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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1984

Cassazione n. 13083/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1984 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata il 27 marzo 2018 dal Tribunale dì Treviso in relazione al reato di cui all'art.186, comma 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cornuda il 27 maggio 2016.

L'esponente deduce vizio della motivazione laddove il giudice di appello ha erroneamente valutato le risultanze dell'esame testimoniale, dalle quali era emerso chiaramente che il rifiuto opposto non avesse ad oggetto l'accertamento del tasso alcolemico quanto piuttosto il trasferimento presso la caserma dei Carabinieri, che gli avrebbero teso una trappola; la Corte territoriale si è spinta a valutare elementi insussistenti agli atti.

Con un secondo motivo chiede che sia applicata la causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod. proc. pen.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501).

E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

L'assenza di confronto si evince, in particolar modo, dall'aver attribuito alla Corte un passo della motivazione della sentenza di primo grado, che il giudice di appello si è limitato a riportare nella parte narrativa, fornendo sul punto autonoma motivazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La particolare tenuità dell'offesa costituisce la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.); tale valutazione positiva, in questa sede unicamente desumibile dal giudizio espresso nelle fasi di merito, è palesemente mancante, attesa l'assenza di valutazioni in tal senso da parte del giudice di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il C estensore [OSCURATO:PERSONA] dente 'E enia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1984 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata il 27 marzo 2018 dal Tribunale dì Treviso in relazione al reato di cui all'art.186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cornuda il 27 maggio 2016. L'esponente deduce vizio della motivazione laddove il giudice di appello ha erroneamente valutato le risultanze dell'esame testimoniale, dalle quali era emerso chiaramente che il rifiuto opposto non avesse ad oggetto l'accertamento del tasso alcolemico quanto piuttosto il trasferimento presso la caserma dei Carabinieri, che gli avrebbero teso una trappola; la Corte territoriale si è spinta a valutare elementi insussistenti agli atti. Con un secondo motivo chiede che sia applicata la causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. L'assenza di confronto si evince, in particolar modo, dall'aver attribuito alla Corte un passo della motivazione della sentenza di primo grado, che il giudice di appello si è limitato a riportare nella parte narrativa, fornendo sul punto autonoma motivazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La particolare tenuità dell'offesa costituisce la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.); tale valutazione positiva, in questa sede unicamente desumibile dal giudizio espresso nelle fasi di merito, è palesemente mancante, attesa l'assenza di valutazioni in tal senso da parte del giudice di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il C estensore [OSCURATO:PERSONA] dente 'E enia
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