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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25785/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]'Asti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ANDREA 'VENEGONI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla memoria depositate e conclude per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAINT si rOorta ai motivi dei ricorso e insiste per raccoglimento dello sesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 13 febbraio 2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, in esito a rito abbreviato, dichiarava responsabile [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di omicidio aggravato di cui al capo A (artt.110, 575, 577, n.3, 61, n. 5 cod. pen.) e delle connesse ipotesi delittuose, così come contestate ai capi B (artt. 110, 81 comma secondo cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895) e C (artt. 110, 648, 61, n. 2, cod. pen.), unificate sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

2. Avverso tale provvedimento era proposto appello da parte dell'imputato, di cui era investita la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della decisione di primo grado, lo assolveva dai reati a lui ascritti ai capi A, B e C per non aver commesso il fatto.

In tal senso, la Corte territoriale individuava, quale orario del passaggio dal "[OSCURATO:PERSONA]" dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA], quello delle ore 15.53, anziché quello delle 16.53, che imponeva di retrodatare di un'ora l'individuazione dei due soggetti all'interno dell'esercizio commerciale e di modificare l'impianto argomentativo-ricostruttivo della decisione di primo grado.

Pertanto, venuto meno tale elemento di collocazione cronologica, dovevano ritenersi privi di valenza individualizzante i passaggi effettuati dall'autovettura Mercedes classe A in uso a [OSCURATO:PERSONA], registrati nelle ore 16.55, 16.57, 17.03, 17.11, 17.16 e 17.26, nelle fasi immediatamente precedenti l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto alle ore

17.44. Inoltre, il mutamento di tale quadro indiziario veniva correlato agli esiti delle verifiche peritali eseguite in tale fase di giudizio, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., che avevano escluso che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo del delitto potesse ricavarsi la dimostrazione che il passeggero al fianco di [OSCURATO:PERSONA], nei passaggi sopra citati, fosse l'imputato.

Né potevano rilevare in senso sfavorevole all'imputato sia le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari, che collocavano in orari differenti il suo distacco pomeridiano dal Giacobbe, atteso che la contraddittorietà delle versioni doveva ritenersi priva di valenza individualizzante, sia gli esiti delle intercettazioni attivate dopo l'esecuzione dell'omicidio, riguardanti i timori dei componenti della famiglia dell'imputato per l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto non consentiva di ritenere dimostrato alcun collegamento tra l'imputato, i soggetti arrestati e l'assassino del Pelaia.3.

Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, il primo dei quali concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Con il suddetto motivo, in sostanza, si deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata non dotata di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere il compendio probatorio, valutato nel suo complesso, inidoneo a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità dell'imputato.

Decidendo nel giudizio rescindente, questa Corte, Prima Sezione Penale, con pronuncia resa in data 8 gennaio 2020, ha accolto le censure mosse dalla pubblica accusa, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando, con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il ricorso.

Invero, il giudice di legittimità ha censurato il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, ritenendo le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale incongrue e fondate su un processo di atomizzazione del compendio indiziario che non aveva tenuto conto dell'interconnessione delle varie fasi attraverso cui si articolò l'omicidio, essendosi in buona sostanza la Corte di appello limitata a valutare in senso contrario rispetto al primo giudice, laddove sarebbe stata necessaria una motivazione ben più incisiva per ribaltare la pronuncia di segno contrario di primo grado.

In tale prospettiva, questa Corte ha osservato che: a) condividendo quanto affermato nella sentenza di primo grado, dovesse ritenersi un dato probatorio non controverso quello per cui il progetto criminoso finalizzato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava sin dalle prime ore del 29.06.2013, come attestato sia dalle due conversazioni telefoniche registrate alle 6.14.36 e 6.14.57 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia dal fatto che, alle ore 12.18, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore blu, in uso a [OSCURATO:PERSONA], che nel pomeriggio sarebbe stata utilizzata per effettuare le ronde funzionali all'individuazione della vittima - unitamnete alla mercedes classe A in uso a Marcello - veniva ripresa dal sistema di videosorveglianza installato presso i locali della ditta di autonoleggio "Word & Service" di [OSCURATO:PERSONA], ove sarebbe stata poi ritirata l'autovettura a noleggio utilizzata dopo l'esecuzione del delitto da Polimeni per allontanarsi dall'area gioriese; b) parimenti incontroverso risulta il dato per cui il progetto omicidiario traeva origine dal contesto di contrapposizione esistente tra le famiglie Giacobbe e quella Pelaia della vittima, a seguito dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corroborato tanto dai timori nutriti dai congiunti della vittima proprio per la prossima scarcerazione dell'imputato, desunti soprattutto dal colloquio registrato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Saluzzo, che dalle dichiarazioni rese dalla sorella, dalla moglie e dall'ultima compagna della vittima;c) il dato circostanziale secondo cui l'imputato si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] in un orario precedente ma compatibile con l'arco temporale in cui avveniva l'assassinio assume un valore sintomatico specie se si considera che esso non doveva essere valutato isolatamente, ma correlato agli ulteriori elementi indiziari, tra i quali assumono rilievo i contatti telefonici intercorsi tra i passeggeri delle due autovetture utilizzate per monitorare gli spostamenti della vittima nell'arco temporale compreso tra le ore 14.30 e 15.53, ovvero tra i germani Marcello e Biagio - condannati entrambi unitamente a Polimeni, con sentenza passata in giudicato, per l'omicidio in argomento (contatti proseguiti fino alle ore 17,56), dal momento che alcuni di tali contatti sono intervenuti nell'arco temporale in cui con certezza processuale Placido era insieme a Marcello (si allude in particolare a quelle intervenute tra i due fratelli alle ore 15.25 e 15.26).

Al contempo, tali contatti telefonici dovevano essere correlate sia con quelli registrati nel medesimo arco temporale tra [OSCURATO:PERSONA] e l'utenza telefonica della ditta "Word &Service" di [OSCURATO:PERSONA], sia con la fase preparatoria dell'omicidio, così come ricostruita nelle fasi dei giudizi di merito, sulla base delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza istallate nell'area urbana in cui si verificava l'omicidio; d) nel contesto delineato, non assumono rilievo decisivo a favore dell'imputato, gli esiti delle verifiche peritali eseguite nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che non permettevano di affermare la sua presenza all'interno dell'autovettura Mercedes classe A, sul luogo dell'omicidio, condotta da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal transito delle ore 16.55, non essendo stata possibile alcuna identificazione del passeggero.

Invero, la presenza dell'imputato all'interno dell'autovettura indicata non assume un rilievo decisivo ai fini processuali, poiché non gli viene contestato il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio, quanto piuttosto quello di concorrente nell'organizzazione dell'attentato.

In tal senso, spetta al giudice di merito, alla luce delle incertezze relative al ruolo concorsuale svolto dall'imputato, precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato.

Alla stregua di tali argomentazioni, questa Corte, nell'annullare la sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha prescritto come questa dovesse tener presente che il compendio probatorio acquisito ed elaborato nei precedenti giudizi di merito ha carattere indiziarlo circostanza che impone una duplice operazione, atteso che in caso di prova indiziaria è anzitutto fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presente o meno il requisito della precisione, e successivamente ad un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti, allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria in modo da consentire l'attribuzione del reato all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità.4.

La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 23 settembre 2021, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi.

5. Avverso la sentenza testé indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensa tecnica, articolando sette motivi.

5.1. Con il primo motivo si deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42, 110 cod. pen e 192 cod. proc. pen., in riferimento al capo A) dell'imputazione, nonché vizio di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, la sentenza impugnata è connotata da continue reiterazioni di non condivisione dei rilievi della sentenza assolutoria prive di concreto fondamento, specie con riguardo alla perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., la quale aveva consentito di rilevare - una volta retrocesso l'orario della sosta presso il bar Domino - la circostanza fondamentale dell'assenza dell'imputato in prossimità dei luoghi e del momento dell'omicidio.

Si osserva come tali risultati peritali siano stati declassati, dalla sentenza impugnata, a dati qualificati come aventi valore neutro, attribuendo all'imputato il ruolo di concorrente nell'organizzazione dell'omicidio, avvenuto in un ampio lasso temporale, senza tuttavia individuare, in maniera concreta, gli elementi probatori concreti dai quali potersi desumere il suo effettivo contributo nell'ambito del progetto delittuoso.

La sentenza impugnata, in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A, presenta il vizio di motivazione apparente e del connesso vizio di legge nella misura in cui: a) anzitutto, la Corte territoriale non individua tutti quegli elementi atti a sostenere che l'imputato abbia assunto un ruolo di concorrente nel reato, affermando, paradossalmente, a pagina 18, come sussistano delle incertezze relative al ruolo concorsuale del Giacobbe.

Invero, il giudice di merito si limita a replicare affermazioni generali e astratte - come, ad esempio, il fatto che non è possibile escludere la sua responsabilità solamente valorizzando il fatto che egli fu assente sulla scena del crimine, ovvero che pur non essendo egli l'esecutore materiale del reato, rileverebbe comunque la circostanza che l'ideazione e la programmazione del delitto iniziò il mattino del 29 giugno e che il supposto pedinamento, insieme a [OSCURATO:PERSONA], iniziò nelle ore precedenti al delitto circostanze che deporrebbero per la sua partecipazione - quanto meno - alla fase preparatoria - senza indicare concretamente in cosa sia consistito il contributo che sarebbe stato prestato dall'imputato nell'organizzazione delittuosa, indicazione che vieppiù si sarebbe imposta laddove si assume che il progetto si sia dipanato in diverse fasi, con la prima che viene addirittura fatta risalire a due mesi prima del delitto senza che nulla di concreto sia emerso al riguardo.

Non si può d'altronde confondere l'atipicità della condotta crìmìnosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà; non potendosi d'altro canto neppure affermare con certezza che Placido fosse stato consapevole delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che i contatti telefonici intervenuti tra i germani Giacobbe nel lasso temporale coincidente con la presenza di Placido sono solo due e di brevissima durata; né alcunché potrebbe aggiungere il dato relativo ai contatti avuti da Biagio con la ditta [OSCURATO:PERSONA] dal momento che questi viaggiava a bordo dell'altra autovettura su cui non era presente l'imputato; assenza di prova della consapevolezza a cui la sentenza impugnata ha inteso rispondere osservando che tale carenza sarebbe inverosimile; né risulta indicata l'efficacia causale della partecipazione del ricorrente, che deve anzi ritenersi implicitamente negata alla stregua della ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; b) con riguardo al movente dell'omicidio, la Corte territoriale lo ha individuato nella contrapposizione e relativa faida sussistente tra la famiglia dell'imputato e quella della vittima al fine di argomentare sulla causale di vendetta dell'omicidio per il quale è processo, ricavata anche dalle affermazioni del fratello della vittima.

In merito a tali dichiarazioni, si rileva come queste siano provenienti da una conoscenza de relato, e siano frutto di timori e paure che costui rappresenta al suo interlocutore e come esse siano quindi da ritenere inadeguate a dimostrare il thema pro bandum.

La medesima conoscenza indiretta contraddistingue anche le due dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di aver ricevuto una confidenza dalla vittima che gli avrebbe riferito di sentirsi in pericolo di vita dopo la scarcerazione dell'imputato e di aver avuto conoscenza — sempre attraverso la vittima - di una riunione che si sarebbe svolta tra Placido, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale sarebbe stata deliberato l'omicidio in argomento.

In conclusione, a parere della difesa, tutti gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata non trovano riscontro effettivo nel complessivo quadro probatorio, fondandosi piuttosto su giudizi di verosimiglianza meramente asseritivi e che non raggiungono quegli standard probatori richiesti ai fini dell'affermazione di sussistenza di una prova indiziaria, atti a costituire una base argomentativa completa per una sentenza di condanna all'ergastolo.

Invero, trattandosi di una sentenza che ribalta interamente un precedente esito assolutorio, questa avrebbe dovuto fondarsi su un apparato argomentativo ben solido ed idoneo a realizzare un'autentica demolizione della sentenza assolutoria.

5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. avuto riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 n. 3).

Si ritiene che la stessa sentenza manifesta un'evidente incertezza sull'arco temporale nel quale si è svolta l'organizzazione dell'omicidio, derivante anzitutto dal rilievo dato ai contatti telefonici intervenuti, a partire dalla sei del mattino, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei quali, tuttavia, non se ne conosce il contenuto, con la conseguenza che l'elemento cronologico di cui si compone (insieme a quello ideologico) la premeditazione finisce con l'essere presunto, nonché dall'assenza della prova anche solo indiziaria che l'imputato abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, limitandosi piuttosto, la Corte di appello ad affermare che questi avrebbe prestato un contributo ai pedinamenti espletati da [OSCURATO:PERSONA] nella fascia oraria ricompresa tra le ore 14.30 e 15.53 in cui i due si trovavano insieme, due ore prima dell'avvenuto delitto.

Da tali argomentazioni si evince dunque che il contributo dell'imputato sì sarebbe al più esplicato in una fase dei tutto vicina al fatto di reato, circostanza che impedisce di ravvisare, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, quella necessaria e sufficiente distanza di tempo che consenta di far sì che possa dirsi consumata quella lunga riflessione indispensabile per poter "rendere la decisione finale assolutamente salda" (Sez.

I, sentenza n. 36592/2016).

5.3. Con il terzo motivo si contesta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 comma 2, 546 comma 1, lett e) cod. proc. pen.,in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma 1, n. 5) cod. pen., nonché vizio di motivazione.

La sentenza impugnata, nel ravvisare l'aggravante della cosiddetta minorata difesa, si è limitata ad un mero rinvio per relationem alla motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado, sostenendo come il Polimeni, esecutore materiale del reato, speronando l'autovettura condotta dalla vittima, l'avrebbe messa in condizioni di impossibilità di reagire e/o sfuggire al proprio destino.

Tuttavia, non si tiene conto del fatto che la Corte territoriale, in merito a tale questione, richiama una sentenza della Suprema Corte risalente nel tempo (C.

Cass. 7249/1993), omettendo di confrontarsi con la più recente pronuncia delle Sezioni unite (SS.

UU., sentenza n. 40275/2021), secondo cui non è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'aggravante ex art. 61 comma 1, n. 5) cod. pen., che la difesa sia "semplicemente ostacolata", essendo invece rilevante una situazione di particolare vulnerabilità del soggetto passivo, da valutarsi in concreto.

Al riguardo, si lamenta come il giudice di merito non abbia tenuto conto dei tre elementi che, secondo il citato orientamento delle Sezioni Unite, devono sussistere al fine della configurabilità dell'aggravante in questione, segnatamente: - l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa; - la produzione in concreto dell'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia effettivamente derivato; - il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato".

Nessuno di tali elementi risulta analizzato nella sentenza impugnata.

5.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo all'art.99 cod. pen, per avere la Corte di appello fatto applicazione di un automatismo sanzionatorio correlato ad una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto e di pericolosità del recidivo, senza effettuare alcuna valutazione specifica sulla concreta gravità delle violazioni richiamate.

5.5. Con il quinto motivo il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen.

La difesa sostiene come non sia giustificabile, da parte del giudice di merito, l'esclusione della circostanza attenuante della cosiddetta minima importanza sulla base dell'assunto che il contributo prestato dal ricorrente alta fase preparatoria del delitto deve qualificarsi come contributo significativo in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.

Sul punto, infatti, devono ritenersi inadeguate le affermazioni del fratello della vittima — secondo cui l'imputato avrebbe avviato la macchina organizzativa finalizzata alla commissione del delitto - a giustificare il ruolo rilevante e insostituibile che avrebbe avuto il ricorrente, a causa del carattere de relato e di incertezza che le caratterizza.

5.6. Con il sesto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo agli artt. 42, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., con riferimento ai capi B (artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895/1967) e C (artt. 110, 648, 61, n. 2 cod. pen) dell'imputazione.

La difesa sostiene che, in forza del primo motivo di ricorso, per cui deve ritenersi insussistente l'ipotesi di reato di cui al capo A, in maniera consequenziale devono considerarsi insussistenti i reati connessi di cui al capo B) e C).

Peraltro, come già evidenziato nell'atto di appello (pagg. 28 e 29), non sussiste alcuna prova concreta del concorso dell'imputato in tali reati-mezzo poiché se, come afferma la Corte territoriale, ad egli viene attribuito il ruolo di concorrente nel pattugliamento del territorio insieme a [OSCURATO:PERSONA] in un lasso temporale prossimo a quello dell'uccisione, non si vede come possa affermarsi sia che egli avesse partecipato all'originaria deliberazione inerente la necessità di procurarsi un'arma e un'autovettura rubata, sia che la condotta del porto dell'arma in luogo pubblico sia anche a lui riferibile.

5.7. Infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio (artt. 69, 81 comma 2 e 133 cod. pen.).

Secondo le doglianze difensive la pena dell'ergastolo comminata all'imputato appare del tutto sproporzionata per eccesso, specie ove si consideri che escludendo la contestata aggravante della premeditazione, dapprima citata, vi sarebbe una rivalutazione completa dell'intero trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Tutte le censure proposte appaiono manifestamente infondate nonché reiterative di aspetti già devoluti ed adeguatamente analizzati dal giudice del rinvio.

Sicché esse peccando di aspecificità, non confrontandosi con l'esaustivo e completo apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata in conformità a quanto richiesto da questa corte in sede di annullamento, non sono deducibili nella presente sede.

Occorre premettere che, poiché il ricorso è stato proposto dal ricorrente contro la decisione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di - assoluzione - di secondo grado da parte di questa Corte, devono tenersi presenti i principi dettati in merito ai poteri del giudice del rinvio; più precisamente, essendo stato, nel caso di specie, il provvedimento, in buona sostanza, annullato soprattutto sotto il profilo della carenza motivazionale, deve precisarsi quali sono i poteri del giudice del rinvio in siffatta ipotesi.

Quanto al vizio argomentativo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi ì limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia dì giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità; con la conseguenza che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (cfr. tra tutte, Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010 Cc., Rv. 248413).

Va, però, sottolineato che, sebbene le indicazioni fattuali date dal giudice che ha disposto il rinvio non siano da intendersi in senso limitativo del potere dì accertamento e decisionale del giudice ad quem, costituendo esse mere esplicitazioni strumentali alla esatta individuazione del vizio, ciò nondimeno il giudice investito dal rinvio rimane pur sempre onerato di tenerne conto al fine di evitare di ricadere nel medesimo vizio censurato.

Tali compositi punti, in altri termini, non vincolanti sotto il profilo della nuova piena cognizione, costituiscono pur sempre i punti di partenza dell'autonoma valutazione che difficilmente potrà andare esente da nuova censura soprattutto allorquando il vizio rilevato è quello della carenza di motivazione.

In altri termini, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione - come acceduto nel caso di specie - su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò comporta che il giudice di rinvio non sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, (poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento), ma ciò non significa che egli ne rimanga del tutto svincolato e che possa ignorarli (Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Rv. 273628).

Nel caso di specie, si deve affermare che la Corte di Appello nella sentenza impugnata ha adempiuto al suo compito in conformità dei suindicati parametri, nel rivalutare il compendio probatorio e nello svolgere le argomentazioni poste a sostegno della conferma della pronuncia di primo grado, essendosi essa soffermata sui punti specifici segnalati da questa Corte ed attraverso una motivazione completa ed esaustiva, incorporante anche gli altri elementi degni di valutazione, ha dato conto delle ragioni che hanno consentito di colmare le lacune e di superare le aporie ricostruttive riscontrate e di giungere alla decisione assunta. 1.1.Ed invero, la Corte territoriale - a differenza di quanto assume il ricorrente col primo motivo - ha chiarito, con motivazione esente da carenze e contraddizioni, con perfetto rigore logico-ricostruttivo, innanzitutto, i punti ritenuti controversi nella sentenza di annullamento, attenendosi, innanzitutto, all'approccio di tipo unitario indicato da questa Corte, quale parametro di valutazione a cui ispirarsi dopo essersi considerati i singoli aspetti probatori, al fine di superare il processo di atomizzazione in cui era rimasta confinata la prima pronuncia della Corte di appello di assise, oggetto di critica da parte di questa Corte di cassazione.

Da tale ricostruzione emerge con chiarezza un dato fondamentale e indubbio ossia l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente quale concorrente nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per avere fornito un importante e decisivo contributo nella fase preparatoria del delitto.

Invero, se, come affermato nella sentenza impugnata, al ricorrente non può attribuirsi il ruolo di esecutore materiale del reato - ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza passata in giudicato - dalle risultanze processuali - ivi comprese gli esiti delle intercettazioni - emerge con chiarezza il differente ruolo di concorrente nell'organizzazione del progetto omicidiario, sviluppatasi, nelle sue battute organizzative finali, lungo tutta la giornata del 29.06.2013 e sin dalla mattina dello stesso giorno, a cui risalgono i primi contatti tra i correi; ed infatti il momento della realizzazione dell'azione dipendeva dai contingenti e imprevedibili spostamenti del Pelala che andavano quindi accuratamente monitorati; e proprio grazie a tale monitoraggio, intervenuto attraverso le ronde effettuate sui luoghi del suo possibile rinvenimento dalle autovetture utilizzate da Biagio e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati unitamente a Polimeni con sentenza passata in giudicato per l'omicidio in argomento), Marcello, affiancato, appunto, da suo cugino, [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nell'arco temporale ricompreso tra le ore 14.30 e le ore 15.53 (l'omicidio venne poi portato a compimento solo alle ore 17.44 per il mancato rintraccio della vittima nelle ore antecedenti), si aveva la possibilità di individuare ove si trovasse la vittima designata e di eseguire quindi l'omicidio.

A tale circostanza certa della presenza del ricorrente sui luoghi battuti per il rintraccio della vittima quanto meno fino alle ore 15:53 (in realtà lo stesso imputato aveva, sia pure contraddicendo una precedente versione che lo dava in compagnia del cugino fino alle 18,30, ammesso di essere stato con [OSCURATO:PERSONA] quanto meno fino alle ore 16:00, ma correttamente i giudici di merito hanno ritenuto acclarato l'orario sino alle 15.53 proprio per il contrasto dichiarativo registrato in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente), si accompagnano i contatti telefonici intercorsi tra i passeggeri delle due autovetture utilizzate per monitorare gli spostamenti della vittima, dai quali emerge l'ulteriore dato certo che i componenti della spedizione, distribuiti sui due veicoli, fossero in costante collegamento telefonico tra loro in funzione della messa a punto della fase esecutiva dell'omicidio.

Altro dato probatorio non controverso intorno a cui ruota la ricostruzione della sentenza impugnata è costituito dal fatto che il progetto criminoso finalizzato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava sin dalle prime ore del 29.06.2013, come attestato dalle due conversazioni telefoniche registrate alle 6.14.36 e 6.14.57 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e proseguiva nel corso della giornata, allorquando alle ore 12.18 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] dì colore blu, in uso a [OSCURATO:PERSONA], che nel pomeriggio sarebbe stata utilizzata per effettuare le ronde funzionali all'individuazione della vittima - unitamente alla Mercedes classe A in uso a [OSCURATO:PERSONA] - , veniva ripresa dal sistema di videosorveglianza installato presso i locali della ditta di autonoleggio "Word & Service" di [OSCURATO:PERSONA], ove sarebbe stata poi ritirata l'autovettura a noleggio utilizzata dopo l'esecuzione del delitto da Polimeni per allontanarsi dall'area comunale; trattasi per di più della medesma ditta [OSCURATO:PERSONA] con la quale vi fu, nel medesimo contesto spazio- temporale in cui si colloca la presenza del ricorrente sia pure a bordo dell'altra autovettura guidata da Marcello, un contatto telefonico da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva, secondo la compiuta ricostruzione della corte territoriale, e come sopra già posto in rilievo, in combinato disposto con Marcello, che viaggiava in compagnia di Placido fino alle

15.53. Il fatto, quindi, che alcuni di tali rilevanti contatti siano intervenuti nell'arco temporale in cui con certezza processuale Placido era insieme a Marcello (si allude in particolare a quelli intervenuti tra i due fratelli alle ore 15.25 e 15.26), ai quali andavano correlati quelli registrati nel medesimo arco temporale tra [OSCURATO:PERSONA] e l'utenza telefonica della ditta "Word &Service" di [OSCURATO:PERSONA], oltre che quelli intervenuti in prima mattinata tra Polimeni e [OSCURATO:PERSONA], ha costituito la base probatoria su cui la sentenza impugnata ha innestato lo sviluppo argomentativo-ricostruttivo della vicenda implicante in maniera evidente la partecipazione del ricorrente che è stata poi ritagliata anche alla luce di altri significativi elementi.

La Corte territoriale ha ritenuto parimenti incontroverso il dato per cui il progetto omicidiario traeva origine dal contesto di contrapposizione esistente tra le famiglie Giacobbe e quella Pelala della vittima, a seguito dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in occasione di una rissa risalente al 2005, rispettivamente il primo fratello di Placido e il secondo fratello di Biagio e Marcello (per tale duplice omicidio veniva condannato [OSCURATO:PERSONA] fratello dì [OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultimo veniva condannato per la rissa ed assolto dagli omicidi).

Circostanza ritenuta corroborata tanto dai timori nutriti dai congiunti della vittima proprio per la prossima scarcerazione dell'imputato, desunti soprattutto dal colloquio registrato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Saluzzo, che dalle dichiarazioni rese dalla sorella, dalla moglie e dall'ultima compagna della vittima.

Non deve trascurarsi quindi anche il movente dell'omicidio - non oggetto secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata di specifica contestazione da parte della difesa - che si inserisce in un contesto di contrapposizione tra le famiglie Giacobbe e Pelaia e nella relativa faida che portò all'uccisione di diversi componenti di essi; circostanza che trova riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - nell'intercettazione ambientale registrata il 24 marzo 2013 presso la casa circondariale di Saluzzo - il quale durante un colloquio con i propri familiari egli esprimeva il timore per l'incolumità del fratello Arcangelo in vista dell'imminente scarcerazione del ricorrente.

Invero, a soli tre mesi circa dalla scarcerazione del ricorrente, avvenuta il 23 marzo 2013, veniva commesso l'omicidio della vittima, che nei nove anni di carcerazione di Placido non era stato eseguito (fino al momento della scarcerazione di Placido - si afferma chiaramente nella sentenza dì primo grado e in quella impugnata attribuendo valore significativo anche a tale circostanza indubbiamente di un certo rilievo - gli altri familiari non avevano mai osato vendicarsi per la morte dei loro congìunti, attendendo appunto, evidentemente, la scarcerazione di Placido, che non a caso quindi, fu anche presente nelle battute finali che precedettero l'omicidio).

Timore che si trasformava poi in certezza dopo l'esecuzione dell'omicidio in argomento come trapela da un'altra conversazione intercettata il 9.7.2013 in cui [OSCURATO:PERSONA], recriminando sulla scelta del fratello di rimanere nei luoghi di origine ove avrebbe potuto essere un facile bersaglio per coloro che nutrivano sentimenti di vendetta nei suoi confronti, diceva tra l'altro " Gli ho detto vedi che Jerry...Gli ho detto Jerry esce...

" laddove Jerry è il nome con cui era solitamente chiamato Placido (nella sentenza impugnata sono stati valorizzati anche altri contenuti di conversazioni intercettate sempre tra i familiari della vittima non meno significativi dalle quali trapela oltre che il rammarico di Giuseppe anche una certa comprensione per ciò che era stato fatto a suo fratello propria delle logiche criminali che considerano la vendetta normale, da aspettarsi, negli ambienti di elevata criminalità).

La sentenza impugnata ha inoltre valorizzato, a favore dell'affermazione della responsabilità penale del Giacobbe, anche la testimonianza resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] precedentemente escusso nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - , durante l'esame reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA]: il [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente attendibili dalla Corte territoriale, aveva appreso, direttamente dalla vittima, oltre la preoccupazione della stessa per la propria incolumità a seguito della recente scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], anche la partecipazione di questi alla riunione con Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] - tenutasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - ritenuta finalizzata all'organizzazione del delitto, nonché dell'attività di monitoraggio degli spostamenti del Pelaia posta in essere nei giorni antecedenti al delitto.

Trattasi all'evidenza non già - a differenza di quanto si assume in ricorso - di meri giudizi di verosimiglianza meramente essertivi ma di incrocio di dati provenienti da varie fonti che quanto alla fase ideativa sono costituite soprattutto dalle affermazioni del fratello della vittima oggetto di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (ovvero da fonti ampiamente scrutinate ed evidentemente non oggetto di specifiche censure per la loro coerenza e concludenza).

Nel contesto delineato, correttamente, la corte territoriale ha ritenuto che non assumessero rilievo decisivo a favore dell'imputato, gli esiti delle verifiche peritali eseguite nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che non permettevano di affermare la sua presenza all'interno dell'autovettura Mercedes classe A, sul luogo dell'omicidio, condotta da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal transito delle ore 16.55, non essendo stata possibile alcuna identificazione del passeggero.

Invero, la mancanza di prova della presenza dell'imputato all'interno dell'autovettura indicata dopo una certa ora (15.53) non assume un rilievo decisivo nell'ambito della ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, tant'è che a Placido non viene contestato il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio, quanto piuttosto quello di ideatore oltre che di organizzatore-basista del delitto.

Tale impostazione non è in contrasto con l'esigenza dell'esatta individuazione del ruolo partecipativo del correo - partecipazione correttamente ascritta ai sensi dell'art. 110 c.p. non già perché si è di fronte al cd. concorso atipico ipotizzato dalla difesa ma per il semplice fatto che l'omicidio è stato posto in essere col concorso di più persone - dal momento che esso, a differenza di quanto si lamenta in ricorso, risulta esaurientemente individuato nella diretta partecipazione dell'imputato - anche - all'ultima fase che precedette il delitto, immediatamente propedeutica rispetto ad esso.

D'altronde, nel caso di specie è rimasta non accertata unicamente la specifica condotta tenuta dall'imputato all'interno del veicolo di pattugliamento ma tale carenza non si traduce nel mancato accertamento della condotta partecipativa che è data già dall'essersi prestato ad accompagnare il guidatore in quella specifica fase prodromico-funzionale dell'omicidio.

Sicché la ricostruzione compiuta in sede di merito che riconduce la partecipazione dell'imputato alla fase preparatoria dell'omicidio - strettamente collegata con quella di tutti i partecipi in una visione d'insieme che tenesse conto anche dell'intero programma omicidiario comprensivo del movente e della sua premeditata predisposizione - in considerazione della sua presenza, in orario antecedente alla commissione dell'omicidio, a bordo dell'autovettura che, in costante collegamento con l'altra pure vista aggirarsi a monitoraggio dei luoghi, era deputata alla ricerca della vittima, oltre che alla stessa ideazione ed organizzazione del delitto evidentemente maturata nel tempo ma intervenuta - non a caso - solo dopo la scarcerazione del ricorrente, appare congruamente motivata.

A fronte di tale esaustiva ricostruzione risulta evidente la inammissibilità del ricorso che, in definitiva, attraverso i vizi formalmente denunciati, finisce, piuttosto, col mirare ad una inammissibile - in questa sede di legittimità - rivalutazione probatoria, laddove la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - della quale si sono riportati i tratti salienti - aveva già esaurientemente proceduto al vaglio, proprio del giudice di merito, delle emergenze processuali, valutate - come prescritto nella sentenza di annullamento - sia singolarmente che nel loro complesso come univocamente indicative della responsabilità del ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio. 1.2.11 secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione, è, alla luce di tutto quanto sopra detto in termini di ricostruzione della complessiva vicenda omicidiaria che prende evidentemente le mosse dalla liberazione del ricorrente, a sua volta non deducibile nella presente sede per le medesime ragioni indicate riguardo al primo motivo.

E' solo il caso di aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01).

Ha inoltre statuito che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è necessario, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415-01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

La Corte di appello ha infatti rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto in modo logicamente ineccepibile, come peraltro già affermato dal giudice di primo grado, l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante della premeditazione.

Infatti, il suo coinvolgimento non solo nella fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio ma anche ideativa dello stesso, è confermata dagli elementi indiziari precisi e concordanti consistenti anzitutto nel movente dell'omicidio - costituito dalla faida tra la famiglia del ricorrente e quella della vittima che dà conto della maturazione non affatto estemporanea del proposito criminoso che, covato, anzi, nel tempo a seguito del duplice omicidio dei familiari dei Giacobbe, aveva trovato un ostacolo alla sua realizzazione nella carcerazione del ricorrente (d'altronde che la fase ideativo-organizzativa non si sia esaurita in quella esplicatasi il giorno dell'omicidio risulta confermato sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che dalle affermazioni del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], intercettato prima e dopo l'omicidio).

A fronte di tali dati probatori, coi quali non si registra un effettivo confronto da parte del motivo in scrutinio, non è stato coerentemente ravvisato alcun dubbio rispetto alla sussistenza di quell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso richiesto per la integrazione dell'aggravante in parola, né in ordine al fatto che la risoluzione criminosa fosse rimasta ferma nell'intenzione fino alla commissione del crimine.

1.3. Anche il terzo motivo di ricorso, che si appunta sul riconoscimento della circostanza dell'aggravante della minorata difesa, è indeducibile in quanto manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «ai fini della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, non è necessario che le circostanze di tempo, di luogo o dì persona, previste dall'art. 61, numero 5), cod. pen., abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia soltanto ostacolata» (Sez. 1, n. 50699 del 18/05/2017, B., Rv. 271592 - 01).

Sicché è stata ritenuta sussistente tale aggravante allorquando la vittima venga colta di sorpresa mentre siede sola nello stretto abitacolo di una automobile ferma sulla strada e perciò facile e sicuro bersaglio di colpi di arma da fuoco esplosi dall'esterno del veicolo da soggetto avvicinatosi cautamente senza che la vittima designata si accorgesse della sua presenza se non al momento dell'esplosione dei colpi (Sez.

I, n. 7249 del 18.03.1993, Rv. 197541 - 01); principio che nella sua sostanza si intende qui ribadire sia pure nei termini parzialmente diversi aventi ad oggetto la situazione specifica della vittima nel caso dì specie che non stravolgono tuttavia l'essenza dell'impostazione in diritto del principio; la vittima sebbene in movimento era comunque nell'abitacolo di un'autovettura che mentre procedeva per le strade del centro cittadino veniva - a sorpresa - speronata ed affiancata in moda tale da impedire o quanto meno ostacolare manovre di allontanamento.

La Corte di assise di appello, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado (paga. 76 e 77), ha evidenziato come Polimeni, esecutore materiale del reato - identificato nel passeggero seduto nel sedile anteriore destro dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] che esplose diversi colpi di una pistola calibro 9 all'indirizzo della vittima che era alla guida della propria autovettura e stava percorrendo le strade del centro cittadino, ignara di quanto stava accedendo - con la manovra di speronamento ed affiancamento dell'autovettura condotta dalla vittima, ebbe di fatto a metterla in condizioni di "impossibilità di reagire e/o sfuggire al proprio destino" o quanto meno a renderle oltremodo difficoltosa la fuga.

La sentenza impugnata ha fatto quindi corretta applicazione dei principi di cui sopra, non essendo condivisibile quanto assume il ricorrente, anche perché ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta (Sez. 1, Sentenza n.13387 del 16/05/2013 Rv. 259729 - 01), laddove nel caso di specie lo sparatore e i suoi complici coi quali era stata concordata proprio quella determinata modalità esecutiva erano certamente consapevoli dell'agevolazione derivante dalla situazione in cui si sarebbe trovata la vittima (ricercata per strada mentre circolava a bordo della sua autovettura).

1.4. Il quarto motivo è aspecifico.

La Corte di appello ha sufficientemente motivato la decisione di non escludere la recidiva contestata al Placido, evidenziando che le numerose condanne già riportate, per la loro gravità, fossero «certamente sintomatiche di estrema pericolosità e inclinazione a commettere reati che ben possono giustificare l'aggravante de quo», in particolare la Corte territoriale si è soffermata sul precedente specifico per omicidio e sui connessi reati di armi che deve indubbiamente aver costituito rispetto all'omicidio oggetto del presente procedimento la base valutativa preponderante ai fini della riconosciuta recidiva tenuto conto che l'imputato, già macchiatosi di così grave delitto, ebbe a commetterne un altro - quello oggetto del presente procedimento - sempre avvalendosi di un'arma.

La sentenza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione di quanto ribadito da questa Corte circa la necessità di accertare, per ritenere sussistente la recidiva, la «concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti - disseminati nell'arco temporale della vita dell'imputato - avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Rv. 283414).

1.5. Il quinto motivo è, anch'esso, aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso la ricorrenza del contributo di minima importanza affermando l'esistenza di un pieno apporto concorsuale, i cui tratti in termini di elevata significatività sono stati già sopra delineati analizzando il primo motivo di ricorso.

Come si è già evidenziato nell'analisi dei precedenti motivi di ricorso, dalla ricostruzione dell'intera vicenda emerge, piuttosto, che l'attività posta in essere dal Giacobbe non è stata di minima efficienza causale (e ciò - a voler tacere d'altro e stare a quanto si assume in ricorso - anche relativamente alla fase finale ovvero a quella che precedette l'omicidio a cui prese parte anche l'imputato, non potendosi certamente ritenere di scarso rilievo la sua presenza, sia pure circoscritta a un determinato lasso di tempo, quanto meno rafforzativa, all'interno dell'autovettura che procedeva al pattugliamento per individuare la vittima che sarebbe stata di lì a non molto tempo dopo rintracciata ed uccisa).

In proposito va ricordato che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è comunque sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo bensì necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (ex multis, Sex. 6, n. 34539 del 23 giugno 2021, Rv. 281857), sicché la manifesta infondatezza del motivo è insita anche nella stessa prospettazione difensiva dalla quale, per implicito, non emerge comunque un contributo di così tale lievità da giustificare l'attenuante in parola.

1.6. Il sesto motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui al capo B) e C) è manifestamente infondato, perché il ricorrente risponde dei reati di detenzione e porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione aggravata a titolo di concorso morale, che giammai potrebbe essere negato nel contesto delineato.

Trattasi di un omicidio che come dimostra la sua realizzazione fu programmato e studiato, da compiersi appunto a mano armata.

Quanto al reato di ricettazione poi, sono pienamente condivisibili le valutazioni operate dalla Corte di assise di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'autovettura oggetto di furto è stata utilizzata per la consumazione dell'omicidio, certamente estensibili ai ricorrente.

La realizzazione, evidentemente conforme al piano omicidiario che prevedeva, come dimostrato dai fatti, l'uccisione della vittima per strada con le tipiche modalità dell'agguato armato, riconduce all'imputato la paternità ideale dei crimini ricompresi nel medesimo piano.

1.7. Il settimo motivo - concernente il trattamento sanzionatorio - è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca, lamentando del tutto genericamente - e peraltro agganciando la doglianza al presupposto della esclusione della premeditazione - la mancata rivalutazione della determinazione della pena laddove peraltro la Corte territoriale aveva già in quella sede evidenziato l'assoluta genericità del motivo di appello formulato ai riguardo.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]'Asti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ANDREA 'VENEGONI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositate e conclude per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAINT si rOorta ai motivi dei ricorso e insiste per raccoglimento dello sesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 13 febbraio 2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, in esito a rito abbreviato, dichiarava responsabile [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di omicidio aggravato di cui al capo A (artt.110, 575, 577, n.3, 61, n. 5 cod. pen.) e delle connesse ipotesi delittuose, così come contestate ai capi B (artt. 110, 81 comma secondo cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895) e C (artt. 110, 648, 61, n. 2, cod. pen.), unificate sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena dell'ergastolo. 2. Avverso tale provvedimento era proposto appello da parte dell'imputato, di cui era investita la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della decisione di primo grado, lo assolveva dai reati a lui ascritti ai capi A, B e C per non aver commesso il fatto. In tal senso, la Corte territoriale individuava, quale orario del passaggio dal "[OSCURATO:PERSONA]" dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA], quello delle ore 15.53, anziché quello delle 16.53, che imponeva di retrodatare di un'ora l'individuazione dei due soggetti all'interno dell'esercizio commerciale e di modificare l'impianto argomentativo-ricostruttivo della decisione di primo grado. Pertanto, venuto meno tale elemento di collocazione cronologica, dovevano ritenersi privi di valenza individualizzante i passaggi effettuati dall'autovettura Mercedes classe A in uso a [OSCURATO:PERSONA], registrati nelle ore 16.55, 16.57, 17.03, 17.11, 17.16 e 17.26, nelle fasi immediatamente precedenti l'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto alle ore 17.44. Inoltre, il mutamento di tale quadro indiziario veniva correlato agli esiti delle verifiche peritali eseguite in tale fase di giudizio, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., che avevano escluso che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo del delitto potesse ricavarsi la dimostrazione che il passeggero al fianco di [OSCURATO:PERSONA], nei passaggi sopra citati, fosse l'imputato. Né potevano rilevare in senso sfavorevole all'imputato sia le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari, che collocavano in orari differenti il suo distacco pomeridiano dal Giacobbe, atteso che la contraddittorietà delle versioni doveva ritenersi priva di valenza individualizzante, sia gli esiti delle intercettazioni attivate dopo l'esecuzione dell'omicidio, riguardanti i timori dei componenti della famiglia dell'imputato per l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto non consentiva di ritenere dimostrato alcun collegamento tra l'imputato, i soggetti arrestati e l'assassino del Pelaia.3. Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, il primo dei quali concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Con il suddetto motivo, in sostanza, si deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata non dotata di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere il compendio probatorio, valutato nel suo complesso, inidoneo a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità dell'imputato. Decidendo nel giudizio rescindente, questa Corte, Prima Sezione Penale, con pronuncia resa in data 8 gennaio 2020, ha accolto le censure mosse dalla pubblica accusa, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando, con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il ricorso. Invero, il giudice di legittimità ha censurato il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, ritenendo le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale incongrue e fondate su un processo di atomizzazione del compendio indiziario che non aveva tenuto conto dell'interconnessione delle varie fasi attraverso cui si articolò l'omicidio, essendosi in buona sostanza la Corte di appello limitata a valutare in senso contrario rispetto al primo giudice, laddove sarebbe stata necessaria una motivazione ben più incisiva per ribaltare la pronuncia di segno contrario di primo grado. In tale prospettiva, questa Corte ha osservato che: a) condividendo quanto affermato nella sentenza di primo grado, dovesse ritenersi un dato probatorio non controverso quello per cui il progetto criminoso finalizzato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava sin dalle prime ore del 29.06.2013, come attestato sia dalle due conversazioni telefoniche registrate alle 6.14.36 e 6.14.57 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia dal fatto che, alle ore 12.18, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore blu, in uso a [OSCURATO:PERSONA], che nel pomeriggio sarebbe stata utilizzata per effettuare le ronde funzionali all'individuazione della vittima - unitamnete alla mercedes classe A in uso a Marcello - veniva ripresa dal sistema di videosorveglianza installato presso i locali della ditta di autonoleggio "Word & Service" di [OSCURATO:PERSONA], ove sarebbe stata poi ritirata l'autovettura a noleggio utilizzata dopo l'esecuzione del delitto da Polimeni per allontanarsi dall'area gioriese; b) parimenti incontroverso risulta il dato per cui il progetto omicidiario traeva origine dal contesto di contrapposizione esistente tra le famiglie Giacobbe e quella Pelaia della vittima, a seguito dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corroborato tanto dai timori nutriti dai congiunti della vittima proprio per la prossima scarcerazione dell'imputato, desunti soprattutto dal colloquio registrato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Saluzzo, che dalle dichiarazioni rese dalla sorella, dalla moglie e dall'ultima compagna della vittima;c) il dato circostanziale secondo cui l'imputato si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] in un orario precedente ma compatibile con l'arco temporale in cui avveniva l'assassinio assume un valore sintomatico specie se si considera che esso non doveva essere valutato isolatamente, ma correlato agli ulteriori elementi indiziari, tra i quali assumono rilievo i contatti telefonici intercorsi tra i passeggeri delle due autovetture utilizzate per monitorare gli spostamenti della vittima nell'arco temporale compreso tra le ore 14.30 e 15.53, ovvero tra i germani Marcello e Biagio - condannati entrambi unitamente a Polimeni, con sentenza passata in giudicato, per l'omicidio in argomento (contatti proseguiti fino alle ore 17,56), dal momento che alcuni di tali contatti sono intervenuti nell'arco temporale in cui con certezza processuale Placido era insieme a Marcello (si allude in particolare a quelle intervenute tra i due fratelli alle ore 15.25 e 15.26). Al contempo, tali contatti telefonici dovevano essere correlate sia con quelli registrati nel medesimo arco temporale tra [OSCURATO:PERSONA] e l'utenza telefonica della ditta "Word &Service" di [OSCURATO:PERSONA], sia con la fase preparatoria dell'omicidio, così come ricostruita nelle fasi dei giudizi di merito, sulla base delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza istallate nell'area urbana in cui si verificava l'omicidio; d) nel contesto delineato, non assumono rilievo decisivo a favore dell'imputato, gli esiti delle verifiche peritali eseguite nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che non permettevano di affermare la sua presenza all'interno dell'autovettura Mercedes classe A, sul luogo dell'omicidio, condotta da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal transito delle ore 16.55, non essendo stata possibile alcuna identificazione del passeggero. Invero, la presenza dell'imputato all'interno dell'autovettura indicata non assume un rilievo decisivo ai fini processuali, poiché non gli viene contestato il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio, quanto piuttosto quello di concorrente nell'organizzazione dell'attentato. In tal senso, spetta al giudice di merito, alla luce delle incertezze relative al ruolo concorsuale svolto dall'imputato, precisare sotto quale forma il contributo si sia concretamente manifestato. Alla stregua di tali argomentazioni, questa Corte, nell'annullare la sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha prescritto come questa dovesse tener presente che il compendio probatorio acquisito ed elaborato nei precedenti giudizi di merito ha carattere indiziarlo circostanza che impone una duplice operazione, atteso che in caso di prova indiziaria è anzitutto fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presente o meno il requisito della precisione, e successivamente ad un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti, allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria in modo da consentire l'attribuzione del reato all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità.4. La Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 23 settembre 2021, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi. 5. Avverso la sentenza testé indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensa tecnica, articolando sette motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42, 110 cod. pen e 192 cod. proc. pen., in riferimento al capo A) dell'imputazione, nonché vizio di motivazione. Secondo le doglianze difensive, la sentenza impugnata è connotata da continue reiterazioni di non condivisione dei rilievi della sentenza assolutoria prive di concreto fondamento, specie con riguardo alla perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., la quale aveva consentito di rilevare - una volta retrocesso l'orario della sosta presso il bar Domino - la circostanza fondamentale dell'assenza dell'imputato in prossimità dei luoghi e del momento dell'omicidio. Si osserva come tali risultati peritali siano stati declassati, dalla sentenza impugnata, a dati qualificati come aventi valore neutro, attribuendo all'imputato il ruolo di concorrente nell'organizzazione dell'omicidio, avvenuto in un ampio lasso temporale, senza tuttavia individuare, in maniera concreta, gli elementi probatori concreti dai quali potersi desumere il suo effettivo contributo nell'ambito del progetto delittuoso. La sentenza impugnata, in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A, presenta il vizio di motivazione apparente e del connesso vizio di legge nella misura in cui: a) anzitutto, la Corte territoriale non individua tutti quegli elementi atti a sostenere che l'imputato abbia assunto un ruolo di concorrente nel reato, affermando, paradossalmente, a pagina 18, come sussistano delle incertezze relative al ruolo concorsuale del Giacobbe. Invero, il giudice di merito si limita a replicare affermazioni generali e astratte - come, ad esempio, il fatto che non è possibile escludere la sua responsabilità solamente valorizzando il fatto che egli fu assente sulla scena del crimine, ovvero che pur non essendo egli l'esecutore materiale del reato, rileverebbe comunque la circostanza che l'ideazione e la programmazione del delitto iniziò il mattino del 29 giugno e che il supposto pedinamento, insieme a [OSCURATO:PERSONA], iniziò nelle ore precedenti al delitto circostanze