CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 25732/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; 4 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona che lo ha condannato per il reato di furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità delle aggravanti di cui all'alt 625 n.5 e n.7 cod pen. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato visto da due agenti mentre stazionava insieme alle due sorelle Cardarelli nel piazzale antistante al pronto soccorso dell'ospedale, riuscendo poi a prelevare dall'auto in sosta nel parcheggio le borse sottratte alle persane offese. Quanto alla aggravante relativa alla commissione del fatto su cose esistenti in uno stabilimento pubblico, il motivo è manifestamente infondato. Va infatti rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5 - , n. 4746 del 19/12/2019, Lombardi, Rv. 278154 01; Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Sauda, Rv. 258680 - 01). Inoltre, come rilevato dalla Corte territoriale, agli effetti dell'art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare ( Sez. 5, n. 423 del 30/06/2015, Ammirato, Rv. 265908 - 01; Sez. 4, n. 22029 del 13/01/2015, Foti, Rv. 263853 - 01). E' evidente quindi che il parcheggio, area esterna ma direttamente pertinente all'ospedale, con funzione servente rispetto alla attività di pubblica utilità ivi svolta, rientra nella nozione di cui alla norma incriminatrice. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]