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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34082/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21857/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l a sentenza n. 4143 / 20 2 3 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 26 settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose nel giugno 2022 opposizione avverso un’intimazione di pagamento dell’importo di euro 1.772,52 notificatagli [OSCURATO:PERSONA] - LIQUIDAZIONE - [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accertate dai Comuni di Palermo, Trapani e Castellammare del Golfo; addusse, a suffragio della domanda, il proprio difetto di titolarità passiva ed eccepì l’estinzione dei crediti per prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’ente di riscossione e con i Comuni creditori, l’adito giudice di pace di Palermo accolse l’opposizione e condannò l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300 per compensi professionali, «tenuto conto della ridotta attività processuale e della non particolare complessità della questione trattata»; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dall’originario opponente, avente ad oggetto la misura delle spese di lite e la reiezione dell’istanza di condanna dell’agente della riscossione per responsabilità processuale aggravata exart. 96 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi; non svolgono attività difensive nel giudizio di legittimità le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dai dd.mm. 8 marzo 2018, n. 37, e 13 agosto 2022, n. 147, dell’art. 2233 cod. civ. e dell’art.111 Cost., contestala quantificazione delle spese processuali operata in primo grado e confermata con la pronuncia gravata; assume, parte ricorrente, che l’importo liquidato sia inferiore ai minimi tariffari (ovvero ai valori medi di cui alla tabella, diminuiti non oltre il 50%), pari, nel caso, ad euro 456,50, minimi tariffari costituenti r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «un parametro normativo vincolante di fonte legale e, come tale, non derogabile dal giudice»; il secondo motivo, per violazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., censura la reiezione della domanda di condanna a tale norma ricondotta proposta nei riguardi dell’agente della riscossione, sul rilievo che la condotta processuale di quest’ultima configurava una resistenza in giudizio pretestuosa ed ingiustificata; il primo motivo è manifestamente fondato; ed invero, per orientamento oramai consolidato ed indiscusso della giurisprudenza di nomofilachia, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente (così come del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il cinquanta per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate; tantocostituisce il portato di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela dell’interesse generale dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista e del mantenimento di standard adeguati del livello della prestazione professionale (così, Cass. 19/04/2023, n. 10438 , alla cui diffusa ed articolata motivazione si presta adesiva relatio e si fa rinvio, anche per l’analisi della evoluzione normativa in materia;conf.

Cass. 24/04/2024 , n. 11102; Cass. 26/06/2024, n. 71613; Cass. 02/08/2024, n. 21861); la censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado -peraltro, con l’indicazione di un importo omnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass.23/07/2018, n. 19482; Cass.31/03/2016 , n. 6306) - somme inferiori r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal d.m. n. 37/2018, erroneamente giustificando la decurtazione così operata sul rilievo della ridotta attività processuale e della non particolare complessità della questione trattata; il secondo motivo è invece inammissibile, per una duplice ragione; in primo luogo, per una carente esposizione del fatto processuale; della condotta serbata dall’agente della riscossione nel corso del primo grado di giudizio non è compiuta, nel ricorso di adizione di questa Corte, una adeguata illustrazione, per essere la rappresentazione ivi compiuta circoscritta alla trascrizione delle conclusioni rassegnate, senza descrizione degliargomenti difensivi svolt i : con ciò impedendo a questa Corte la valutazione sul merito della doglianza avanzata; in secondo luogo e ad ogni buon conto, poiché, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede dilegittimità ( ex plurimis, da ultimo, Cass. 19/05/2025, n. 13315); in definitiva, inammissibile il secondo motivo, è invece accolto il primo: e,cassata la sentenza in relazione ad esso, va disposto il rinvio per nuovo esame della causa al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto relativi alle attività difensive effettivamente esplicate in lite; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso ; accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in persona di diverso magistrato, al quale demanda altresì la regolamentazione delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21857/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l a sentenza n. 4143 / 20 2 3 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 26 settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose nel giugno 2022 opposizione avverso un’intimazione di pagamento dell’importo di euro 1.772,52 notificatagli [OSCURATO:PERSONA] - LIQUIDAZIONE - [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e causalmente ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accertate dai Comuni di Palermo, Trapani e Castellammare del Golfo; addusse, a suffragio della domanda, il proprio difetto di titolarità passiva ed eccepì l’estinzione dei crediti per prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’ente di riscossione e con i Comuni creditori, l’adito giudice di pace di Palermo accolse l’opposizione e condannò l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300 per compensi professionali, «tenuto conto della ridotta attività processuale e della non particolare complessità della questione trattata»; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dall’originario opponente, avente ad oggetto la misura delle spese di lite e la reiezione dell’istanza di condanna dell’agente della riscossione per responsabilità processuale aggravata exart. 96 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi; non svolgono attività difensive nel giudizio di legittimità le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dai dd.mm. 8 marzo 2018, n. 37, e 13 agosto 2022, n. 147, dell’art. 2233 cod. civ. e dell’art.111 Cost., contestala quantificazione delle spese processuali operata in primo grado e confermata con la pronuncia gravata; assume, parte ricorrente, che l’importo liquidato sia inferiore ai minimi tariffari (ovvero ai valori medi di cui alla tabella, diminuiti non oltre il 50%), pari, nel caso, ad euro 456,50, minimi tariffari costituenti r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «un parametro normativo vincolante di fonte legale e, come tale, non derogabile dal giudice»; il secondo motivo, per violazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., censura la reiezione della domanda di condanna a tale norma ricondotta proposta nei riguardi dell’agente della riscossione, sul rilievo che la condotta processuale di quest’ultima configurava una resistenza in giudizio pretestuosa ed ingiustificata; il primo motivo è manifestamente fondato; ed invero, per orientamento oramai consolidato ed indiscusso della giurisprudenza di nomofilachia, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente (così come del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il cinquanta per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate; tantocostituisce il portato di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela dell’interesse generale dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista e del mantenimento di standard adeguati del livello della prestazione professionale (così, Cass. 19/04/2023, n. 10438 , alla cui diffusa ed articolata motivazione si presta adesiva relatio e si fa rinvio, anche per l’analisi della evoluzione normativa in materia;conf. Cass. 24/04/2024 , n. 11102; Cass. 26/06/2024, n. 71613; Cass. 02/08/2024, n. 21861); la censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado -peraltro, con l’indicazione di un importo omnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass.23/07/2018, n. 19482; Cass.31/03/2016 , n. 6306) - somme inferiori r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal d.m. n. 37/2018, erroneamente giustificando la decurtazione così operata sul rilievo della ridotta attività processuale e della non particolare complessità della questione trattata; il secondo motivo è invece inammissibile, per una duplice ragione; in primo luogo, per una carente esposizione del fatto processuale; della condotta serbata dall’agente della riscossione nel corso del primo grado di giudizio non è compiuta, nel ricorso di adizione di questa Corte, una adeguata illustrazione, per essere la rappresentazione ivi compiuta circoscritta alla trascrizione delle conclusioni rassegnate, senza descrizione degliargomenti difensivi svolt i : con ciò impedendo a questa Corte la valutazione sul merito della doglianza avanzata; in secondo luogo e ad ogni buon conto, poiché, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede dilegittimità ( ex plurimis, da ultimo, Cass. 19/05/2025, n. 13315); in definitiva, inammissibile il secondo motivo, è invece accolto il primo: e,cassata la sentenza in relazione ad esso, va disposto il rinvio per nuovo esame della causa al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto relativi alle attività difensive effettivamente esplicate in lite; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso ; accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale r.g. n. 21857/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, in persona di diverso magistrato, al quale demanda altresì la regolamentazione delle s