CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia del 15 novembre 2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocentododici di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi co- stitutivi del furto tentato. 2.2.. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata formula- zione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull'aggravante. 3. Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire la volontà teleologica dell'a- gente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che even- tualmente la colorano di univocità. Con riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi acquistano rilievo la considerazione che la introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente (Sez. 6, n. 11022 del 09/10/1996, Marino, Rv. 206437). In linea con tale principio, la Corte territoriale ha illustrato esaurientemente gli elementi probatori in base ai quali poteva desumersi, inequivocabilmente, la volontà di perpetrare un furto in appartamento, tra i quali soprattutto i segni di effrazione sulla porta di ingresso e sulla porta interna e il piede di porco in possesso del complice riuscito a fuggire. In assenza di plausibili giustificazioni alternative emerse nel corso della istrutto- ria la motivazione dei giudici appare del tutto logica e coerente con le emergenze in atti. La difesa in realtà prospetta una non consentita diversa interpretazione dei fatti, non suscettibile di essere delibata in questa sede al cospetto di una motivazione sor- retta da logiche argomentazioni. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che', alla luce del divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.,PO't impossibile formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (oltre che sull'aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen.). La Corte di merito ha altresì illustrato le ragioni per cui l'elevatissima capacità criminale del Procaccini, come desumibile dal certificato del casellario giudiziale, non consenti9 di escludere la recidiva. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in