CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2014
Cassazione n. 03308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25319-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 1355 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2014 della COMM.TRIB.REG.FRIULI-[OSCURATO:PERSONA], depositata il 06/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] e c. in liquidazione, durante la pendenza del giudizio in sede di legittimità , a seguito del ricorso in Cassazione proposto dalla agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Trieste n.128 \ii\ 2014, ha depositato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ,ai sensi dei commi , 8, 9 e 10 dell'art.6 del D.L. 23 10 2018 n.119 conv. con modificazioni nella L. 17-12-2018 n. 136 .Rilevato che entro il dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato D.L. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione ) né risulta il diniego della definizione ,poi impugnato; che pertanto ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del D.L. n.119 \ 2018 il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 12 2020 ,che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ; PQM La Corte dichiara estinto il processo per intervenuto condono. Roma 22 2 2021 Il presi ente [OSCURATO:PERSONA] 3 FEB,