Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:639
Testo integrale del provvedimento
62020CO0728_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 luglio 2021 –
XX e a., membri della Uniunea Revoluţionarilor din România/Romania e a.
(causa C‑728/20)
«Ricorso per risarcimento danni proposto da persone fisiche contro uno Stato membro – Ricorso inteso a far constatare l’inerzia del Parlamento europeo e della Commissione europea – Domanda di riconoscimento dello status di persone politicamente perseguitate – Constatazione del mancato rispetto dei diritti garantiti dalla normativa nazionale – Situazione puramente interna – Manifesta incompetenza della Corte»
1.
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Interpretazione del diritto nazionale – Esclusione
(Art. 267 TFUE)
(v. punto 13)
2.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro al fine di ottenere il risarcimento di un danno e il riconoscimento dello status di persona politicamente perseguitata – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(v. punto 14)
3.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omissione del Parlamento e della Commissione per non aver preso posizione in merito all’adozione di una normativa nazionale che sanziona l’inosservanza del diritto dell’Unione da parte di taluni soggetti – Irricevibilità manifesta
(Art. 265, comma 3, TFUE)
(v. punto 15)
4.
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione – Oggetto della controversia nazionale privo di elementi di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte
(Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1 e 2; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2)
(v. punti 16, 17)
Dispositivo
1)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a statuire sul ricorso in quanto esso è diretto ad ottenere la condanna della Romania a risarcire il danno asseritamente subito da XX e a., membri della Uniunea Revoluţionarilor din România, nonché il riconoscimento a costoro di uno status di persone politicamente perseguitate in Romania.
2)
Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile in quanto è inteso a far constatare la presunta carenza del Parlamento europeo e della Commissione europea.
3)
XX e a., membri della Uniunea Revoluţionarilor din România, sopportano le proprie spese.