CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 07742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Rimini emetteva sentenza in data 28 aprile 2023 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minacce. L'imputato, a mezzo del difensore, presentava appello e il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cpp. 2. In data 12 luglio 2023 il difensore depositava atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto anche personalmente dall'imputato, presso il Tribunale di Rimini. 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, sottoscritto dal difensore e personalmente dal ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 4. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 01/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]