CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 giugno 2017
Cassazione n. 24855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 19516-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1761/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 7124/2012; Oggetto R.G.N. 19516/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19516/18 Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 20.6.2017 n. 1761, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione della predetta società avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su istanza dell’INPGI per la somma di € 270.907,00, a titolo di contributi omessi, riferiti alla posizione di sei giornalisti, per il periodo ottobre 2004 – novembre 2009, oltre sanzioni fino al settembre 2010. Il tribunale a sostegno dei propri assunti di rigetto dell’opposizione ha rilevato che il provvedimento monitorio era stato reso sulla base del verbale d’ispezione n. 36/2008, in cui era stato accertato lo svolgimento di mansioni giornalistiche in regime di subordinazione, in contrasto con la regolarizzazione formale come lavoro autonomo dei relativi rapporti di lavoro. Infatti, dall’istruttoria svolta nel corso del giudizio, era rimasto confermato che i vincoli negoziali oggetto di controversia si erano conformati come lavoro giornalistico dipendente, risultando in specie provata la soggezione dei lavoratori al potere direttivo dell’editore, l’utilizzazione da parte degli stessi di beni di proprietà della società opponente, nonché la corresponsione in loro favore di una retribuzione fissa, senza che rivestisse rilievo in senso contrario l’insussistenza a carico dei lavoratori di specifici obblighi di orario el’adempimento da parte loro di prestazioni lavorative anche in favore di soggetti terzi, stante la specificità del lavoro giornalistico. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpgi resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il collegio riserva sentenza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2094, 2022, 2224 e ss. c.c., dell’art. 2 della legge n. 1564/51 e dell’art. 2114 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, sulla base dell’autonomia tra il rapporto lavorativo e quello contributivo, aveva ritenuto che il regime da assoggettare a contribuzione fosse quello della subordinazione, pur in presenza di una regolamentazione negoziale tra giornalista e datore di lavoro che militava nel senso del regime del rapporto di lavoro autonomo, mentre invece, secondo la Corte del merito, il nomen iurisnon sarebbe stato determinante. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 2094, 2022, 2224 e ss. c.c., e dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva fatto ricorso alla nozione di subordinazione attenuatanell’ambito del lavoro giornalistico, per la creatività e particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, senza effettivamente indagare se vi fosse o meno la soggezione dei giornalisti ai poteri direttivi, disciplinare e di controllo del datoredi lavoro (cd. eterodirezione). Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 1362 c.c. e all’art.116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva desunto la subordinazione sulla base di indici presuntivi non precisi e concordanti e aveva omesso di valutare gli indici contrastanti (come il nomen iuris del contratto di lavor o, la periodicità variabile delle riviste, la loro natura di mero gossip). Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per travisamento della prova (in particolare, la deposizione del Ruggio che non avrebbe mai dichiarato di avere la responsabilità della uscita delle riviste), nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non si era pronunciata sulla irregolare uscita delle riviste. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’assenza di periodicità delle riviste edite dalle società ricorrente, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché non si confronta con la statuizione che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, quel che rileva è il suo concreto assetto, che prevale sulle diverse qualificazioni dategli dalle parti, ed è quindi, sulla base delle concrete modalità del rapporto, risultante dalla prova testimoniale, che la Corte d’appello ha qualificato i rapporti come subordinati e questo supera ogni questione relativa al loro nomen iuris. D’altra parte, la contestazione delle valutazioni sulle risultanze istruttorie è inammissibile, perché di competenza del giudice del merito e perché contesta gli stessi fatti posti a base della decisione di primo e secondo grado, cd doppia “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla natura subordinata delle prestazioni rese dai giornalisti della cui posizione contributiva è causa (avendo la Corte dedicato apposita disamina proprio alla soggezione ai poteri direttivi e gerarchici, quale è emersa dall’istruttoria), ancorché la medesima Corte del merito ha precisato trattarsi di subordinazione di tipo attenuato (dove rileva la stabilità dell’inserimento del giornalista nella redazione e il fatto che le prestazioni dovute siano state pattuite non di volta in volta ma una volta per tutte al fine di un’indistinta utilizzabilità delle stesse per un certo arco temporale, cfr. Cass. nn. 10685/17, 9225/18), attesa la particolare natura creativa ed intellettuale della prestazione oggetto di controversia. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito (Cass. n. 22846/22). In proposito, la dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. che si incentra sulla asserita estrapolazione di singoli elementi delle risultanze istruttorie è insussistente (infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che la presenza quotidiana in redazione e la percezione di una retribuzione mensile fissa fosse un elemento caratteristico del rapporto subordinato), tant’è vero che la censura mira a contestare l’apprezzamento del merito delle risultanze che è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’omesso esame, di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, precluso nella specie, dall’esistenza di una doppia decisione conforme, ex art. 348 ter c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile, perché anche in questo caso, la società si limita a contestare l’apprezzamento delle prove operato dalla Corte d’appello, senza evidenziarne vizi o contraddizioni deducibili in sede di legittimità, ma suggerendo solo una diversa lettura delle risultanze di causa. In particolare, la Corte d’appello nonostante l’irregolare uscita delle riviste ha implicitamente desunto che ciò non contraddiceva la permanente disponibilità dei giornalisti, ma semmai la confermava, implicando proprio tale irregolarità l’onere per il direttore e i redattori di essere sempre disponibili, in funzione delle variabili esigenze della produzione decise di volta in volta dall’editore; né può sussistere omessa pronuncia su un singolo elemento istruttorio (la predetta irregolare uscita della rivista), non essendovi l’obbligo per il giudice del merito di prendere in considerazione ogni singola risultanza, se l’esame può risultare per implicito dalla complessiva motivazione. Il quinto motivo che deduce sotto il profilo dell’omesso esame, la medesima circostanza di fatto dell’irregolarità dell’uscita della rivista è, parimenti, inammissibile, per l’esistenza di una doppia decisione conforme, sugli stessi fatti, sia della decisione di primo grado che di secondo grado, che preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Dichiara il ricorso inammissibile e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all’Inpgi le spese di lite che liquida nell’importo di € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso