CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41848/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì aveva rideterminato nei loro confronti la pena in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per ESPOSITO Rosario ed in anni uno mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massi- miliano e D'AVINO Michele, in relazione ad una serie di episodi furtivi plu- riaggravati dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla esposi- zione dei beni sottratti alla pubblica fede. 2.Lamentano i ricorrenti il mancato riconoscimento del giudizio di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche e altresì il mancato riconosci- mento della circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di parti- colare tenuità. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente D'AVINO si appalesa inam- missibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impu- gnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coe- renti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone ne- cessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore eco- nomico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno econo- mico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Parimenti manifestamente infondate sono le cesure relative al giudizio di valenza tra circostanze, avendo il giudice territoriale rappresentato, con argomento logico e lineare, come non solo le condotte criminose presentas- sero connotati di particolare pericolosità e gravità ma anche come i fatti fos- sero caratterizzati dalla ricorrenza di tre circostanze aggravanti che nel giu- dizio di valenza non potevano che avere un peso, quantomeno equivalente, rispetto alle circostanze attenuanti, peraltro riconosciute in una prospettiva di adeguamento della sanzione applicata. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]