che deporrebbero per la sua partecipazione - quanto meno - alla fase preparatoria - senza indicare concretamente in cosa sia consistito il contributo che sarebbe stato prestato dall'imputato nell'organizzazione delittuosa, indicazione che vieppiù si sarebbe imposta laddove si assume che il progetto si sia dipanato in diverse fasi, con la prima che viene addirittura fatta risalire a due mesi prima del delitto senza che nulla di concreto sia emerso al riguardo. Non si può d'altronde confondere l'atipicità della condotta crìmìnosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà; non potendosi d'altro canto neppure affermare con certezza che Placido fosse stato consapevole delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto che i contatti telefonici intervenuti tra i germani Giacobbe nel lasso temporale coincidente con la presenza di Placido sono solo due e di brevissima durata; né alcunché potrebbe aggiungere il dato relativo ai contatti avuti da Biagio con la ditta [OSCURATO:PERSONA] dal momento che questi viaggiava a bordo dell'altra autovettura su cui non era presente l'imputato; assenza di prova della consapevolezza a cui la sentenza impugnata ha inteso rispondere osservando che tale carenza sarebbe inverosimile; né risulta indicata l'efficacia causale della partecipazione del ricorrente, che deve anzi ritenersi implicitamente negata alla stregua della ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; b) con riguardo al movente dell'omicidio, la Corte territoriale lo ha individuato nella contrapposizione e relativa faida sussistente tra la famiglia dell'imputato e quella della vittima al fine di argomentare sulla causale di vendetta dell'omicidio per il quale è processo, ricavata anche dalle affermazioni del fratello della vittima. In merito a tali dichiarazioni, si rileva come queste siano provenienti da una conoscenza de relato, e siano frutto di timori e paure che costui rappresenta al suo interlocutore e come esse siano quindi da ritenere inadeguate a dimostrare il thema pro bandum. La medesima conoscenza indiretta contraddistingue anche le due dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di aver ricevuto una confidenza dalla vittima che gli avrebbe riferito di sentirsi in pericolo di vita dopo la scarcerazione dell'imputato e di aver avuto conoscenza — sempre attraverso la vittima - di una riunione che si sarebbe svolta tra Placido, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale sarebbe stata deliberato l'omicidio in argomento. In conclusione, a parere della difesa, tutti gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata non trovano riscontro effettivo nel complessivo quadro probatorio, fondandosi piuttosto su giudizi di verosimiglianza meramente asseritivi e che non raggiungono quegli standard probatori richiesti ai fini dell'affermazione di sussistenza di una prova indiziaria, atti a costituire una base argomentativa completa per una sentenza di condanna all'ergastolo. Invero, trattandosi di una sentenza che ribalta interamente un precedente esito assolutorio, questa avrebbe dovuto fondarsi su un apparato argomentativo ben solido ed idoneo a realizzare un'autentica demolizione della sentenza assolutoria. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. avuto riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 n. 3). Si ritiene che la stessa sentenza manifesta un'evidente incertezza sull'arco temporale nel quale si è svolta l'organizzazione dell'omicidio, derivante anzitutto dal rilievo dato ai contatti telefonici intervenuti, a partire dalla sei del mattino, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei quali, tuttavia, non se ne conosce il contenuto, con la conseguenza che l'elemento cronologico di cui si compone (insieme a quello ideologico) la premeditazione finisce con l'essere presunto, nonché dall'assenza della prova anche solo indiziaria che l'imputato abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, limitandosi piuttosto, la Corte di appello ad affermare che questi avrebbe prestato un contributo ai pedinamenti espletati da [OSCURATO:PERSONA] nella fascia oraria ricompresa tra le ore 14.30 e 15.53 in cui i due si trovavano insieme, due ore prima dell'avvenuto delitto. Da tali argomentazioni si evince dunque che il contributo dell'imputato sì sarebbe al più esplicato in una fase dei tutto vicina al fatto di reato, circostanza che impedisce di ravvisare, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, quella necessaria e sufficiente distanza di tempo che consenta di far sì che possa dirsi consumata quella lunga riflessione indispensabile per poter "rendere la decisione finale assolutamente salda" (Sez. I, sentenza n. 36592/2016). 5.3. Con il terzo motivo si contesta la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 comma 2, 546 comma 1, lett e) cod. proc. pen.,in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma 1, n. 5) cod. pen., nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata, nel ravvisare l'aggravante della cosiddetta minorata difesa, si è limitata ad un mero rinvio per relationem alla motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado, sostenendo come il Polimeni, esecutore materiale del reato, speronando l'autovettura condotta dalla vittima, l'avrebbe messa in condizioni di impossibilità di reagire e/o sfuggire al proprio destino. Tuttavia, non si tiene conto del fatto che la Corte territoriale, in merito a tale questione, richiama una sentenza della Suprema Corte risalente nel tempo (C. Cass. 7249/1993), omettendo di confrontarsi con la più recente pronuncia delle Sezioni unite (SS. UU., sentenza n. 40275/2021), secondo cui non è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'aggravante ex art. 61 comma 1, n. 5) cod. pen., che la difesa sia "semplicemente ostacolata", essendo invece rilevante una situazione di particolare vulnerabilità del soggetto passivo, da valutarsi in concreto. Al riguardo, si lamenta come il giudice di merito non abbia tenuto conto dei tre elementi che, secondo il citato orientamento delle Sezioni Unite, devono sussistere al fine della configurabilità dell'aggravante in questione, segnatamente: - l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa; - la produzione in concreto dell'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia effettivamente derivato; - il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato". Nessuno di tali elementi risulta analizzato nella sentenza impugnata. 5.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo all'art.99 cod. pen, per avere la Corte di appello fatto applicazione di un automatismo sanzionatorio correlato ad una presunzione iuris et de iure di gravità del fatto e di pericolosità del recidivo, senza effettuare alcuna valutazione specifica sulla concreta gravità delle violazioni richiamate. 5.5. Con il quinto motivo il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen. La difesa sostiene come non sia giustificabile, da parte del giudice di merito, l'esclusione della circostanza attenuante della cosiddetta minima importanza sulla base dell'assunto che il contributo prestato dal ricorrente alta fase preparatoria del delitto deve qualificarsi come contributo significativo in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Sul punto, infatti, devono ritenersi inadeguate le affermazioni del fratello della vittima — secondo cui l'imputato avrebbe avviato la macchina organizzativa finalizzata alla commissione del delitto - a giustificare il ruolo rilevante e insostituibile che avrebbe avuto il ricorrente, a causa del carattere de relato e di incertezza che le caratterizza. 5.6. Con il sesto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo agli artt. 42, 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., con riferimento ai capi B (artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895/1967) e C (artt. 110, 648, 61, n. 2 cod. pen) dell'imputazione. La difesa sostiene che, in forza del primo motivo di ricorso, per cui deve ritenersi insussistente l'ipotesi di reato di cui al capo A, in maniera consequenziale devono considerarsi insussistenti i reati connessi di cui al capo B) e C). Peraltro, come già evidenziato nell'atto di appello (pagg. 28 e 29), non sussiste alcuna prova concreta del concorso dell'imputato in tali reati-mezzo poiché se, come afferma la Corte territoriale, ad egli viene attribuito il ruolo di concorrente nel pattugliamento del territorio insieme a [OSCURATO:PERSONA] in un lasso temporale prossimo a quello dell'uccisione, non si vede come possa affermarsi sia che egli avesse partecipato all'originaria deliberazione inerente la necessità di procurarsi un'arma e un'autovettura rubata, sia che la condotta del porto dell'arma in luogo pubblico sia anche a lui riferibile. 5.7. Infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio (artt. 69, 81 comma 2 e 133 cod. pen.). Secondo le doglianze difensive la pena dell'ergastolo comminata all'imputato appare del tutto sproporzionata per eccesso, specie ove si consideri che escludendo la contestata aggravante della premeditazione, dapprima citata, vi sarebbe una rivalutazione completa dell'intero trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Tutte le censure proposte appaiono manifestamente infondate nonché reiterative di aspetti già devoluti ed adeguatamente analizzati dal giudice del rinvio. Sicché esse peccando di aspecificità, non confrontandosi con l'esaustivo e completo apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata in conformità a quanto richiesto da questa corte in sede di annullamento, non sono deducibili nella presente sede. Occorre premettere che, poiché il ricorso è stato proposto dal ricorrente contro la decisione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di - assoluzione - di secondo grado da parte di questa Corte, devono tenersi presenti i principi dettati in merito ai poteri del giudice del rinvio; più precisamente, essendo stato, nel caso di specie, il provvedimento, in buona sostanza, annullato soprattutto sotto il profilo della carenza motivazionale, deve precisarsi quali sono i poteri del giudice del rinvio in siffatta ipotesi. Quanto al vizio argomentativo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi ì limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia dì giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità; con la conseguenza che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (cfr. tra tutte, Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010 Cc., Rv. 248413). Va, però, sottolineato che, sebbene le indicazioni fattuali date dal giudice che ha disposto il rinvio non siano da intendersi in senso limitativo del potere dì accertamento e decisionale del giudice ad quem, costituendo esse mere esplicitazioni strumentali alla esatta individuazione del vizio, ciò nondimeno il giudice investito dal rinvio rimane pur sempre onerato di tenerne conto al fine di evitare di ricadere nel medesimo vizio censurato. Tali compositi punti, in altri termini, non vincolanti sotto il profilo della nuova piena cognizione, costituiscono pur sempre i punti di partenza dell'autonoma valutazione che difficilmente potrà andare esente da nuova censura soprattutto allorquando il vizio rilevato è quello della carenza di motivazione. In altri termini, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione - come acceduto nel caso di specie - su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò comporta che il giudice di rinvio non sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, (poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento), ma ciò non significa che egli ne rimanga del tutto svincolato e che possa ignorarli (Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Rv. 273628). Nel caso di specie, si deve affermare che la Corte di Appello nella sentenza impugnata ha adempiuto al suo compito in conformità dei suindicati parametri, nel rivalutare il compendio probatorio e nello svolgere le argomentazioni poste a sostegno della conferma della pronuncia di primo grado, essendosi essa soffermata sui punti specifici segnalati da questa Corte ed attraverso una motivazione completa ed esaustiva, incorporante anche gli altri elementi degni di valutazione, ha dato conto delle ragioni che hanno consentito di colmare le lacune e di superare le aporie ricostruttive riscontrate e di giungere alla decisione assunta. 1.1.Ed invero, la Corte territoriale - a differenza di quanto assume il ricorrente col primo motivo - ha chiarito, con motivazione esente da carenze e contraddizioni, con perfetto rigore logico-ricostruttivo, innanzitutto, i punti ritenuti controversi nella sentenza di annullamento, attenendosi, innanzitutto, all'approccio di tipo unitario indicato da questa Corte, quale parametro di valutazione a cui ispirarsi dopo essersi considerati i singoli aspetti probatori, al fine di superare il processo di atomizzazione in cui era rimasta confinata la prima pronuncia della Corte di appello di assise, oggetto di critica da parte di questa Corte di cassazione. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza un dato fondamentale e indubbio ossia l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente quale concorrente nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per avere fornito un importante e decisivo contributo nella fase preparatoria del delitto. Invero, se, come affermato nella sentenza impugnata, al ricorrente non può attribuirsi il ruolo di esecutore materiale del reato - ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza passata in giudicato - dalle risultanze processuali - ivi comprese gli esiti delle intercettazioni - emerge con chiarezza il differente ruolo di concorrente nell'organizzazione del progetto omicidiario, sviluppatasi, nelle sue battute organizzative finali, lungo tutta la giornata del 29.06.2013 e sin dalla mattina dello stesso giorno, a cui risalgono i primi contatti tra i correi; ed infatti il momento della realizzazione dell'azione dipendeva dai contingenti e imprevedibili spostamenti del Pelala che andavano quindi accuratamente monitorati; e proprio grazie a tale monitoraggio, intervenuto attraverso le ronde effettuate sui luoghi del suo possibile rinvenimento dalle autovetture utilizzate da Biagio e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati unitamente a Polimeni con sentenza passata in giudicato per l'omicidio in argomento), Marcello, affiancato, appunto, da suo cugino, [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nell'arco temporale ricompreso tra le ore 14.30 e le ore 15.53 (l'omicidio venne poi portato a compimento solo alle ore 17.44 per il mancato rintraccio della vittima nelle ore antecedenti), si aveva la possibilità di individuare ove si trovasse la vittima designata e di eseguire quindi l'omicidio. A tale circostanza certa della presenza del ricorrente sui luoghi battuti per il rintraccio della vittima quanto meno fino alle ore 15:53 (in realtà lo stesso imputato aveva, sia pure contraddicendo una precedente versione che lo dava in compagnia del cugino fino alle 18,30, ammesso di essere stato con [OSCURATO:PERSONA] quanto meno fino alle ore 16:00, ma correttamente i giudici di merito hanno ritenuto acclarato l'orario sino alle 15.53 proprio per il contrasto dichiarativo registrato in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente), si accompagnano i contatti telefonici intercorsi tra i passeggeri delle due autovetture utilizzate per monitorare gli spostamenti della vittima, dai quali emerge l'ulteriore dato certo che i componenti della spedizione, distribuiti sui due veicoli, fossero in costante collegamento telefonico tra loro in funzione della messa a punto della fase esecutiva dell'omicidio. Altro dato probatorio non controverso intorno a cui ruota la ricostruzione della sentenza impugnata è costituito dal fatto che il progetto criminoso finalizzato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava sin dalle prime ore del 29.06.2013, come attestato dalle due conversazioni telefoniche registrate alle 6.14.36 e 6.14.57 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e proseguiva nel corso della giornata, allorquando alle ore 12.18 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] dì colore blu, in uso a [OSCURATO:PERSONA], che nel pomeriggio sarebbe stata utilizzata per effettuare le ronde funzionali all'individuazione della vittima - unitamente alla Mercedes classe A in uso a [OSCURATO:PERSONA] - , veniva ripresa dal sistema di videosorveglianza installato presso i locali della ditta di autonoleggio "Word & Service" di [OSCURATO:PERSONA], ove sarebbe stata poi ritirata l'autovettura a noleggio utilizzata dopo l'esecuzione del delitto da Polimeni per allontanarsi dall'area comunale; trattasi per di più della medesma ditta [OSCURATO:PERSONA] con la quale vi fu, nel medesimo contesto spazio- temporale in cui si colloca la presenza del ricorrente sia pure a bordo dell'altra autovettura guidata da Marcello, un contatto telefonico da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva, secondo la compiuta ricostruzione della corte territoriale, e come sopra già posto in rilievo, in combinato disposto con Marcello, che viaggiava in compagnia di Placido fino alle 15.53. Il fatto, quindi, che alcuni di tali rilevanti contatti siano intervenuti nell'arco temporale in cui con certezza processuale Placido era insieme a Marcello (si allude in particolare a quelli intervenuti tra i due fratelli alle ore 15.25 e 15.26), ai quali andavano correlati quelli registrati nel medesimo arco temporale tra [OSCURATO:PERSONA] e l'utenza telefonica della ditta "Word &Service" di [OSCURATO:PERSONA], oltre che quelli intervenuti in prima mattinata tra Polimeni e [OSCURATO:PERSONA], ha costituito la base probatoria su cui la sentenza impugnata ha innestato lo sviluppo argomentativo-ricostruttivo della vicenda implicante in maniera evidente la partecipazione del ricorrente che è stata poi ritagliata anche alla luce di altri significativi elementi. La Corte territoriale ha ritenuto parimenti incontroverso il dato per cui il progetto omicidiario traeva origine dal contesto di contrapposizione esistente tra le famiglie Giacobbe e quella Pelala della vittima, a seguito dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in occasione di una rissa risalente al 2005, rispettivamente il primo fratello di Placido e il secondo fratello di Biagio e Marcello (per tale duplice omicidio veniva condannato [OSCURATO:PERSONA] fratello dì [OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultimo veniva condannato per la rissa ed assolto dagli omicidi). Circostanza ritenuta corroborata tanto dai timori nutriti dai congiunti della vittima proprio per la prossima scarcerazione dell'imputato, desunti soprattutto dal colloquio registrato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Saluzzo, che dalle dichiarazioni rese dalla sorella, dalla moglie e dall'ultima compagna della vittima. Non deve trascurarsi quindi anche il movente dell'omicidio - non oggetto secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata di specifica contestazione da parte della difesa - che si inserisce in un contesto di contrapposizione tra le famiglie Giacobbe e Pelaia e nella relativa faida che portò all'uccisione di diversi componenti di essi; circostanza che trova riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - nell'intercettazione ambientale registrata il 24 marzo 2013 presso la casa circondariale di Saluzzo - il quale durante un colloquio con i propri familiari egli esprimeva il timore per l'incolumità del fratello Arcangelo in vista dell'imminente scarcerazione del ricorrente. Invero, a soli tre mesi circa dalla scarcerazione del ricorrente, avvenuta il 23 marzo 2013, veniva commesso l'omicidio della vittima, che nei nove anni di carcerazione di Placido non era stato eseguito (fino al momento della scarcerazione di Placido - si afferma chiaramente nella sentenza dì primo grado e in quella impugnata attribuendo valore significativo anche a tale circostanza indubbiamente di un certo rilievo - gli altri familiari non avevano mai osato vendicarsi per la morte dei loro congìunti, attendendo appunto, evidentemente, la scarcerazione di Placido, che non a caso quindi, fu anche presente nelle battute finali che precedettero l'omicidio). Timore che si trasformava poi in certezza dopo l'esecuzione dell'omicidio in argomento come trapela da un'altra conversazione intercettata il 9.7.2013 in cui [OSCURATO:PERSONA], recriminando sulla scelta del fratello di rimanere nei luoghi di origine ove avrebbe potuto essere un facile bersaglio per coloro che nutrivano sentimenti di vendetta nei suoi confronti, diceva tra l'altro " Gli ho detto vedi che Jerry...Gli ho detto Jerry esce... " laddove Jerry è il nome con cui era solitamente chiamato Placido (nella sentenza impugnata sono stati valorizzati anche altri contenuti di conversazioni intercettate sempre tra i familiari della vittima non meno significativi dalle quali trapela oltre che il rammarico di Giuseppe anche una certa comprensione per ciò che era stato fatto a suo fratello propria delle logiche criminali che considerano la vendetta normale, da aspettarsi, negli ambienti di elevata criminalità). La sentenza impugnata ha inoltre valorizzato, a favore dell'affermazione della responsabilità penale del Giacobbe, anche la testimonianza resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] precedentemente escusso nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - , durante l'esame reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA]: il [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute pienamente attendibili dalla Corte territoriale, aveva appreso, direttamente dalla vittima, oltre la preoccupazione della stessa per la propria incolumità a seguito della recente scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], anche la partecipazione di questi alla riunione con Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] - tenutasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - ritenuta finalizzata all'organizzazione del delitto, nonché dell'attività di monitoraggio degli spostamenti del Pelaia posta in essere nei giorni antecedenti al delitto. Trattasi all'evidenza non già - a differenza di quanto si assume in ricorso - di meri giudizi di verosimiglianza meramente essertivi ma di incrocio di dati provenienti da varie fonti che quanto alla fase ideativa sono costituite soprattutto dalle affermazioni del fratello della vittima oggetto di captazione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (ovvero da fonti ampiamente scrutinate ed evidentemente non oggetto di specifiche censure per la loro coerenza e concludenza). Nel contesto delineato, correttamente, la corte territoriale ha ritenuto che non assumessero rilievo decisivo a favore dell'imputato, gli esiti delle verifiche peritali eseguite nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., che non permettevano di affermare la sua presenza all'interno dell'autovettura Mercedes classe A, sul luogo dell'omicidio, condotta da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal transito delle ore 16.55, non essendo stata possibile alcuna identificazione del passeggero. Invero, la mancanza di prova della presenza dell'imputato all'interno dell'autovettura indicata dopo una certa ora (15.53) non assume un rilievo decisivo nell'ambito della ricostruzione svolta nella sentenza impugnata, tant'è che a Placido non viene contestato il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio, quanto piuttosto quello di ideatore