CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Livorno quale giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 3/2/2022 ;in relazilone alla quale l'interposto appello era stato dichiarato inammissibile per tardività; -rilevato che l'unico motivo proposto che deduce l'incolpevole affidamento sul corretto inoltro dell'impugnazione ad una casella di posta elettronica dell'ufficio giudiziario inattiva è manifestamente infondato, avendo questa Corte evidenziato l'impossibilità di ravvisare una causa di forza maggiore e la conseguente scusabilità dell'errore nell'ipotesi in cui il gravame sia stato depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399 - 01; n. 44368 del 28/9/2023, Rv. 285266-01; Sez. 3, n. 26009 del 29/4/2021, Rv. 281734-01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021; Rv. 282346-01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente