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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 32418/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30202/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, depositata il 6.5.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.10.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, depositata il 6.5.2021 in una causa in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; che al ricorso resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -nella [OSCURATO:PERSONA] non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione (cfr. certificazione del 10.12.2021); - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30202/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, depositata il 6.5.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.10.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, depositata il 6.5.2021 in una causa in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; che al ricorso resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -nella [OSCURATO:PERSONA] non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione (cfr. certificazione del 10.12.2021); - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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