CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che con il ricorso si contrasta la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, considerata anche la misura della pena comminata, attestatasi al di sotto della relativa media edittale, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, che il ricorso contrasta inadeguatamente, introducendo valutazioni in fatto incompatibili con il devoluto e con il giudizio di legittimità e senza addurre effettive irragionevolezze del relativo argomentare ma di fatto sollecitando in questa sede un nuovo giudizio di merito sul punto, volto al riconoscimento del minimo edittale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '/ [OSCURATO:PERSONA]