CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.101.497/74 con riguardo alla micidialità del materiale pirico sequestratogli; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Napoli che, in particolare, ha osservato che la micidialità è stata ritenuta non solo per l'ammontare del materiale esplodente, ma anche per le modalità di deposito (ammassato l'uno sull'altro in un locale posto al di sotto di appartamenti adibiti ad abitazioni private); Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità e, comunque, non si confronta con la motivazione relativa alle modalità di deposito del materiale pirico; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 20