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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02945/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 624 bis, 625 n. 4) cod. pen., perché in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto si impossessavano di capi di abbigliamento in due diversi negozi.

Formulano un unico motivo di impugnazione con cui si dolgono del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità.

Rilevano la contraddittorietà dell'apparato argomentativo nella parte in cui la Corte afferma che i due coimputati furono coinvolti nel furto di una gonna (nel primo negozio) solo perché la persona offesa, che pure non assistette al furto, ha operato una ricognizione di persona, riconoscendo Bresciani come il soggetto che si era presentato in negozio, prima della sparizione del capo di abbigliamento.

Nondimeno, Bresciani non ha mai negato di essersi recato nel negozio con [OSCURATO:PERSONA], mentre all'esito negativo della perquisizione non può sopperire il racconto della teste che ha dichiarato di avere notato una donna attraversare la via con in mano una borsa di quelle che danno nei negozi.

Parimenti in relazione al secondo furto addebitato manca la prova diretta della commissione del delitto da parte dei coimputati, da un lato, infatti, la commessa del negozio ha affermato che i due entrarono e che nel frattempo nessun altro vi entrò, dall'altro ha narrato di essersi recata al piano inferiore, per servire due clienti, il che pacificamente significa che vi erano altre persone.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo non solo è formulato negli stessi termini del gravame proposto in appello -ed è per ciò solo inammissibile- ma integra doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità.

Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere estensore Il/Presidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 624 bis, 625 n. 4) cod. pen., perché in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto si impossessavano di capi di abbigliamento in due diversi negozi. Formulano un unico motivo di impugnazione con cui si dolgono del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Rilevano la contraddittorietà dell'apparato argomentativo nella parte in cui la Corte afferma che i due coimputati furono coinvolti nel furto di una gonna (nel primo negozio) solo perché la persona offesa, che pure non assistette al furto, ha operato una ricognizione di persona, riconoscendo Bresciani come il soggetto che si era presentato in negozio, prima della sparizione del capo di abbigliamento. Nondimeno, Bresciani non ha mai negato di essersi recato nel negozio con [OSCURATO:PERSONA], mentre all'esito negativo della perquisizione non può sopperire il racconto della teste che ha dichiarato di avere notato una donna attraversare la via con in mano una borsa di quelle che danno nei negozi. Parimenti in relazione al secondo furto addebitato manca la prova diretta della commissione del delitto da parte dei coimputati, da un lato, infatti, la commessa del negozio ha affermato che i due entrarono e che nel frattempo nessun altro vi entrò, dall'altro ha narrato di essersi recata al piano inferiore, per servire due clienti, il che pacificamente significa che vi erano altre persone. Il ricorso è inammissibile. Il motivo non solo è formulato negli stessi termini del gravame proposto in appello -ed è per ciò solo inammissibile- ma integra doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere estensore Il/Presidente M