CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato cheil primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in relazione al capo b), l’affermazione di responsabilità e, in subordine, la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già dedotti in appello e congruamente esaminati dalla Corte territoriale (cfr. pp. 4-5 e 7); ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità in relazione al capo d), e il terzo motivo, relativo al capo f) non sono consentiti, in quanto diretti a un’impossibile nuova valutazione del materiale istruttorio, correttamente apprezzato nella pienezza della giurisdizione di merito (pp. 5-6, ove si evidenza, tra l’altro, l’efficacia dimostrativa delle fonti orali e dell’analisi del telefono cellulare dell’odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere