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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37328/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fatto accertato in Fiumicino il 26/2/20121 L'esponente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della cornice edittale di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 40/19.

Lamenta che i giudici, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione, avrebbero disatteso la pronuncia della Consulta.

Il ricorso è inammissibile.

Il rilievo secondo il quale i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/19, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di anni otto di reclusione, è destituita di fondamento.

Il discostamento dal minimo edittale risultante dall'intervento della Consulta, che i giudici dimostrano di conoscere in sentenza, è stato congruamente giustificato in motivazione sulla base della gravità della condotta serbata dal ricorrente (rilevante quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, da cui erano ricavabili 5000 dosi e modalità di trasporto).

La decisione impugnata risulta quindi sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, fatto accertato in Fiumicino il 26/2/20121 L'esponente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della cornice edittale di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 40/19. Lamenta che i giudici, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione, avrebbero disatteso la pronuncia della Consulta. Il ricorso è inammissibile. Il rilievo secondo il quale i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/19, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di anni otto di reclusione, è destituita di fondamento. Il discostamento dal minimo edittale risultante dall'intervento della Consulta, che i giudici dimostrano di conoscere in sentenza, è stato congruamente giustificato in motivazione sulla base della gravità della condotta serbata dal ricorrente (rilevante quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, da cui erano ricavabili 5000 dosi e modalità di trasporto). La decisione impugnata risulta quindi sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris