CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2022
Cassazione n. 15938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sulla richiesta di correzione di errore materiale proposta nell'interesse di: 1) FRANCO Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) CICCIU' Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In relazione alla sentenza emessa da questa Suprema Corte n. 38831 del 17/09/2022 !) visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi non luogo a provvedere sulla richiesta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Suprema Corte annullava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti - tra gli altri - di FRANCO Paolo e CICCIU' Vincenzo, "con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]". 2. Con istanza presentata nell'interesse dei predetti imputati, la difesa sollecitava la correzione dell'errore materiale ritenuto sussistente in relazione all'individuazione del giudice di rinvio, sollecitando la correzione nel senso che il rinvio debba ritenersi effettuato dinanzi alla Corte d'Appello di Messina. Al riguardo, si rappresenta che l'altra Sezione della Corte d'Appello reggina non potrebbe occuparsi del giudizio di rinvio, avendo deciso l'appello proposto da un coimputato del medesimo reato. 3. Con requisitoria del 15/02/2022, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di non doversi procedere sulla richiesta attesa la sua infondatezza, alla luce di precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi. 4. La richiesta di correzione proposta congiuntamente dagli imputati manifestamente infondata. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito, anche in epoca recente, che «in tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice ad quem, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo» (Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028 - 01, la quale, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di Appello dotata di due sezioni, ha rigettato - in applicazione del principio - la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di Appello più vicina e non, invece, all'altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità delle richieste degli imputati, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] egtensore Il