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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 04158/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15323/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 4/2025 depositata il 03/01/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del Numero registro generale 15323/2025 Numero sezionale 448/2026 Numero di raccolta generale 4158/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 sopravvenuto intervento normativo di interpretazione autentica della disposizione applicata dalla CGT2 (e del tardivo controricorso); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 13/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15323/2025 Numero sezionale 448/2026 Numero di raccolta generale 4158/2026 Data pubblicazione 24/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15323/2025 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia n. 4/2025 depositata il 03/01/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del Numero registro generale 15323/2025 Numero sezionale 448/2026 Numero di raccolta generale 4158/2026 Data pubblicazione 24/02/2026 sopravvenuto intervento normativo di interpretazione autentica della disposizione applicata dalla CGT2 (e del tardivo controricorso); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 13/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15323/2025 Numero sezionale 448/2026 Numero di raccolta generale 4158/2026 Data pubblicazione 24/02/2026
Decreto Cassazione n. 04158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris