CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22222/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 14 78 /20 20 , depositata il 17 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - Giampie t ro Bertasi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Venezia, depositatail 17 giugno 2020 , di reiezione dell’appello per la Oggetto:cessazione della materia del contendere riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto di compravendita con cui i primi due avevano alienato, ciascuno per la propria quota della metà, alcuni immobili in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA]; -la Corte di appello ha riferito che a sostegno della domanda la banca attrice aveva allegato che:gli alienanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,si erano costituiti fideiussori dei debiti che quest’ultima avrebbecontratto con la banca medesima ; aseguito della cessazione dei rapporti bancari in essere tra la società e la banca, quest’ultima aveva ottenuto un decreto ingiu n tivo immediatamente esecutivo per l’importo di euro 119.050,83 nei loro confronti;con la dedotta cessione immobiliare i fideiussori si erano resi incapienti, con conseguente pregiudizio per la garanzia del creditodella banca; -ha dato atto che il giudice di primo grado aveva disatteso la domanda di simulazione del contratto di compravendita, mentre aveva accolto l’azione revocatoria, proposta in via subordinata; -ha, quindi, respinto il gravame evidenziando la sussistenza sia della ragione di credito vantata, sia dell’eventus damni, sia della scientia damni; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. -con nota del 7 febbraio 2024 i ricorrenti « dichiara no di r inunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinuncia formalizzate dalla resistente»; [OSCURATO:PERSONA]: -la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulta essere sottoscritta dalleparti di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare; -la mancanza di tale requisito, previst o dall'art. 390, secondo comma, cod.p roc. c iv ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso(cfr. Cass. 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. 15 gennaio 2014, n. 693; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161); - appare opportuno, anche in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento complessivamente osservato dalle parti, disporre l’integrale compensazione tra le stessedelle spese processuali P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così