CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca ha proposto ricors9. con difensore, avverso la sentenza,-con la quale la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato, solo in punto pena, con conferma nel resto, quella del Tribunale di Forlì di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, 2-sexies e 2-septies, codice strada (1,40 g/l alla prima prova; 1,49 g/I alla seconda); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, segnatamente riguardanti la funzionalità dell'apparecchio etilometro, alle quali la Corte d'appello ha dato congrua risposta in maniera coerente all'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, in cui si è per l'appunto precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio; n.31843 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nadal, Rv. 285065-01); che, altrettanto correttamente, i giudici del doppio grado hanno ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 2826501, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, cit.); considerato che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il