CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 09107/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O SOSTENIBILE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1401- controricorrente –avverso la sentenza n. 2762/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/06/2022 R.G.N. 2710/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1401/20261. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2762/N2u0me2ro2 d,i raccolta generale 9107/2026pubblicata il 17 giugno 2022, ha confermato la decisione dDia ta pubblicazione 10/04/2026primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigettato ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ENEA.L’originaria domanda del Foci era diretta ad accertarel’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a seguito diillecita intermediazione di mano d’opera e a ottenere laconseguente condanna dell’ente resistente al pagamento delledifferenze retributive e/o alla liquidazione dell’indennitàsostitutiva ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e/odell’indennità risarcitoria ex art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015e/o al risarcimento del danno in via equitativa e/o ai sensidell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre ilmemoria.L’ENEA resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti in ordine all’assenza nel rapporto di lavoro delricorrente degli elementi tipici e necessari previsti dallagiurisprudenza di legittimità per l’esistenza di un contratto diappalto genuino.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omeNsusmoer o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/2026esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discusNsumioerno edi raccolta generale 9107/2026tra le parti in ordine alla presenza di una illecita interposizioneDa ta pubblicazione 10/04/2026di manodopera per l’assenza di autonomia operativadell’appaltatore con una propria organizzazione imprenditorialepresso la sede dell’Enea/Casaccia.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti, vale a dire il fatto storico e accertato che ilricorrente ha lavorato per sette anni e mezzo svolgendo semprele stesse identiche mansioni quotidiane di lavoratoredipendente subordinato, uguali a quelle dei dipendenti Eneaaddetti al medesimo servizio tecnico, pur variando per tre voltele società appaltatrici che si sono succedute nel tempo, in unpreciso rapporto gerarchico e subalterno con disposizioni dilavoro impartite esclusivamente dai funzionari e dirigenti Enea,senza alcuna organizzazione del lavoro da parte degliappaltatori, che effettuavano una mera fornitura di personale.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti che il ricorrente lavorava esclusivamente construmenti del committente.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omeNsusmoer o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/2026esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discusNsumioerno edi raccolta generale 9107/2026tra le parti in relazione al fatto che il ricorrente era l’unicoDa ta pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]lavoratore dedicato allo svolgimento dell’appalto.6. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti in ordine al fatto che il ricorrente era retribuito aore.7. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti e cioè che il ricorrente dipendeva esclusivamente daun funzionario Enea, che era il suo referente aziendale.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti ossia che il ricorrente relazionava del proprio lavoroesclusivamente i funzionari Enea.9. Con il nono motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti in ordine alla circostanza per cui le ditte appaltatricinon avevano presso Enea né rischio di impresa, né autonoNmumiaer o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/2026operativa, né autonomia gestionale del servizio tecnicNou,m erno édi raccolta generale 9107/2026locali ad esse riservati, né organizzazione umana, né strumentDia ta pubblicazione 10/04/2026di lavoro.10. Con il decimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 1655, 1676, 2126c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l’omessoesame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussionetra le parti in ordine alla circostanza che il ricorrente svolgevaidentiche mansioni rispetto ai dipendenti Enea.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla circostanza che ilricorrente dovesse chiedere all’Enea permessi e ferie annuali.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla circostanza che lagestione amministrativa della retribuzione del ricorrente daparte delle società appaltatrici non fosse elemento sufficienteper sostenere la legittimità del contratto d’appalto.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggeNtumtoer o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/2026di discussione tra le parti in ordine alla circostanza cNhumee rol edi raccolta generale 9107/2026direttive di lavoro venivano impartite al ricorrente daDia ta pubblicazione 10/04/2026funzionari Enea di volta in volta secondo le momentanee esopravvenute esigenze operative.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla circostanza che ilricorrente sia stato titolare di un indirizzo di posta elettronicadell’Enea per l’intero periodo di lavoro svolto.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla circostanza che ilricorrente è stato sempre inserito nel sistema intranetaziendale di Enea.16. Con il sedicesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla circostanza che ilricorrente era stato dotato di un computer e di una lineatelematica dell’Enea.17. Con il diciassettesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 16N5u5me,r o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/20261676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del N2u0m0ero3 d,i raccolta generale 9107/2026nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettoDa ta pubblicazione 10/04/2026di discussione tra le parti in ordine al fatto che il ricorrentedovesse essere reperibile anche al di fuori dell’orario di lavoro.18. Con il diciottesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla mancata sostituzionedel ricorrente in caso di assenza o malattia.19. Con il diciannovesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine all’inserimento organico delricorrente nel servizio tecnico Enea.20. Con il ventesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggettodi discussione tra le parti in ordine alla circostanza che ilricorrente svolgeva anche mansioni di amministratore disistema, al pari dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e Capraro.21. Con il ventunesimo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1655,1676, 2126 c.c., 2, 21, 27, 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggeNtumtoer o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/2026di discussione tra le parti in ordine alla circostanza Ncuhmeer o idli raccolta generale 9107/2026ricorrente fosse il factotum Enea. Data pubblicazione 10/04/202622. I motivi vanno esaminati congiuntamente, in ragione dellaloro stretta connessione, e devono essere disattesi.23. Nella parte in cui denunciano, ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, le censure sonoinammissibili, in quanto entrambi i giudici di merito hannoescluso, alla luce delle risultanze istruttorie, che l’appalto inforza del quale il Foci ha lavorato presso Enea potesse dirsi nongenuino e che dunque l’attività lavorativa da lui prestatapotesse essere imputata all’ente committente, anziché alleditte appaltatrici dalle quali formalmente dipendeva.Sotto questo profilo, la pronuncia d’appello ha dunqueconfermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni,inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata.Trova, pertanto, applicazione l’art. 348-ter, quarto comma,c.p.c. – ratione temporis applicabile al ricorso del Foci,introdotto con ricorso notificato il 14 dicembre 2022, il cuicontenuto è stato trasfuso nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.,che si applica tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023 – chepreclude di ricorrere per cassazione ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c. in caso di cd. doppia conforme.24. Nella parte in cui invece denunciano, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme del codice civilee del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla somministrazione di lavoro esull’appalto, i motivi sono in parte infondati e in parteinammissibili.La Corte territoriale, dopo aver proceduto a un’approfondita eanalitica disamina delle risultanze istruttorie, ha escluso che ilNumero sezionale 1401/2026eterodirezione dell’Enea e che dunque, nonostanNteum erol adi raccolta generale 9107/2026prestazione fosse resa presso l’utilizzatore della prestazioneD,a ta pubblicazione 10/04/2026quest’ultimo fosse da considerare il vero datore di lavoro.Alla luce di tale accertamento, è corretta l’affermazione dellasentenza impugnata, secondo cui la prestazione lavorativa resadal Foci non era da ricondurre alle fattispecie disomministrazione irregolare o appalto non genuino, inviolazione dunque degli artt. 27 o 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.25. Nella parte in cui poi il ricorrente, riportando ampi stralcidelle testimonianze rese, chiede alla Corte di procedere a unloro riesame, è invece agevole osservare che le censure sonoinammissibili, alla luce del principio in forza del quale il ricorsoper cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. pertutte, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez.5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 , Sez. L, Sentenza n.18665 del 27/07/2017).26. Il ricorso va dunque integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misNuurmaer o registro generale 236/2023Numero sezionale 1401/2026indicata in dispositivo. Numero di raccolta generale 9107/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate ineuro 5.000 per compensi professionali, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]