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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11744/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALO' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti (la ingiustizia dell'applicazione pena denunciata dal secondo e la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento), che esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione essendo stata applicata pena legale e non essendo prevista, per la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. una diffusa motivazione esaurendosi il controllo del giudice nella verifica della insussistenza di cause che, con carattere di evidenza, impongano il proscioglimento; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] rdano [OSCURATO:PERSONA] CAt ELLERiA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALO' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti (la ingiustizia dell'applicazione pena denunciata dal secondo e la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento), che esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione essendo stata applicata pena legale e non essendo prevista, per la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. una diffusa motivazione esaurendosi il controllo del giudice nella verifica della insussistenza di cause che, con carattere di evidenza, impongano il proscioglimento; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] rdano [OSCURATO:PERSONA] CAt ELLERiA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris