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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08368/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -, in data 31 marzo 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, in data 20 febbraio 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 612, comma secondo cod. pen. nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.2.

Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 178, 598, 484, 491 cod. proc. pen., 168 disp. att. cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU.

I giudici di appello, ignorando la tempestiva comunicazione di adesione del difensore delle imputate all'astensione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], hanno svolto l'udienza di discussione fissata per la data del 31 marzo 2021 con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3.

Le ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità delle imputate.

La motivazione sarebbe fondata su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.; in particolare le dichiarazioni della persona offesa, oltre ad essere incoerenti e contraddittorie, sarebbero prive di riscontri esterni.

Non sarebbero, in particolare, emersi elementi da cui desumere l'esistenza di pregressi dissidi familiari legati a questioni ereditarie e, di conseguenza, l'affermazione di tale movente da parte della Corte territoriale sarebbe frutto di un ragionamento meramente congetturale ed apodittico.

A giudizio della difesa non vi sarebbe prova che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunciato espressioni minacciose nel corso del colloquio telefonico con la persona offesa ed in ogni caso la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] Antonio avrebbe negato di aver provato un reale timore per le frasi pronunciate dall'imputata.

Le ricorrenti lamentano, inoltre, la difformità tra la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione (danneggiamento della carrozzeria della vettura da parte di Antonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con pugni, calci e bastoni) e quanto emerso nel corso dell'istruttoria (danneggiamento del solo tergicristallo da parte di [OSCURATO:PERSONA] Antonio) Secondo la difesa, inoltre, l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al momento del danneggiamento della vettura.

3. Le ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, l'apparenza della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche La difesa eccepisce l'eccessività della pena irrogata ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza delle imputate.4.

Le ricorrenti lamentano, con il quarto motivo di impugnazione, l'apparenza della motivazione in relazione alla mancata quantificazione del risarcimento del danno derivante da reato.

La motivazione non indicherebbe le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a riconoscere la capacità lesiva dei fatti contestati alle imputate ed il conseguente nesso causale tra fatto e pregiudizio, nonostante la parte civile non abbia dimostrato la specie ed entità del danno subito e non abbia fornito alcun elemento per la sua quantificazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Va preliminarmente ricordato che l'art. 23, comma 1, del d.l. 149/2020 e l'art. 23-bis della L. 176/2020 hanno previsto che la Corte di Appello proceda in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata del giudizio di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo di rinviare la trattazione del procedimento laddove non sia stata avanzata richiesta di discussione orale (vedi Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067-01, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 -01).

D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dalla normativa emergenziale ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione.

Deve, in proposito, ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, allorquando il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 6, n. 41592 del 27/06/2018, Lafleur, non massimata; Sez. 4, n. 21866 del 18/05/2022, Ingrasciotta, non massimata).

2.2. Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 delle norme citate Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza di trattazione.

Ne consegue che il difensore non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione.

La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava, pertanto, alcun obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

3. Il secondo, terzo e quarto motivo ricorso non sono consentiti in quanto meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La mancanza di specificità del motivo, di conseguenza, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, è articolato esclusivamente in fatto, e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

La Corte territoriale ha indicato, con motivazione logica, esaustiva e congrua con le risultanze processuali, la pluralità di elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di minaccia e danneggiamento (dichiarazioni dalla persona offesa, dichiarazioni della testimone oculare Anna DALTO Anna, screenshot attestante la riconducibilità della chiamata minatoria all'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], certificato medico relativo alle lesioni subite dalla persona offesa, accertamento da parte dei carabinieri della rottura del parabrezza).

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pagine da 3 a 5 della sentenza di primo grado e pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).Le Sezioni Unite hanno, in proposito, statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso di specie L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01).

Tuttavia -ed è proprio quello che i giudici di merito hanno fatto, a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa- può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 2, n. 43552 del 14/09/2022, Manduzio, non massimata).

Deve esser, infine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi, come nel caso di vi specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 6 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

5. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico.

Le ricorrenti, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si sono limitate alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione della pena.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli alle proprie assistite senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

La Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, motivo privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, ha correttamente ritenuto inammissibile il motivo di appello.

6. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, che ha più volte affermato come la liquidazione dei danni non patrimoniali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (vedi Sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450).

Deve ribadirsi, altresì, che la valutazione del giudice affidata ad apprezzamenti equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P., Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano, non massimata).

Nel caso di specie la Corte di appello, facendo buon governo di tali consolidati principi con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha congruamente determinato l'importo del risarcimento dal danno disposto in favore della parte civile in ragione del paterna d'animo conseguente alle condotte subite e delle particolari condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], motivazione che, sebbene stringata, risulta esente da vizi rilevabili in sede di legittimità.7.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -, in data 31 marzo 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, in data 20 febbraio 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 612, comma secondo cod. pen. nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.2. Le ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 178, 598, 484, 491 cod. proc. pen., 168 disp. att. cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU. I giudici di appello, ignorando la tempestiva comunicazione di adesione del difensore delle imputate all'astensione indetta dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], hanno svolto l'udienza di discussione fissata per la data del 31 marzo 2021 con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3. Le ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità delle imputate. La motivazione sarebbe fondata su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.; in particolare le dichiarazioni della persona offesa, oltre ad essere incoerenti e contraddittorie, sarebbero prive di riscontri esterni. Non sarebbero, in particolare, emersi elementi da cui desumere l'esistenza di pregressi dissidi familiari legati a questioni ereditarie e, di conseguenza, l'affermazione di tale movente da parte della Corte territoriale sarebbe frutto di un ragionamento meramente congetturale ed apodittico. A giudizio della difesa non vi sarebbe prova che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunciato espressioni minacciose nel corso del colloquio telefonico con la persona offesa ed in ogni caso la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] Antonio avrebbe negato di aver provato un reale timore per le frasi pronunciate dall'imputata. Le ricorrenti lamentano, inoltre, la difformità tra la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione (danneggiamento della carrozzeria della vettura da parte di Antonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con pugni, calci e bastoni) e quanto emerso nel corso dell'istruttoria (danneggiamento del solo tergicristallo da parte di [OSCURATO:PERSONA] Antonio) Secondo la difesa, inoltre, l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al momento del danneggiamento della vettura. 3. Le ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, l'apparenza della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche La difesa eccepisce l'eccessività della pena irrogata ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza delle imputate.4. Le ricorrenti lamentano, con il quarto motivo di impugnazione, l'apparenza della motivazione in relazione alla mancata quantificazione del risarcimento del danno derivante da reato. La motivazione non indicherebbe le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a riconoscere la capacità lesiva dei fatti contestati alle imputate ed il conseguente nesso causale tra fatto e pregiudizio, nonostante la parte civile non abbia dimostrato la specie ed entità del danno subito e non abbia fornito alcun elemento per la sua quantificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Va preliminarmente ricordato che l'art. 23, comma 1, del d.l. 149/2020 e l'art. 23-bis della L. 176/2020 hanno previsto che la Corte di Appello proceda in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale ovvero che l'imputato manifesti la volontà di comparire. I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata del giudizio di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo di rinviare la trattazione del procedimento laddove non sia stata avanzata richiesta di discussione orale (vedi Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067-01, Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724 -01). D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dalla normativa emergenziale ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione. Deve, in proposito, ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, allorquando il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 6, n. 41592 del 27/06/2018, Lafleur, non massimata; Sez. 4, n. 21866 del 18/05/2022, Ingrasciotta, non massimata). 2.2. Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 delle norme citate Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza di trattazione. Ne consegue che il difensore non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. La circostanza che il difensore abbia aderito all'astensione per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non implicava, pertanto, alcun obbligo per l'organo giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 3. Il secondo, terzo e quarto motivo ricorso non sono consentiti in quanto meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La mancanza di specificità del motivo, di conseguenza, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, è articolato esclusivamente in fatto, e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. La Corte territoriale ha indicato, con motivazione logica, esaustiva e congrua con le risultanze processuali, la pluralità di elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di minaccia e danneggiamento (dichiarazioni dalla persona offesa, dichiarazioni della testimone oculare Anna DALTO Anna, screenshot attestante la riconducibilità della chiamata minatoria all'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], certificato medico relativo alle lesioni subite dalla persona offesa, accertamento da parte dei carabinieri della rottura del parabrezza). La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pagine da 3 a 5 della sentenza di primo grado e pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).Le Sezioni Unite hanno, in proposito, statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso di specie L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). Tuttavia -ed è proprio quello che i giudici di merito hanno fatto, a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa- può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 2, n. 43552 del 14/09/2022, Manduzio, non massimata). Deve esser, infine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi, come nel caso di vi specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 6 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 5. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico. Le ricorrenti, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si sono limitate alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione della pena. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli alle proprie assistite senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. La Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, motivo privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, ha correttamente ritenuto inammissibile il motivo di appello. 6. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, che ha più volte affermato come la liquidazione dei danni non patrimoniali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (vedi Sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450). Deve ribadirsi, altresì, che la valutazione del giudice affidata ad apprezzamenti equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P., Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano, non massimata). Nel caso di specie la Corte di appello, facendo buon governo di tali consolidati principi con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha congruamente determinato l'importo del risarcimento dal danno disposto in favore della parte civile in ragione del paterna d'animo conseguente alle condotte subite e delle particolari condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], motivazione che, sebbene stringata, risulta esente da vizi rilevabili in sede di legittimità.7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 08368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris