CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46318/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta responsabile dei reati (di truffa, ricettazione e falso materiale) a lei ascritti e, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, esclusa la recidiva, la aveva condannata alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed la risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore era stata liquidata una provvisionale immediatamente esecutiva e le spese di costituzione e di assistenza; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere quanto ai fatti di cui ai capi B), C) e D) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il solo capo A), ovvero per il solo delitto di ricettazione, in anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa confermando nel resto al sentenza impugnata; 3. ricorrono per cassazione i difensori della [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge con riferimento all'art. 648 cpv cod. pen.: rileva l'erroneità della motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso la ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. facendo riferimento esclusivamente alla somma portata dagli assegni e non già il valore economico intrinseco dei moduli di cui era stato denunziato lo smarrimento in bianco; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 648 cpv cod. pen.: rileva, a sua volta, l'errore in cui è caduta la Corte di Appello nel fondare la sua decisione sulla somma portata dagli assegni; 3.2.2 nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 62bis cod. pen.: richiama la 'ratio' delle attenuanti generiche che nel caso di specie è stata esclusa con motivazione a suo avviso apparente; rileva inoltre la incomprensibilità della decisione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena stante la incensuratezza della odierna ricorrente. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1 L'unico motivo del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono infatti manifestamente infondati: vero che la Corte di Appello ha fondato la sua decisione sull'importo portato dagli assegni che, tuttavia, erano stati abusivamente riempiti essendo stati ricevuti "in bianco". E più volte questa Corte ha chiarito che non è configurabile la attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. come anche quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nel caso di ricettazione che abbia ad oggetto assegni o documenti ricettati in bianco, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, Rv. 264115, Dicecca; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006, Rv. 234681, Pomettini; Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, Rv. 279194, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]). 4.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la Corte ha escluso sul rilievo della natura e delle caratteristiche particolarmente insidiose e reiterate della condotta tenuta dalla odierna ricorrente (cfr., pag. 9 della sentenza). I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). Sulla scorta delle medesime considerazioni la Corte di Appello ha infine escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena; anche recentemente, questa Corte ha avuto modo di ribadire che per negare l'invocato beneficio il giudice di merito, nel valutare la sua concedibilità, pur dovendo sul punto specificamente motivare, non ha tuttavia l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 5, 14.9.2017 n. 57.704, P.; conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.2.2020 n. 17.953, Filipache). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R