CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06541/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33542/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 17 ottobre 2022, ha ritenuto la continuazione con il fatto oggetto di condanna irrogata con sentenza del Tribunale di Brescia del 28 gennaio 2019 ed ha rideterminato la pena complessiva in anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dell'originaria imputazione in furto semplice stante l'impossibilità di ritenere luogo di privata dimora il giardino condominiale - è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc, pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. Invero 1) la Corte di Appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, che aveva collocato il fatto nel giardino privato, osservando che la tesi della sottrazione avvenuta nella porzione condominiale dell'immobile era solo dell'imputato; 2) la Corte di appello ha altresì osservato che anche qualora, in ultima analisi, si volesse preferire la versione del prevenuto a quella della persona offesa, anche il furto in zona condominiale rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. (in ciò adeguandosi a Sez. 5 Sentenza n. 36017 del 09/10/2020, Rv. 280007, LEONI; Sez. 4, Sentenza n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080). Rilevato — quanto alla dichiarazione di responsabilità — che il medesimo motivo di ricorso è aspecifico, giacché la Corte di appello ha valorizzato un dato dotato di una clamorosa rileVanza a carico, vale a dire la confessione dell'imputato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che la censura di cui al terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della recidiva - è inammissibile per le stesse ragioni, perché ribadisce censure presenti nell'appello e già adeguatamente disattese, con motivazione puntuale, dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che l'altra censura di cui al terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta la misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati- è generico perché non chiarisce quale sarebbe il vizio della quantificazione suddetta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,