Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17306/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del 04/04/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] YE avverso la sentenza con cuiin data 4.4.2025 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale dimulta per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998;Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto lamenta l’omessatraduzione in lingua cinese della sentenza, in calce alla quale tuttavia è riportatal’attestazione di cancelleria del deposito in data 5.5.2025 appunto della sentenza tradotta(laddove il ricorso per cassazione è dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 04/04/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] YE avverso la sentenza con cuiin data 4.4.2025 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale dimulta per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998;Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto lamenta l’omessatraduzione in lingua cinese della sentenza, in calce alla quale tuttavia è riportatal’attestazione di cancelleria del deposito in data 5.5.2025 appunto della sentenza tradotta(laddove il ricorso per cassazione è dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris