il Tribunale hanno fondato il giudizio di responsabilità basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da una serie di elementi esterni al racconto sui quali la difesa ha sorvolato.

Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 1.1./02/2020, C., Rv. 278609).

Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro della persona offesa presso un call center, ne aveva carpito la fiducia ed era rimasta documentata l'elargizione a favore dell'imputata di varie somme di danaro richieste, anche tramite e-mail acquisite al processo, da una persona sconosciuta e sedicente, tale [OSCURATO:PERSONA], che la persona offesa aveva indicato come amica della Lampasi ma della quale costei non aveva saputo rivelare l'identità.

Era stata riscontrata documentalmente anche la circostanza, riferita dalla vittima, che alle richieste di denaro della ricorrente fossero collegate intimazioni di pagamento e avvisi di pignoramento fasulli.

Inoltre, le circostanze riferite dalla persona offesa erano state in tutto confermate dai suoi congiunti, il padre ed il fratello.

Dall'insieme di questi dati di fatto, la Corte ha tratto il convincimento che la vittima fosse da ritenere attendibile, con giudizio immune da vizi logico-giuridici che i ricorrenti vorrebbero ribaltare con argomenti ipotetici da relegare al merito circa la non verosimiglianza dell'affidamento riposto dalla persona offesa nella Lampasi, invece giustificato dal rapporto fiduciario che si era determinato e che aveva facilitato la commissione della truffa.

Si ricordi, comunque, che, in punto di diritto, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez.2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi).2.

Quanto al secondo motivo, la Corte ed il Tribunale - le cui conformi decisioni si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - hanno sottolineato che una parte delle somme di danaro compendio della truffa erano state accreditate dalla vittima su una carta Postepay intestata al Preziuso, all'epoca fidanzato della Lampasi per stessa ammissione di quest'ultima.

Da tali oggettive e non contestate circostanze, i giudici di merito hanno tratto, con giudizio logico immune da censura, la consapevole compartecipazione dell'imputato alla truffa, non essendo stato dimostrato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse corrisposto alla Lampasi quanto ricevuto ed essendo inverosimile che la stessa non possedesse un conto corrente proprio ove far transitare le somme.

Anche su tale punto della decisione i ricorrenti tendono ad offrire una diversa ricostruzione di merito della vicenda, senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti spesi dalla Corte di appello.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La credibilità conferita alle dichiarazioni della persona offesa - che aveva disconosciuto la paternità delle scritture private portate in giudizio dalla difesa - rende incompatibile con la decisione impugnata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, circostanza che impedisce l'annullamento della sentenza nonostante la Corte non abbia espressamente risposto al motivo di appello.

Deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).

Ancora, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 de/ 24/10/2005, deo. 2006, Mirabilia, Rv. 233187).Inoltre, in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR).

La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1000 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.05.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con richiesta di liquidazione delle spese. lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 10 dicembre 2018 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa in concorso, per avere ottenuto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] somme di danaro per circa 12 mila euro facendole credere di poter essere assunta presso un'azienda e di dover pagare delle multe in relazione ad un procedimento penale. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe ritenuto attendibile la persona offesa nonostante le incongruenze ed illogicità del suo racconto in ordine alle modalità della truffa subita, che rivelavano come ella non avesse assunto la benché minima prudenza nel corrispondere il denaro alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in forza di una promessa per nulla verificata in concreto sotto un qualche aspetto, tanto da rendere inverosimile la sua ricostruzione dei fatti. Non risulterebbe conforme ai dati oggettivi la circostanza, evidenziata dalla Corte di appello per giustificare i contegni assunti dalla vittima, che costei versasse in situazioni di disagio economico o di fragilità emotiva. Gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, provenienti dal padre e dal fratello e da documenti, non sarebbero rilevanti una volta esclusa l'attendibilità della fonte principale di accusa; 2) vizio della motivazione quanto al ritenuto concorso nel reato del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Preziuso, suo fidanzato, sarebbe stato estraneo ai fatti ed ella si sarebbe limitata a chiedergli in prestito la carta Postepay sulla quale erano state riversate parte delle somme corrisposte dalla vittima, evenienze non smentite da altre risultanze, non avendo la vittima mai avuto rapporti con il Preziuso, del quale la sentenza non ha messo in luce neanche la sussistenza del dolo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, costituita da una perizia grafologica su due scritture disconosciute dalla vittima ed attestanti un prestito elargitole dalla Lampasi, a dimostrazione della validità dell'alternativa ricostruzione difensiva, secondo la quale le somme versate alla Lampasi costituivano la restituzione di quanto da costei elargito alla persona offesa. Sul punto, la Corte non avrebbe motivato nonostante lo specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] H ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ed il Tribunale hanno fondato il giudizio di responsabilità basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da una serie di elementi esterni al racconto sui quali la difesa ha sorvolato. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 1.1./02/2020, C., Rv. 278609). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro della persona offesa presso un call center, ne aveva carpito la fiducia ed era rimasta documentata l'elargizione a favore dell'imputata di varie somme di danaro richieste, anche tramite e-mail acquisite al processo, da una persona sconosciuta e sedicente, tale [OSCURATO:PERSONA], che la persona offesa aveva indicato come amica della Lampasi ma della quale costei non aveva saputo rivelare l'identità. Era stata riscontrata documentalmente anche la circostanza, riferita dalla vittima, che alle richieste di denaro della ricorrente fossero collegate intimazioni di pagamento e avvisi di pignoramento fasulli. Inoltre, le circostanze riferite dalla persona offesa erano state in tutto confermate dai suoi congiunti, il padre ed il fratello. Dall'insieme di questi dati di fatto, la Corte ha tratto il convincimento che la vittima fosse da ritenere attendibile, con giudizio immune da vizi logico-giuridici che i ricorrenti vorrebbero ribaltare con argomenti ipotetici da relegare al merito circa la non verosimiglianza dell'affidamento riposto dalla persona offesa nella Lampasi, invece giustificato dal rapporto fiduciario che si era determinato e che aveva facilitato la commissione della truffa. Si ricordi, comunque, che, in punto di diritto, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez.2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi).2. Quanto al secondo motivo, la Corte ed il Tribunale - le cui conformi decisioni si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - hanno sottolineato che una parte delle somme di danaro compendio della truffa erano state accreditate dalla vittima su una carta Postepay intestata al Preziuso, all'epoca fidanzato della Lampasi per stessa ammissione di quest'ultima. Da tali oggettive e non contestate circostanze, i giudici di merito hanno tratto, con giudizio logico immune da censura, la consapevole compartecipazione dell'imputato alla truffa, non essendo stato dimostrato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse corrisposto alla Lampasi quanto ricevuto ed essendo inverosimile che la stessa non possedesse un conto corrente proprio ove far transitare le somme. Anche su tale punto della decisione i ricorrenti tendono ad offrire una diversa ricostruzione di merito della vicenda, senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti spesi dalla Corte di appello. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La credibilità conferita alle dichiarazioni della persona offesa - che aveva disconosciuto la paternità delle scritture private portate in giudizio dalla difesa - rende incompatibile con la decisione impugnata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, circostanza che impedisce l'annullamento della sentenza nonostante la Corte non abbia espressamente risposto al motivo di appello. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). Ancora, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 de/ 24/10/2005, deo. 2006, Mirabilia, Rv. 233187).Inoltre, in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1000 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.05.
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