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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26432/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5053-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.P. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1543/2‘/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR della Lombardia che aveva accolto l'appello formulato dall'Ufficio finanziario in riforma della pronuncia di primo grado in materia di unitarietà di accertamento fra società di persone e soci.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle entrate spiega controricorso.

In prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 57 del D.lgs n. 546 del 31 dicembre 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3) e 4) c.p.c., nella sostanza affermando che la CTR avrebbe ampliato il thema decidendum inserendo un nuovo avviso di accertamento.

Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio (Cass.

S.U. n. 157/2020).

L'esame dell'impugnata sentenza non fa emergere la lamentata circostanza, dovendosi peraltro ritenere che la debenza dell'IRAP v Ric. 2021 n. 05053 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- accertata e non pagata dalla società si riversa sui soci illimitatamente responsabili.

Il motivo è quindi inammissibile e non può essere accolto.

Con il secondo motivo si profila violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c..

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2320 c.c. 3 e3gli artt. 5 e 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c..

I motivi secondo e terzo possono essere congiuntamente esaminati.

Premesso che i soci e la società di persone sono coobbligati, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva rende irrilevante la definitività dell'accertamento afferente i singoli soci o la società.

I soci sono legittimamente chiamati in causa anche quando non sia più possibile, per essi, la proposizione di autonoma impugnazione per essere ormai decorso il termine di decadenza ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la rettifica del reddito da partecipazione del socio ai fini Irpef discende direttamente, presupponendolo, dalla rideterminazione di quello della società, in questo sostanziandosi il carattere della unicità del presupposto impositivo e che soltanto la possibilità concessa ad esso di opporre all'Ufficio la sentenza a sé favorevole giustifica la stessa sua chiamata, risolvendosi altrimenti essa in un'inutile attività processuale (Cass., Sez. 5, 27/3/2019, n. 10918, Cass. 14/12/2021 n. 39817).

Questa Corte ha anche di recente statuito che "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la Ric. 2021 n. 05053 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario".

Nel caso di specie, nonostante l'invito a costituire il litisconsorzio necessario e la rituale evocazione, la società non si è costituita in giudizio, pertanto il fatto che l'accertamento sia divenuto definitivo nei confronti della società non comporta l'illegittimità dell'accertamento nei confronti del socio.

Valgono e continuano a valere i principi secondo cui i soci di società di persone, in virtù dell'imputazione per trasparenza, sono direttamente titolari del maggior reddito derivante dall'attività di impresa, definito reddito di partecipazione e sono quindi destinatari di distinti atti impositivi aventi fonte nell'accertamento elevato nei confronti della società.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione PQM ( delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore Ric. 2021 n. 05053 sez.

MT ud. 06-07-2022 -4- dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente prtpul0 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princiaallt a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5053-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.P. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1543/2‘/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR della Lombardia che aveva accolto l'appello formulato dall'Ufficio finanziario in riforma della pronuncia di primo grado in materia di unitarietà di accertamento fra società di persone e soci. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate spiega controricorso. In prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 57 del D.lgs n. 546 del 31 dicembre 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3) e 4) c.p.c., nella sostanza affermando che la CTR avrebbe ampliato il thema decidendum inserendo un nuovo avviso di accertamento. Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio (Cass. S.U. n. 157/2020). L'esame dell'impugnata sentenza non fa emergere la lamentata circostanza, dovendosi peraltro ritenere che la debenza dell'IRAP v Ric. 2021 n. 05053 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- accertata e non pagata dalla società si riversa sui soci illimitatamente responsabili. Il motivo è quindi inammissibile e non può essere accolto. Con il secondo motivo si profila violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2320 c.c. 3 e3gli artt. 5 e 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.. I motivi secondo e terzo possono essere congiuntamente esaminati. Premesso che i soci e la società di persone sono coobbligati, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva rende irrilevante la definitività dell'accertamento afferente i singoli soci o la società. I soci sono legittimamente chiamati in causa anche quando non sia più possibile, per essi, la proposizione di autonoma impugnazione per essere ormai decorso il termine di decadenza ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la rettifica del reddito da partecipazione del socio ai fini Irpef discende direttamente, presupponendolo, dalla rideterminazione di quello della società, in questo sostanziandosi il carattere della unicità del presupposto impositivo e che soltanto la possibilità concessa ad esso di opporre all'Ufficio la sentenza a sé favorevole giustifica la stessa sua chiamata, risolvendosi altrimenti essa in un'inutile attività processuale (Cass., Sez. 5, 27/3/2019, n. 10918, Cass. 14/12/2021 n. 39817). Questa Corte ha anche di recente statuito che "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la Ric. 2021 n. 05053 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario". Nel caso di specie, nonostante l'invito a costituire il litisconsorzio necessario e la rituale evocazione, la società non si è costituita in giudizio, pertanto il fatto che l'accertamento sia divenuto definitivo nei confronti della società non comporta l'illegittimità dell'accertamento nei confronti del socio. Valgono e continuano a valere i principi secondo cui i soci di società di persone, in virtù dell'imputazione per trasparenza, sono direttamente titolari del maggior reddito derivante dall'attività di impresa, definito reddito di partecipazione e sono quindi destinatari di distinti atti impositivi aventi fonte nell'accertamento elevato nei confronti della società. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione PQM ( delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore Ric. 2021 n. 05053 sez. MT ud. 06-07-2022 -4- dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente prtpul0 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princiaallt a norm
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