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CassazionedecretoSezione UDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21033/2026

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icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026CAPORUSSO CLAUDIA, rappresentata e difesa all’avvocatoANDREA [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alcontroricorso;UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1754/2024 del CONSIGLIO DI STATO diROMA, depositata il 22/02/2024;Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;Lette le memorie della controricorrente [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio con la sentenzan. 13605/2022 ha rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui la “SapienzaUniversità di Roma” aveva disposto la definitiva esclusione dellalista da lei presentata, denominata “Sapienza in Movimento”,dalle elezioni indette con Decreto rettorale n. 2023 del 27 giugnodel 2022, “elezioni per il rinnovo delle rappresentanzestudentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel SenatoAccademico, nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitarioper il biennio 2022/2024”, nonché dalle elezioni indette consuccessivi decreti dei Presidi di Facoltà.Ric. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026La sentenza era oggetto di gravame dalla parte ricorrente dinanzial Consiglio di Stato, con il quale si lamentava che ilprovvedimento impugnato aveva travisato i presupposti di fattorelativi alla vicenda controversa.

In particolare, il DecretoRettorale n. 2023 del 27 giugno del 2022 prevedeva che, nellostesso periodo, si sarebbero tenute le elezioni per il rinnovo dellerappresentanze studentesche nelle Assemblee di facoltàpoi indette con decreti dei rispettivi Presidi.

Una successivacircolare dettava le regole della procedura elettorale, da svolgersion-line, indicando la data del 23 ottobre del 2022 quale termineper la pubblicazione degli aventi al diritto al voto e quella del 30ottobre successivo per la pubblicazione dell’elenco delle listeelettorali.Aggiungeva l’appellante, iscritta al corso di laurea in Medicina eChirurgia della Facoltà di Farmacia e Medicina, - giàrappresentante in seno all’Assemblea ed alla Giunta di Facoltà,nonché al [OSCURATO:PERSONA], quale prima degli eletti “[OSCURATO:PERSONA]”, alle precedenti elezioni -, che il 25 agosto del2022, primo giorno utile, procedeva con il caricamento del logo edella denominazione della lista sul portale dedicato dell’Ateneo,che risultava correttamente avvenuto sulla piattaforma alle ore08:00:08, ossia ad appena otto secondi dall’apertura della fasciaoraria per la presentazione del logo e la denominazione delleliste, e quindi prima di ogni altra lista concorrente.

Tuttavia, connota n. 75163 del 30 agosto del 2022, l’Università le comunicavache la [OSCURATO:PERSONA] (CEC), nella seduta del 29agosto del 2022, aveva riscontrato l’utilizzo del medesimo logo edenominazione con la lista presentata dalla PresidenteRic. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’Associazione “Sapienza in Movimento”, con conseguenteinvito a modificare logo e denominazione ai sensi dell’art.69,comma 7 lett. a) del Regolamento elettorale.

A tale richiestaaveva fatto seguito una nota dell’appellante con la qualeassumeva di essere la legittima rappresentante dell’Associazione“Sapienza in movimento”, avendo a tal fine agito anche dinanzi algiudice ordinario, onde far cessare la condotta pregiudizievole dialtri soggetti che intendevano utilizzare la detta lista.Poiché l’orario e la data di caricamento della lista e della relativadenominazione erano anteriori ad ogni altra omonima lista, eraillegittima la richiesta formulata.Le deduzioni erano disattese dall’Ateneo, che, il 7 settembre del2022, comunicava l’esclusione definitiva della lista da leipresentata, per non indurre in confusione l’elettorato attivo.Avverso tale provvedimento era però stato proposto ricorso alTAR del Lazio, che era stato rigettato con la sentenza appellata.Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1754 del 22 febbraio2024, ha rigettato il gravame.Respinte alcune eccezioni di carattere pregiudiziale, e passandoal merito, il giudice di appello reputava priva di fondamento ladoglianza della Baldacci, circa l’erroneità della sentenza gravatanella parte in cui aveva attribuito alla nozione “Lista identica oconfondibile con altra presentata in precedenza” di cui all’art.69comma 7 lett. a) del Regolamento elettorale di Ateneo, ilsignificato di pre-uso storico del simbolo, riferendolo a segniidentificativi utilizzati, in occasione di precedenti competizionielettorali, da altre liste, diverse da quelle oggetto dell’iscrizionecontestata e pertanto idonee a confondere gli elettori.Ric. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026A detta dell’appellante, la norma attribuirebbe rilievo alla solapriorità cronologica nella presentazione delle domande, inrelazione a quella specifica competizione elettorale, così che lapreferenza andrebbe sempre accordata a colui che per primoabbia provveduto ad inserire la relativa documentazionenell’apposito portale dell’Università, risultando quindi ininfluentela circostanza che i segni della lista siano stati utilizzati inpassato.La sentenza di seconde cure, nel richiamare il contenuto dell’art.69, comma 7, lett. a), del Regolamento elettorale, ha ritenutoche interpretare il sintagma “presentati in precedenza” in sensomeramente cronologico vanificherebbe l’esigenza principale ditutela della norma, che è quella di garantire le liberedeterminazioni dell’elettore in occasione dell’espressione di voto.Preferire, tra i presentatori, colui che, solo perché più rapido deglialtri, sia riuscito a registrare, per primo, un simbolo ritenutoelettoralmente più appetibile, significherebbe altresì violare ilprincipio della “par condicio” fra i candidati che abbianopresentato le relative candidature.

La ragione primaria di tuteladella norma è la possibilità per gli elettori di orientarsi conconsapevolezza rispetto ai nomi, alle liste ed ai relativi simboli,ed in tale ottica assume sicuro rilievo l’eventuale pre-uso dei dettielementi identificativi, in occasione di precedenti competizionielettorali.E’ perciò destinato ad operare in via residuale il più semplicecriterio cronologico basato sulla priorità dell’accesso al portale, eciò per l’appunto solo quando non sia acclarato un precedenteuso di detto simbolo da parte di altra lista.Ric. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026Aggiungeva il Consiglio di Stato che anche la disciplina elettoralegenerale (vedasi ad esempio l’art. 14 del D.P.R. n. 361 del 1957in tema di elezioni per la camera dei deputati) prevede sempreche, per la competizione, non si possano indicare contrassegniconfondibili con quelli utilizzati in precedenza o notoriamenteusati da altri partiti, così confermando il contenuto storico delcriterio e, con esso, la sua ratio orientata alla tutela dell’elettoreinformato.Né su tale considerazione può prevalere la diversa composizionedel corpo elettorale popolare rispetto a quello studentesco inquanto l’asserita variabilità della comunità degli studenti/elettori,che permangono in Ateneo per un tempo limitato, trovaun’analoga caratterizzazione nel corpo elettorale popolare che è asua volta mutevole nel tempo, considerato che, in occasione diogni competizione, vi è una certa variazione dovutaall’aggiungersi dei cittadini che abbiano raggiunto la maggiore etàed alla scomparsa di quelli già aventi diritto al voto.Inoltre, l’esigenza che è sottesa all’interpretazione della normacondivisa dal Consiglio di Stato risultava consustanziale alcorretto funzionamento della democrazia rappresentativa chepresuppone la libertà del diritto di voto, che sarebbe inficiata ovenon si tenesse conto del preuso dei segni elettorali.Nella vicenda, emergeva che:

1. logo e denominazione presentatidalla parte appellante, erano stati utilizzati, in occasione dellaprecedente tornata elettorale dall’[OSCURATO:PERSONA]“Sapienza in Movimento”;

2. quest’ultima, come riconosciutodalla stessa parte appellante, è un ente diverso da quello che laparte appellante dichiarava di rappresentare;

3. l’originariaRic. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026associazione “Sapienza in movimento”, sia pure registrandosi nelportale solo pochi secondi dopo l’iscrizione della parte appellante,aveva tempestivamente presentato la candidatura di lista,venendo così a prospettare un rischio di confusione fra le dueliste.In merito alla deduzione della Baldacci, secondo cui, in quantorappresentante legale dell’associazione culturale Sapienza inMovimento, aveva comunque diritto ad avvalersi dei detti segniidentificativi, ed alla censura secondo cui la CommissioneElettorale Centrale aveva, sia pure incidentalmente, svoltoun’indagine avente ad oggetto gli organi rappresentatividell’[OSCURATO:PERSONA] in Movimento, nonostante questasentenza oggi impugnata ha rilevato che, onde ricostruire lelegittimazioni dei singoli interlocutori quali presentatori dellecandidature, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a farriferimento alla documentazione ufficiale in possesso dell’Ateneo,non esistendo altre fonti, altrettanto attendibili.Dalla documentazione acquisita era emerso che lacontrointeressata parte appellata, [OSCURATO:PERSONA], era laPresidente dell’associazione e che la parte appellante ne era statasocia fino al giugno del 2022, non risultando da quella data in poiaver rinnovato l’iscrizione.