oltre che di organizzatore-basista del delitto. Tale impostazione non è in contrasto con l'esigenza dell'esatta individuazione del ruolo partecipativo del correo - partecipazione correttamente ascritta ai sensi dell'art. 110 c.p. non già perché si è di fronte al cd. concorso atipico ipotizzato dalla difesa ma per il semplice fatto che l'omicidio è stato posto in essere col concorso di più persone - dal momento che esso, a differenza di quanto si lamenta in ricorso, risulta esaurientemente individuato nella diretta partecipazione dell'imputato - anche - all'ultima fase che precedette il delitto, immediatamente propedeutica rispetto ad esso. D'altronde, nel caso di specie è rimasta non accertata unicamente la specifica condotta tenuta dall'imputato all'interno del veicolo di pattugliamento ma tale carenza non si traduce nel mancato accertamento della condotta partecipativa che è data già dall'essersi prestato ad accompagnare il guidatore in quella specifica fase prodromico-funzionale dell'omicidio. Sicché la ricostruzione compiuta in sede di merito che riconduce la partecipazione dell'imputato alla fase preparatoria dell'omicidio - strettamente collegata con quella di tutti i partecipi in una visione d'insieme che tenesse conto anche dell'intero programma omicidiario comprensivo del movente e della sua premeditata predisposizione - in considerazione della sua presenza, in orario antecedente alla commissione dell'omicidio, a bordo dell'autovettura che, in costante collegamento con l'altra pure vista aggirarsi a monitoraggio dei luoghi, era deputata alla ricerca della vittima, oltre che alla stessa ideazione ed organizzazione del delitto evidentemente maturata nel tempo ma intervenuta - non a caso - solo dopo la scarcerazione del ricorrente, appare congruamente motivata. A fronte di tale esaustiva ricostruzione risulta evidente la inammissibilità del ricorso che, in definitiva, attraverso i vizi formalmente denunciati, finisce, piuttosto, col mirare ad una inammissibile - in questa sede di legittimità - rivalutazione probatoria, laddove la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - della quale si sono riportati i tratti salienti - aveva già esaurientemente proceduto al vaglio, proprio del giudice di merito, delle emergenze processuali, valutate - come prescritto nella sentenza di annullamento - sia singolarmente che nel loro complesso come univocamente indicative della responsabilità del ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio. 1.2.11 secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione, è, alla luce di tutto quanto sopra detto in termini di ricostruzione della complessiva vicenda omicidiaria che prende evidentemente le mosse dalla liberazione del ricorrente, a sua volta non deducibile nella presente sede per le medesime ragioni indicate riguardo al primo motivo. E' solo il caso di aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01). Ha inoltre statuito che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è necessario, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. La Corte di appello ha infatti rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto in modo logicamente ineccepibile, come peraltro già affermato dal giudice di primo grado, l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante della premeditazione. Infatti, il suo coinvolgimento non solo nella fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio ma anche ideativa dello stesso, è confermata dagli elementi indiziari precisi e concordanti consistenti anzitutto nel movente dell'omicidio - costituito dalla faida tra la famiglia del ricorrente e quella della vittima che dà conto della maturazione non affatto estemporanea del proposito criminoso che, covato, anzi, nel tempo a seguito del duplice omicidio dei familiari dei Giacobbe, aveva trovato un ostacolo alla sua realizzazione nella carcerazione del ricorrente (d'altronde che la fase ideativo-organizzativa non si sia esaurita in quella esplicatasi il giorno dell'omicidio risulta confermato sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che dalle affermazioni del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], intercettato prima e dopo l'omicidio). A fronte di tali dati probatori, coi quali non si registra un effettivo confronto da parte del motivo in scrutinio, non è stato coerentemente ravvisato alcun dubbio rispetto alla sussistenza di quell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso richiesto per la integrazione dell'aggravante in parola, né in ordine al fatto che la risoluzione criminosa fosse rimasta ferma nell'intenzione fino alla commissione del crimine. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso, che si appunta sul riconoscimento della circostanza dell'aggravante della minorata difesa, è indeducibile in quanto manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «ai fini della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, non è necessario che le circostanze di tempo, di luogo o dì persona, previste dall'art. 61, numero 5), cod. pen., abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia soltanto ostacolata» (Sez. 1, n. 50699 del 18/05/2017, B., Rv. 271592 - 01). Sicché è stata ritenuta sussistente tale aggravante allorquando la vittima venga colta di sorpresa mentre siede sola nello stretto abitacolo di una automobile ferma sulla strada e perciò facile e sicuro bersaglio di colpi di arma da fuoco esplosi dall'esterno del veicolo da soggetto avvicinatosi cautamente senza che la vittima designata si accorgesse della sua presenza se non al momento dell'esplosione dei colpi (Sez. I, n. 7249 del 18.03.1993, Rv. 197541 - 01); principio che nella sua sostanza si intende qui ribadire sia pure nei termini parzialmente diversi aventi ad oggetto la situazione specifica della vittima nel caso dì specie che non stravolgono tuttavia l'essenza dell'impostazione in diritto del principio; la vittima sebbene in movimento era comunque nell'abitacolo di un'autovettura che mentre procedeva per le strade del centro cittadino veniva - a sorpresa - speronata ed affiancata in moda tale da impedire o quanto meno ostacolare manovre di allontanamento. La Corte di assise di appello, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado (paga. 76 e 77), ha evidenziato come Polimeni, esecutore materiale del reato - identificato nel passeggero seduto nel sedile anteriore destro dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] che esplose diversi colpi di una pistola calibro 9 all'indirizzo della vittima che era alla guida della propria autovettura e stava percorrendo le strade del centro cittadino, ignara di quanto stava accedendo - con la manovra di speronamento ed affiancamento dell'autovettura condotta dalla vittima, ebbe di fatto a metterla in condizioni di "impossibilità di reagire e/o sfuggire al proprio destino" o quanto meno a renderle oltremodo difficoltosa la fuga. La sentenza impugnata ha fatto quindi corretta applicazione dei principi di cui sopra, non essendo condivisibile quanto assume il ricorrente, anche perché ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta (Sez. 1, Sentenza n.13387 del 16/05/2013 Rv. 259729 - 01), laddove nel caso di specie lo sparatore e i suoi complici coi quali era stata concordata proprio quella determinata modalità esecutiva erano certamente consapevoli dell'agevolazione derivante dalla situazione in cui si sarebbe trovata la vittima (ricercata per strada mentre circolava a bordo della sua autovettura). 1.4. Il quarto motivo è aspecifico. La Corte di appello ha sufficientemente motivato la decisione di non escludere la recidiva contestata al Placido, evidenziando che le numerose condanne già riportate, per la loro gravità, fossero «certamente sintomatiche di estrema pericolosità e inclinazione a commettere reati che ben possono giustificare l'aggravante de quo», in particolare la Corte territoriale si è soffermata sul precedente specifico per omicidio e sui connessi reati di armi che deve indubbiamente aver costituito rispetto all'omicidio oggetto del presente procedimento la base valutativa preponderante ai fini della riconosciuta recidiva tenuto conto che l'imputato, già macchiatosi di così grave delitto, ebbe a commetterne un altro - quello oggetto del presente procedimento - sempre avvalendosi di un'arma. La sentenza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione di quanto ribadito da questa Corte circa la necessità di accertare, per ritenere sussistente la recidiva, la «concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti - disseminati nell'arco temporale della vita dell'imputato - avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Rv. 283414). 1.5. Il quinto motivo è, anch'esso, aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso la ricorrenza del contributo di minima importanza affermando l'esistenza di un pieno apporto concorsuale, i cui tratti in termini di elevata significatività sono stati già sopra delineati analizzando il primo motivo di ricorso. Come si è già evidenziato nell'analisi dei precedenti motivi di ricorso, dalla ricostruzione dell'intera vicenda emerge, piuttosto, che l'attività posta in essere dal Giacobbe non è stata di minima efficienza causale (e ciò - a voler tacere d'altro e stare a quanto si assume in ricorso - anche relativamente alla fase finale ovvero a quella che precedette l'omicidio a cui prese parte anche l'imputato, non potendosi certamente ritenere di scarso rilievo la sua presenza, sia pure circoscritta a un determinato lasso di tempo, quanto meno rafforzativa, all'interno dell'autovettura che procedeva al pattugliamento per individuare la vittima che sarebbe stata di lì a non molto tempo dopo rintracciata ed uccisa). In proposito va ricordato che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è comunque sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo bensì necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (ex multis, Sex. 6, n. 34539 del 23 giugno 2021, Rv. 281857), sicché la manifesta infondatezza del motivo è insita anche nella stessa prospettazione difensiva dalla quale, per implicito, non emerge comunque un contributo di così tale lievità da giustificare l'attenuante in parola. 1.6. Il sesto motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui al capo B) e C) è manifestamente infondato, perché il ricorrente risponde dei reati di detenzione e porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione aggravata a titolo di concorso morale, che giammai potrebbe essere negato nel contesto delineato. Trattasi di un omicidio che come dimostra la sua realizzazione fu programmato e studiato, da compiersi appunto a mano armata. Quanto al reato di ricettazione poi, sono pienamente condivisibili le valutazioni operate dalla Corte di assise di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'autovettura oggetto di furto è stata utilizzata per la consumazione dell'omicidio, certamente estensibili ai ricorrente. La realizzazione, evidentemente conforme al piano omicidiario che prevedeva, come dimostrato dai fatti, l'uccisione della vittima per strada con le tipiche modalità dell'agguato armato, riconduce all'imputato la paternità ideale dei crimini ricompresi nel medesimo piano. 1.7. Il settimo motivo - concernente il trattamento sanzionatorio - è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca, lamentando del tutto genericamente - e peraltro agganciando la doglianza al presupposto della esclusione della premeditazione - la mancata rivalutazione della determinazione della pena laddove peraltro la Corte territoriale aveva già in quella sede evidenziato l'assoluta genericità del motivo di appello formulato ai riguardo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 25785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris