CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 settembre 1988; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1959; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1961; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 16 ottobre 1990; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1984; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 marzo 1987; avverso la sentenza n. 7955/24 della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 10 gennaio 2022 il Gup del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato, per quanto ora interessa, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui contestati ai capi: a), a -3), a -5), a -6), a -7), a -8) e a -9); di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui contestati ai capi: a), a -5), a -6) e a -8); di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato al capo: a -8); di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reati a lui contestati ai capi f), f-1) e f-2); e, infine, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro contestato al capo f), e li aveva, pertanto, condannati in relazione alle imputazioni mosse nei loro confronti, riguardanti la violazione in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 291 -quater, commi 3 e 4, del dPR n. 43 del 1973 ed all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, ritenuta la recidiva ove contestata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ove era stata contestata più di una violazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito, rispettivamente alla pena di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione quanto a [OSCURATO:PERSONA]; di anni 2, mesi 3 e giorni 10 di reclusione quanto a [OSCURATO:PERSONA]; di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 933.333,33 quanto a [OSCURATO:PERSONA]; di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione quanto a [OSCURATO:PERSONA]; di anni 2 e mesi 6 di reclusione quanto a [OSCURATO:PERSONA], e di anni 2 di reclusione quanto a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, parzialmente accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto costoro limitatamente al reato loro ascritto sub a), ha riconosciuto in favore dei medesimi le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva ed ha, pertanto, rideterminato la pena a carico dei predetti, in ordine ai restanti reati, nella misura di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed € 2.825.000,00 di multa quanto a [OSCURATO:PERSONA] e nella misura di anni, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 2.818.400,00 di multa quanto a [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di definizione delle loro rispettive posizioni ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di Napoli ha altresì, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, equivalenti rispetto alla contestata recidiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando, pertanto, la pena loro irrogata, come da proposta formulata dai prevenuti, in anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno; parimenti per ciò che attiene a [OSCURATO:PERSONA], avendo questi rinunziato ai motivi di impugnazione diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, 2con la rideterminazione della pena a questo inflitta nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione. Il ricorso in grado di appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato, invece, rigettato con la conferma della sentenza emessa nei confronti di questo in primo grado e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Nel corso dei giudizi di merito era stato parte del processo anche [OSCURATO:PERSONA] che, condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed C 8.500.000,00 di multa, in aumento per effetto della ritenuta continuazione con i reati per i quali era stato giudicato in altro processo, si era visto ridurre, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in tale modo inflitta in anni 2 di reclusione ed C 6.500.000,00, con sospensione di quella detentiva. Avverso la sentenza emessa dalla Corte distrettuale hanno presentato ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato ad un unico atto, a sua volta sviluppato attraverso un unico motivo di censura, le loro doglianze avverso la sentenza impugnata; con esso in particolare i due ricorrenti hanno lamentato il fatto che, con motivazione inadeguata, la Corte di merito, che pure ha ritenuto di riconoscere il favore dei due prevenuti le circostanze attenuanti generiche, abbia escluso la loro prevalenza rispetto alla contestata recidiva affermando, erroneamente ad avviso dei ricorrenti, che l'avvenuta ammissione della loro penale responsabilità, fattore che ha giustificato l'attribuzione del beneficio, fosse stato tardivo e quindi non suscettibile di ulteriore valorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inteso depositare un unico comune ricorso, anch'esso sviluppato attraverso un solo motivo di impugnazione riguardante la pretesa illogicità, mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto la stessa, sebbene pronunziata dopo che i due ricorrenti avevano rinunziato ai motivi principali di gravame, risulta essere priva di un'autonoma motivazione; ciò in particolare, osservano i ricorrenti, in punto di conferma della ricorrenza a loro carico della circostanza aggravante della recidiva, sebbene i precedenti penali gravanti sui prevenuti siano piuttosto risalenti e gli stessi nella presente vicenda non abbiano palesato altro che un ruolo gregario e secondario. 3Leonetti [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un solo motivo di ricorso con il quale, avendo allegato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha osservato che la Corte territoriale non ha risposto al motivo di doglianza che era stato articolato avverso la sentenza di primo grado: con esso, infatti, si era osservato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato, attraverso la identificazione vocale, come il soggetto utilizzatore di una determinata utenza telefonica, salvo poi essere condannato in quanto gli è stata attribuita una conversazione intercorsa attraverso tutt'altra utenza telefonica, senza che sia stato precisato il motivo per il quale anche in tale seconda occasione il parlante sia stato identificato nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che la Corte di merito, pur avendo il prevenuto ammesso le proprie responsabilità, ha ritenuto - secondo la sua tesi in maniera viziata sia con riferimento alla illogicità della motivazione che alla violazione di legge - di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in suo favore solo in regime di equivalenza stante la ritenuta "tardività" della ammissione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorsi proposti dagli imputati sono irrimediabilmente inammissibili. Esaminando, stante la assoluta mancanza di complessità della valutazione delle rispettive posizioni, dall'esame dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ricorda che costoro hanno visto la loro posizione definita ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rileva, sul punto, la Corte partenopea che i ricorrenti ora in questione, per quanto emerge dalla sentenza censurata, avendo rinunziato ai motivi dcìiimpugnazione diversi da quelli aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, hanno concordato con la Procura generale le sanzioni che, essendo state ritenute congrue dalla Corte di appello, sono state da questa, in riforma della sentenza di primo grado, irrogate a loro carico. Sono, pertanto, palesemente inammissibili, le doglianze ora formulate dalle difese dei citati ricorrenti atteso che le stesse, in quanto afferenti in tutti e tre i casi a motivi di ricorso rinunziati onde accedere alla definizione concordata della pena, non potevano ontologicamente formare oggetto di ricorso per cassazione, essendosi sui relativi punti formato il giudicato parziale 4in ordine alla definizione delle dedotte questioni già fornita dal giudice di primo grado. Infatti, avendo dichiaratamente rinunziato i predetti ricorrenti ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, non poteva più essere posta in discussione né il criterio di bilanciamento fra le circostanze di segno opposto applicato nel corso del giudizio di primo grado né l'affermazione, contestata in particolare dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza a carico dei predetti della aggravante della recidiva. Invero, si osserva, con riferimento alla avvenuta rinunzia ai motivi di impugnazione formulata dai tre ricorrenti ora in discorso, che, sebbene si tratti nei tre casi ora in esame di doglianze aventi una ricaduta in termini di trattamento sanzionatorio, tuttavia siffatta ricaduta non è immediata ma solo (eventualmente) incidentalmente derivante vuoi dal diverso bilanciamento di circostanze di verso opposto, vuoi dalla esclusione della recidiva, questi essendo gli effettivi temi trattati con la presente impugnazione. Si tratta, però, di temi che non hanno resistito alla espressa rinunzia ai pertinenti motivi di impugnazione intervenuta nel corso del giudizio di gravame (sulla ricomprensione fra i motivi rinunziati, in caso di concordato in appello, anche di quelli relativi alle circostanze attenuanti generiche, laddove vi sia stata rinunzia a tutti i motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, posto che la statuizione in ordine ad esse, pur incidendo sulla determinazione della pena, costituisce punto autonomo della decisione: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 27 ottobre 2025, n. 34952, rv 288786, ord.; e analogamente per ciò che attiene alla recidiva: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 maggio 2025, n. 19866, rv 288093-02), e che, pertanto, non sono più suscettibili di essere esaminati in quanto coperti dal giudicato parziale derivante dall'avvenuta rinunzia ai motivi di impugnazione che li concernevano. Quanto alle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono anch'esse inammissibili; costoro lamentano la valutazione operata dai giudici del merito in termini di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. Osserva al riguardo il Collegio che (diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, i quali ascrivono le ragioni del giudizio di mera equivalenza fra le attenuanti generiche e la aggravante della recidiva alla pretesa 5affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sussistenza di una condizione ostativa costituita dalla tardività della ammissione delle loro responsabilità da parte dei due ricorrenti, motivazione questa che - postulando la esistenza di una ineludibile tempistica entro la quale l'imputato può ammettere i propri crimini - si porrebbe, in effetti, in potenziale conflitto con la circostanza che, viceversa, non è previsto dal nostro ordinamento alcun termine per rendere la confessione, di tal che la sua eventuale espressione in un momento anche assai avanzato della fase procedimentale o processuale non potrebbe essere stigmatizzata in termini di "tardività" - presupponendo un tale concetto l'esistenza di un termine perentorio entro il quale debba intervenire il compimento di una determinata condotta - ma, semmai, in termini di inattualità ovvero di inutilità o, infine, di scarsa significatività sotto il profilo sintomatico di un proficuo ravvedimento) la Corte di appello ha, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ritenuto che l'ammissione delle responsabilità dei ricorrenti ora in scrutinio non consentiva l'espressione di un giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva a cagione della, non contestata, "pluralità dei precedenti specifici" gravanti sui medesimi, trattandosi, evidentemente, di fattore negativamente deponente in ordine alla loro proclività a delinquere. Si tratta di un giudizio, non contestato nei suoi presupposti materiali, che, in quanto afferente ad una valutazione tipicamente discrezionale di stretta competenza del giudice del merito, non è suscettibile di essere soggetto ora al sindacato di questa Corte, stante la evidente carenza di profili di manifesta illogicità ovvero di arbitrarietà nella sua espressione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 giugno 2017, n. 31543, rv 270450). Venendo, infine, alla impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sua identificazione personale come uno dei soggetti che ha preso parte ad una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] dal cui contenuto sono stati tratti argomenti, non contestati nel loro significato sintomatico, a sostegno della responsabilità penale del soggetto in tale modo identificato, si osserva che, il [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato come il soggetto che, avendo declinato le proprie generalità nel corso di una conversazione telefonica avuta con il dipendente di una società di recupero crediti, si era dichiarato appunto come il [OSCURATO:PERSONA]; in un secondo momento la stessa voce, quindi quella del [OSCURATO:PERSONA], è stata riconosciuta sia nel corso di intercettazioni ambientali sia nel corso di altre intercettazioni telefoniche, mirate verso l'utenza nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], aventi, come detto valenza dimostrativa della responsabilità penale del conversante. 6Il fatto che in tale ulteriore conversazione telefonica il [OSCURATO:PERSONA] sia stato individuato quale fruitore di una utenza telefonica diversa rispetto a quella da lui precedentemente utilizzata non rende assolutamente meno attendibile la sua identificazione, posto che questa è stata fatta non ponendo in comparazione due, diverse, utenze telefoniche, ma due, identiche, voci (sulla possibilità di identificare un colloquiante telefonico sulla base del riconoscimento della sua voce da parte del personale della polizia giudiziaria, si veda, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione V penale, 24 maggio 2021, n. 20610, rv 281265). I ricorsi proposti vanno, quindi, tutti dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati, visto l'art., 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiar P.Q.M