L’organo elettorale non era aconoscenza di ulteriori modifiche e pertanto correttamente avevariconosciuto il diritto dell’ente rappresentato dalla predettaCaporusso, ad usarli nella competizione.Né poteva reputarsi che in tal modo la Commissione avrebbeesorbitato dalle sue competenze, atteso che lo stesso art. 69,Ric. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026comma 7, lett. a), del Regolamento conferisce a detto organo, siapure implicitamente, un potere di indagine sul cd.

“pre-uso” deisimboli e, con esso, sull’esistenza di eventuali titolari che sianodiversi dal richiedente, con un accertamento che non solo erapossibile, ma che ex post si è dimostrato doveroso.Infine, era disatteso anche il terzo motivo di appello cheevidenziava l’illegittimità, per derivazione, dei provvedimenti del27 ottobre 2022, coi quali l’Università aveva ammesso lecandidature presentate, in nome della lista “Sapienza inMovimento, dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò alla luce di quantoesposto in occasione della disamina dei precedenti motivi digravame.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato propostoricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e l’Università degli Studi di Roma – LaSapienza hanno resistito con autonomi controricorsi e laCaporusso ha anche depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’eccesso di poteregiurisdizionale ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per aver ilconsiglio di stato travalicato l’ambito della propria giurisdizioneusurpando l’esercizio di un potere discrezionale riservatoall’Ateneo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost.;110 cod. proc. amm.; 113 Cost.; 362 c.p.c.; 34, comma 2, d.lgs.n. 104/2010; 69, comma 7, lettera a), decreto del Rettore n.56046 del 15 giugno 2022.Ric. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026Si deduce che l’art. 69, comma 7, del Regolamento elettoraledispone che ogni dichiarazione di presentazione di lista devecontenere “una sigla o simbolo atto a identificare la Lista”, ed alfine di scongiurare possibili confusioni nell’elettorato attivo –prevede che “la C.E.C. invita il presentatore di Lista a modificare,nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazioneo simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile conaltra presentata in precedenza”.Tale ultima espressione è sempre stata intesa come riferita allaspecifica tornata elettorale, ma nella fattispecie la Commissioneelettorale ha per la prima volta ritenuto di discostarsi dal criteriomeramente “cronologico”, guardando al preuso riferito alleprecedenti competizioni elettorali.La sentenza impugnata ha non solo “integrato” il Regolamentoelettorale introducendo il criterio “storico” accanto a quello“cronologico”, ma ne ha anche dettato le concrete modalitàoperative.Sebbene il regolamento fosse muto in ordine all’utilizzo delcriterio storico, la sentenza del Consiglio di Stato, sostituendosiindebitamente all’Ateneo, è andata ad integrare e modificare ledisposizioni del Regolamento elettorale.Analogamente, spettava certamente all’Ateneo – e non alConsiglio di Stato – individuare i parametri per accertare lastoricità del pre-uso.La decisione del Consiglio di Stato non è stata meramenteinterpretativa ma, nel convalidare l’attività compiuta contralegem dalla CEC, ossia da un organo dell’Ateneo, si è sostituita inscelte discrezionali che sarebbero spettate a quest’ultimo e cheRic. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026quest’ultimo avrebbe, solo più tardi, effettivamente operato inoccasione della revisione del Regolamento per la gestionedell’Albo delle Associazioni studentesche.In sostanza, quindi, l’Ateneo – a causa di un errore di un proprioorgano – è stato di fatto e pro tempore “espropriato” dalConsiglio di Stato del potere di regolamentare il procedimentoelettorale, determinandosi un eccesso di potere giurisdizionale.2.

In data 13/02/2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso, che non risulta accettata dai controricorrenti.In conseguenza di ciò, il processo di cassazione va dichiaratoestinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.Tuttavia, le spese del giudizio, in assenza di accettazione dellarinuncia, vanno poste a carco della ricorrente e liquidate come indispositivo, con attribuzione al difensore antistatario di CaporussoClaudia.3.

Poiché il ricorso è rinunciato, non sussistono le condizioni perdare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio in favore delle controricorrenti che liquida per CaporussoRic. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026Claudia in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori dilegge, e con attribuzione al difensore antistatario, e perl’Università degli Studi di Roma – [OSCURATO:PERSONA] in complessivi €3.500,00, oltre spese prenotate a debito;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePASQUALE D’ASCOLARic. 2024 n. 20726 sez.

SU - ud. 24-02-2026 -11-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026CAPORUSSO CLAUDIA, rappresentata e difesa all’avvocatoANDREA [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alcontroricorso;UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1754/2024 del CONSIGLIO DI STATO diROMA, depositata il 22/02/2024;Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;Lette le memorie della controricorrente [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio con la sentenzan. 13605/2022 ha rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui la “SapienzaUniversità di Roma” aveva disposto la definitiva esclusione dellalista da lei presentata, denominata “Sapienza in Movimento”,dalle elezioni indette con Decreto rettorale n. 2023 del 27 giugnodel 2022, “elezioni per il rinnovo delle rappresentanzestudentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel SenatoAccademico, nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitarioper il biennio 2022/2024”, nonché dalle elezioni indette consuccessivi decreti dei Presidi di Facoltà.Ric. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026La sentenza era oggetto di gravame dalla parte ricorrente dinanzial Consiglio di Stato, con il quale si lamentava che ilprovvedimento impugnato aveva travisato i presupposti di fattorelativi alla vicenda controversa. In particolare, il DecretoRettorale n. 2023 del 27 giugno del 2022 prevedeva che, nellostesso periodo, si sarebbero tenute le elezioni per il rinnovo dellerappresentanze studentesche nelle Assemblee di facoltàpoi indette con decreti dei rispettivi Presidi. Una successivacircolare dettava le regole della procedura elettorale, da svolgersion-line, indicando la data del 23 ottobre del 2022 quale termineper la pubblicazione degli aventi al diritto al voto e quella del 30ottobre successivo per la pubblicazione dell’elenco delle listeelettorali.Aggiungeva l’appellante, iscritta al corso di laurea in Medicina eChirurgia della Facoltà di Farmacia e Medicina, - giàrappresentante in seno all’Assemblea ed alla Giunta di Facoltà,nonché al [OSCURATO:PERSONA], quale prima degli eletti “[OSCURATO:PERSONA]”, alle precedenti elezioni -, che il 25 agosto del2022, primo giorno utile, procedeva con il caricamento del logo edella denominazione della lista sul portale dedicato dell’Ateneo,che risultava correttamente avvenuto sulla piattaforma alle ore08:00:08, ossia ad appena otto secondi dall’apertura della fasciaoraria per la presentazione del logo e la denominazione delleliste, e quindi prima di ogni altra lista concorrente. Tuttavia, connota n. 75163 del 30 agosto del 2022, l’Università le comunicavache la [OSCURATO:PERSONA] (CEC), nella seduta del 29agosto del 2022, aveva riscontrato l’utilizzo del medesimo logo edenominazione con la lista presentata dalla PresidenteRic. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’Associazione “Sapienza in Movimento”, con conseguenteinvito a modificare logo e denominazione ai sensi dell’art.69,comma 7 lett. a) del Regolamento elettorale. A tale richiestaaveva fatto seguito una nota dell’appellante con la qualeassumeva di essere la legittima rappresentante dell’Associazione“Sapienza in movimento”, avendo a tal fine agito anche dinanzi algiudice ordinario, onde far cessare la condotta pregiudizievole dialtri soggetti che intendevano utilizzare la detta lista.Poiché l’orario e la data di caricamento della lista e della relativadenominazione erano anteriori ad ogni altra omonima lista, eraillegittima la richiesta formulata.Le deduzioni erano disattese dall’Ateneo, che, il 7 settembre del2022, comunicava l’esclusione definitiva della lista da leipresentata, per non indurre in confusione l’elettorato attivo.Avverso tale provvedimento era però stato proposto ricorso alTAR del Lazio, che era stato rigettato con la sentenza appellata.Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1754 del 22 febbraio2024, ha rigettato il gravame.Respinte alcune eccezioni di carattere pregiudiziale, e passandoal merito, il giudice di appello reputava priva di fondamento ladoglianza della Baldacci, circa l’erroneità della sentenza gravatanella parte in cui aveva attribuito alla nozione “Lista identica oconfondibile con altra presentata in precedenza” di cui all’art.69comma 7 lett. a) del Regolamento elettorale di Ateneo, ilsignificato di pre-uso storico del simbolo, riferendolo a segniidentificativi utilizzati, in occasione di precedenti competizionielettorali, da altre liste, diverse da quelle oggetto dell’iscrizionecontestata e pertanto idonee a confondere gli elettori.Ric. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026A detta dell’appellante, la norma attribuirebbe rilievo alla solapriorità cronologica nella presentazione delle domande, inrelazione a quella specifica competizione elettorale, così che lapreferenza andrebbe sempre accordata a colui che per primoabbia provveduto ad inserire la relativa documentazionenell’apposito portale dell’Università, risultando quindi ininfluentela circostanza che i segni della lista siano stati utilizzati inpassato.La sentenza di seconde cure, nel richiamare il contenuto dell’art.69, comma 7, lett. a), del Regolamento elettorale, ha ritenutoche interpretare il sintagma “presentati in precedenza” in sensomeramente cronologico vanificherebbe l’esigenza principale ditutela della norma, che è quella di garantire le liberedeterminazioni dell’elettore in occasione dell’espressione di voto.Preferire, tra i presentatori, colui che, solo perché più rapido deglialtri, sia riuscito a registrare, per primo, un simbolo ritenutoelettoralmente più appetibile, significherebbe altresì violare ilprincipio della “par condicio” fra i candidati che abbianopresentato le relative candidature. La ragione primaria di tuteladella norma è la possibilità per gli elettori di orientarsi conconsapevolezza rispetto ai nomi, alle liste ed ai relativi simboli,ed in tale ottica assume sicuro rilievo l’eventuale pre-uso dei dettielementi identificativi, in occasione di precedenti competizionielettorali.E’ perciò destinato ad operare in via residuale il più semplicecriterio cronologico basato sulla priorità dell’accesso al portale, eciò per l’appunto solo quando non sia acclarato un precedenteuso di detto simbolo da parte di altra lista.Ric. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026Aggiungeva il Consiglio di Stato che anche la disciplina elettoralegenerale (vedasi ad esempio l’art. 14 del D.P.R. n. 361 del 1957in tema di elezioni per la camera dei deputati) prevede sempreche, per la competizione, non si possano indicare contrassegniconfondibili con quelli utilizzati in precedenza o notoriamenteusati da altri partiti, così confermando il contenuto storico delcriterio e, con esso, la sua ratio orientata alla tutela dell’elettoreinformato.Né su tale considerazione può prevalere la diversa composizionedel corpo elettorale popolare rispetto a quello studentesco inquanto l’asserita variabilità della comunità degli studenti/elettori,che permangono in Ateneo per un tempo limitato, trovaun’analoga caratterizzazione nel corpo elettorale popolare che è asua volta mutevole nel tempo, considerato che, in occasione diogni competizione, vi è una certa variazione dovutaall’aggiungersi dei cittadini che abbiano raggiunto la maggiore etàed alla scomparsa di quelli già aventi diritto al voto.Inoltre, l’esigenza che è sottesa all’interpretazione della normacondivisa dal Consiglio di Stato risultava consustanziale alcorretto funzionamento della democrazia rappresentativa chepresuppone la libertà del diritto di voto, che sarebbe inficiata ovenon si tenesse conto del preuso dei segni elettorali.Nella vicenda, emergeva che: 1. logo e denominazione presentatidalla parte appellante, erano stati utilizzati, in occasione dellaprecedente tornata elettorale dall’[OSCURATO:PERSONA]“Sapienza in Movimento”; 2. quest’ultima, come riconosciutodalla stessa parte appellante, è un ente diverso da quello che laparte appellante dichiarava di rappresentare; 3. l’originariaRic. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026associazione “Sapienza in movimento”, sia pure registrandosi nelportale solo pochi secondi dopo l’iscrizione della parte appellante,aveva tempestivamente presentato la candidatura di lista,venendo così a prospettare un rischio di confusione fra le dueliste.In merito alla deduzione della Baldacci, secondo cui, in quantorappresentante legale dell’associazione culturale Sapienza inMovimento, aveva comunque diritto ad avvalersi dei detti segniidentificativi, ed alla censura secondo cui la CommissioneElettorale Centrale aveva, sia pure incidentalmente, svoltoun’indagine avente ad oggetto gli organi rappresentatividell’[OSCURATO:PERSONA] in Movimento, nonostante questasentenza oggi impugnata ha rilevato che, onde ricostruire lelegittimazioni dei singoli interlocutori quali presentatori dellecandidature, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a farriferimento alla documentazione ufficiale in possesso dell’Ateneo,non esistendo altre fonti, altrettanto attendibili.Dalla documentazione acquisita era emerso che lacontrointeressata parte appellata, [OSCURATO:PERSONA], era laPresidente dell’associazione e che la parte appellante ne era statasocia fino al giugno del 2022, non risultando da quella data in poiaver rinnovato l’iscrizione. L’organo elettorale non era aconoscenza di ulteriori modifiche e pertanto correttamente avevariconosciuto il diritto dell’ente rappresentato dalla predettaCaporusso, ad usarli nella competizione.Né poteva reputarsi che in tal modo la Commissione avrebbeesorbitato dalle sue competenze, atteso che lo stesso art. 69,Ric. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026comma 7, lett. a), del Regolamento conferisce a detto organo, siapure implicitamente, un potere di indagine sul cd. “pre-uso” deisimboli e, con esso, sull’esistenza di eventuali titolari che sianodiversi dal richiedente, con un accertamento che non solo erapossibile, ma che ex post si è dimostrato doveroso.Infine, era disatteso anche il terzo motivo di appello cheevidenziava l’illegittimità, per derivazione, dei provvedimenti del27 ottobre 2022, coi quali l’Università aveva ammesso lecandidature presentate, in nome della lista “Sapienza inMovimento, dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò alla luce di quantoesposto in occasione della disamina dei precedenti motivi digravame.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato propostoricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e l’Università degli Studi di Roma – LaSapienza hanno resistito con autonomi controricorsi e laCaporusso ha anche depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’eccesso di poteregiurisdizionale ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. per aver ilconsiglio di stato travalicato l’ambito della propria giurisdizioneusurpando l’esercizio di un potere discrezionale riservatoall’Ateneo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost.;110 cod. proc. amm.; 113 Cost.; 362 c.p.c.; 34, comma 2, d.lgs.n. 104/2010; 69, comma 7, lettera a), decreto del Rettore n.56046 del 15 giugno 2022.Ric. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026Si deduce che l’art. 69, comma 7, del Regolamento elettoraledispone che ogni dichiarazione di presentazione di lista devecontenere “una sigla o simbolo atto a identificare la Lista”, ed alfine di scongiurare possibili confusioni nell’elettorato attivo –prevede che “la C.E.C. invita il presentatore di Lista a modificare,nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazioneo simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile conaltra presentata in precedenza”.Tale ultima espressione è sempre stata intesa come riferita allaspecifica tornata elettorale, ma nella fattispecie la Commissioneelettorale ha per la prima volta ritenuto di discostarsi dal criteriomeramente “cronologico”, guardando al preuso riferito alleprecedenti competizioni elettorali.La sentenza impugnata ha non solo “integrato” il Regolamentoelettorale introducendo il criterio “storico” accanto a quello“cronologico”, ma ne ha anche dettato le concrete modalitàoperative.Sebbene il regolamento fosse muto in ordine all’utilizzo delcriterio storico, la sentenza del Consiglio di Stato, sostituendosiindebitamente all’Ateneo, è andata ad integrare e modificare ledisposizioni del Regolamento elettorale.Analogamente, spettava certamente all’Ateneo – e non alConsiglio di Stato – individuare i parametri per accertare lastoricità del pre-uso.La decisione del Consiglio di Stato non è stata meramenteinterpretativa ma, nel convalidare l’attività compiuta contralegem dalla CEC, ossia da un organo dell’Ateneo, si è sostituita inscelte discrezionali che sarebbero spettate a quest’ultimo e cheRic. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026quest’ultimo avrebbe, solo più tardi, effettivamente operato inoccasione della revisione del Regolamento per la gestionedell’Albo delle Associazioni studentesche.In sostanza, quindi, l’Ateneo – a causa di un errore di un proprioorgano – è stato di fatto e pro tempore “espropriato” dalConsiglio di Stato del potere di regolamentare il procedimentoelettorale, determinandosi un eccesso di potere giurisdizionale.2. In data 13/02/2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso, che non risulta accettata dai controricorrenti.In conseguenza di ciò, il processo di cassazione va dichiaratoestinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.Tuttavia, le spese del giudizio, in assenza di accettazione dellarinuncia, vanno poste a carco della ricorrente e liquidate come indispositivo, con attribuzione al difensore antistatario di CaporussoClaudia.3. Poiché il ricorso è rinunciato, non sussistono le condizioni perdare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio in favore delle controricorrenti che liquida per CaporussoRic. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20726/2024Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 21033/2026Data pubblicazione 21/06/2026Claudia in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori dilegge, e con attribuzione al difensore antistatario, e perl’Università degli Studi di Roma – [OSCURATO:PERSONA] in complessivi €3.500,00, oltre spese prenotate a debito;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePASQUALE D’ASCOLARic. 2024 n. 20726 sez. SU - ud. 24-02-2026 -11-
Decreto Cassazione n. 21033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris